Tribunale Roma: somme nette per l’ incentivo all’esodo e tassazione conseguente
Con sentenza del 13 aprile 2017 il Tribunale di Roma ha trattato il tema della risoluzione incentivata del rapporto di lavoro con la corresponsione di somme al netto a seguito di un intervento dell’Agenzia delle Entrate che aveva ricalcolato, le imposte dovute a carico del lavoratore.
La questione faceva riferimento ad un accordo ex art. 411 cpc ove il rapporto si era risolto consensualmente con la corresponsione di una serie di somme (tra cui un incentivo all’esodo) corrisposte successivamente unitamente al TFR. L’Agenzia delle Entrate contestava al lavoratore che quanto percepito, già tassato alla fonte dal datore, doveva essere assoggettato ad una aliquota maggiore, con conseguente differenza tra imposte versate e quelle effettivamente dovute.
L’ex dipendente ha presentato ricorso contro il vecchio datore di lavoro chiedendo il pagamento della differenza.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta sostenendo che il datore di lavoro è sostituto d’imposta mentre il lavoratore è il soggetto titolare del debito tributario: i giudici hanno sottolineato che grava sul sostituto d’imposta l’onere di versare le sole imposte relative all’atto delle cessazione del rapporto secondo l’aliquota provvisoria e che nulla è tenuto a corrispondere nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate proceda ad una riliquidazione, secondo un orientamento giurisprudenziale in base al quale sono nulli gli accordi finalizzati a traslare l’onere tributario a carico del datore.