Tribunale Roma: respinto il ricorso Fiom contro il CCNL del 1° dicembre 2012
Pubblichiamo due sentenze Nei due casi i Giudici, pur ritenendo non adempiuto l’obbligo di repechage da parte dell’azienda lavoro, dichiarano risolto il rapporto di lavoro affermando espressamente che il mancato adempimento dell’obbligo di repechage esuli propriamente dal concetto di “fatto posto a fondamento del licenziamento” e debba essere ricollegato alle “altre ipotesi” in cui il Giudice, pur accertando profili di illegittimità del licenziamento, dichiara comunque risolto il rapporto di lavoro e limita la condanna al risarcimento del danno (peraltro con quantificazione dell’indennità sui livelli minimi).