Tribunale di Padova: termine di decadenza per impugnare il licenziamento contro la stazione appaltante
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 18 luglio 2014, è entrato nel merito del termine decadenziale finalizzato alla impugnativa del licenziamento correlato all’azione di accertamento, volta alla verifica della sussistenza del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso da quello con il quale era stato stipulato il contratto. Il Tribunale è giunto ad una soluzione decisamente diversa da quella, possibilista e prudente, prospettata dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 12 del 25 marzo 2014 .
Questo il fatto: due lavoratori avevano impugnato il licenziamento adottato dall’appaltatore, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della stazione appaltante e, quindi, affermando che si era verificata una interposizione illecita di manodopera. Conseguentemente, nel giudizio di merito, chiedevano che fosse accertata l’inefficacia del licenziamento con il ripristino del rapporto direttamente alle dipendenze del datore di lavoro appaltante e con il pagamento del “quantum economico” maturato. La difesa della stazione appaltante si è basata sul fatto che non aveva avuto da parte dei soggetti interessati alcuna impugnativa stragiudiziale nei “canonici” 60 giorni, atteso che il provvedimento di recesso era stato ritualmente impugnato soltanto nei confronti dell’appaltatore.
Il Tribunale di Padova, quindi, è stato chiamato a decidere sulla base di quanto affermato dall’art. 32, comma 4, lettera d, della legge n. 183/2010 il quale estende il termine di decadenza ad “ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del D.L.vo n. 276/2003 , si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Il Tribunale ha accettato l’eccezione della stazione appaltante affermando che il decorso del termine decorre dal momento in cui il supposto datore di lavoro interposto comunica il licenziamento e che la decadenza nei confronti dell’appaltante è impedita soltanto se la volontà di impugnare è resa nota a quest’ultimo nei rituali 60 giorni: tutto questo viene argomentato sulla base della previsione contenuta sia nell’art. 27 che nell’art. 29 – bis del D.L.vo n. 276/2003 , il quale ultimo afferma che gli atti posti in essere dall’interposto si intendono posti in essere da chi ha effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori.
Nell’interpello considerato il Dicastero del Lavoro richiamava l’indirizzo sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23684/2010 antecedente alla legge n. 183/2010 secondo il quale il licenziamento era da considerare giuridicamente inesistente con la possibilità di un a impugnativa non sottoposta al limite decadenziale. Nello stesso interpello, in un successivo passaggio e senza prendere una decisa posizione, il Ministero del Lavoro, in forma possibilista e dubitativa (viene adoperato il termine “sembra”) appare cosciente circa il diverso indirizzo prospettato dal Legislatore con la legge n. 183/2010 .