Min.Lavoro: Apprendistato – trasformazione da “alta formazione” a “professionalizzante”
Pubblicato il 22 Ago 2016
L’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a fronte di una richiesta di parere avanzata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha chiarito, con la nota protocollo n. 14994 del 29 luglio 2016, che “non sembrano sussistere ostacoli alla trasformazione dei contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, accesi sotto la vigenza del Decreto Legislativo n. 167/2011, in contratti di apprendistato professionalizzante, anche in considerazione del fatto che il vigente articolo 43, comma 9, del Decreto Legislativo n. 81/2015 ammette espressamente tale possibilità “.
Al riguardo, difatti, l’Ufficio legislativo ha evidenziato che la funzione dell’apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all’apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare lavoratore qualificato e che, per raggiungere tale scopo, la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere:
- “necessaria”, nel senso che l’apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l’apprendistato è finalizzato;
- “effettiva”, cioè non meramente figurativa ma realmente impartita.
Ne discende, secondo la DGAI, che se la formazione non ha tali caratteristiche – da valutarsi caso per caso, a seconda del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro – il contratto di apprendistato potrebbe essere illegittimo.
Fonte: Ministero del Lavoro