Tribunale Roma: licenziamento ed obbligo di repechage
Con sentenza n. 8472 del 22 settembre 2014, il Tribunale di Roma ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo è illegittimo, con pagamento dell’indennità risarcitoria, in tutte quelle ipotesi in cui il datore di lavoro, pur potendo, non ha offerto un posto anche di livello inferiore. Il giudice critica il fatto che tre mesi prima, pur sapendo della possibilità di questo esubero, l’imprenditore abbia trasformato un contratto a termine, pur se di qualifica inferiore.
Il datore di lavoro, pur in presenza di un giustificato motivo di licenziamento, è stato condannato al pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in un’ottica giurisprudenziale che, in attuazione dei principi contenuti nella legge n. 92/2012, prevede la corresponsione di un’indennità risarcitoria per violazione dell’obbligo di repechage.
secondo il giudice
Dalla sentenza emergono alcune considerazioni:
1. Secondo il Tribunale di Roma l’obbligo di repechage prescinde dalla equivalenza delle mansioni: il datore di lavoro avrebbe dovuto offrire il posto disponibile, con mansioni inferiori, disponibile prima della stabilizzazione del lavoratore con contratto a termine;
2. Il Tribunale di Roma afferma che l’offerta doveva riguardare le mansioni inferiori ma non chiarisce la tempistica, atteso che il precedente rapporto era stato trasformato tre mesi prima;
3. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che ai fini del giudizio non è necessario che il lavoratore indichi quali delle, posizioni aziendali disponibili, siano compatibili con la propria qualifica.
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