Min. Lavoro: orario settimanale per gli autisti del settore lapidei

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 9 novembre 2006, ad un interpello avanzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Teramo – relativamente all’orario massimo settimanale per i dipendenti di aziende del settore lapidei che svolgono mansioni di autisti, si è così espressa:

“Deve ritenersi che i suddetti lavoratori (lavoratori mobili dipendenti da un’azienda che non svolge attività di trasporto) devono essere qualificati come lavoratori mobili ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2003, ma che essi non rientrino tra i lavoratori mobili esclusi dal campo di applicazione del decreto stesso, ai sensi dell’art. 2. Di conseguenza, agli stessi si applicherà la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 66 del 2003, ad eccezione – come previsto dall’art. 17, co. 6 – degli artt. 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 9 (riposi settimanali) e 13 (limiti alla durata del lavoro notturno). Ne deriva, dunque, la piena applicabilità agli stessi del limite massimo medio di 48 ore settimanali su un periodo di computo di quattro mesi, previsto dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 66, con la conseguente nullità della clausola contrattuale oggetto del presente interpello per contrasto con norma imperativa.”

 

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Autore: La Redazione

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