Tribunale di Napoli: condizioni per la nomina di un RSA

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Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6 novembre 2014, decidendo in ordine ad un ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970, per condotta antisindacale, ha stabilito quali sono le condizioni per la nomina della RSA alla luce delle recenti determinazioni fissate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013.

La Consulta aveva ritenuto incostituzionale l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non consente la nomina della RSA alle organizzazioni sindacali che, pur avendo partecipato alla negoziazione del contratto, non hanno sottoscritto l’accordo finale.

L’organizzazione sindacale ricorrente al quale il datore di lavoro aveva negato il riconoscimento della nomina, sosteneva che ciò fosse illegittimo alla luce di quanto previsto esplicitamente dall’art. 19 della legge n. 300/1970, in quanto la predetta organizzazione aveva sottoscritto in sede regionale accordi finalizzati al passaggio di ramo di azienda, attraverso la forma dell’affitto: con lo stesso accordo era stata ritirata la procedura di mobilità, era stato ridotto l’orario di lavoro ed erano stati azzerati gli scatti in busta paga.

Il giudice di Napoli pone l’accento sulla effettività della rappresentatività desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale, anche se solo relativamente alla fase della negoziazione, non essendo sufficiente la mera adesione ad un contratto già negoziato e concluso da altre sigle.

L’art. 19 parla di contratti collettivi riferendosi, ovviamente, a quelli nazionali, territoriali ed aziendali: per questi ultimi, si chiede il Tribunale di Napoli, e’ sufficiente qualsiasi accordo o è necessario distinguere tra il c.d. “Contratto normativo” ed il c.d. “Contratto gestionale”?

La risposta si trova nella sentenza della Corte Costituzionale n. 268/1994 che definisce “normativi” quegli accordi che hanno la funzione di regolare il rapporto di lavoro e “gestionali” (come, ad esempio, quelli previsti dall’art. 5 della legge n. 223/1991 sui criteri di scelta nella procedura collettiva di riduzione di personale) che hanno la funzione di porre limiti e modalità ai recessi collettivi.

Secondo il Tribunale di Napoli i contratti gestionali non rientrano nella previsione dell’art. 39 della Costituzione e, quindi, non possono comprovare la rappresentatività ex art. 19 , essendo meramente finalizzati a condizionare l’esercizio del potere datoriale, essendo riferiti a mere situazioni contingenti. In questi casi, la rappresentanza esprime interessi concreti ed attuali, ma legati al singolo episodio.

Ai fini della rappresentatività ex art. 19 rilevano tutti gli accordi collettivi di primo e secondo livello purché di natura normativa diretti a regolamentare in modo organico i rapporti individuali dei lavoratori di una o anche una pluralità di imprese. Gli accordi gestionali come quello evidenziato dalla organizzazione sindacale ricorrente sono, quindi, fuori da tale ipotesi.

“Ad abundantiam” continua il Tribunale di Napoli, in data 23 dicembre 2013 furono sottoscritti due accordi gestionali presso la Regione Campania con lo stesso contenuto, distinti tra di loro ed il secondo, sottoscritto dalla organizzazione sindacale ricorrente (non comprensivo di tutti i soggetti, anche datoriali, che avevano firmato il primo, si configura come mera adesione con la sola modifica dei soggetti firmatari.

 

 

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Autore: La Redazione

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