Pubblichiamo l’Ordine di servizio emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Modena, in ordine al nuovo adempimento documentale – previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – a carico dei datori di lavoro che impiegano personale che ha contatti diretti e regolari con minori.
La Procura della Repubblica chiarisce che l’obbligo:
– sorge solo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, allorché una delle parti assume la qualità di “datore di lavoro”;
– sorge solo se il datore di lavoro – può essere tale anche ente o un’associazione che svolge attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresta a stipulare un nuovo contratto di lavoro;
– non sorge se si tratta di collaborazioni non strutturate all’interno di un definito rapporto di lavoro;
– non sorge per i rapporti di lavoro già in essere;
– non grava su enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell’opera di volontari. In tal caso, infatti, l’attività non può essere ascritta a rapporto di lavoro.
Inoltre, viene specificato che:
– il datore di lavoro pubblico può procedere all’impiego del lavoratore anche solo mediante acquisizione di dichiarazione del lavoratore, sostitutiva di certificazione circa l’assenza di condanne a suo carico per i reati previsti dal nuovo art. 25-bis;
– il datore di lavoro privato, in attesa dell’acquisizione del certificato del casellario, puntualmente richiesto, può procedere alla assunzione in base a dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Infine, l’ordine di servizio termina con le modalità operative:
– il certificato penale deve essere chiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro. E’ ammessa la presenza di un delegato, munito con la fotocopia documento di identità del delegante;
– la richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello previsto al quale va allegata fotocopia del documento di identità dello stesso datore di lavoro;
– il datore di lavoro deve acquisire il consenso dell’interessato, con compilazione del modello predisposto e allegare fotocopia del proprio documento di identità;
– il certificato penale viene rilasciato in bollo previa corresponsione dei diritti di cancelleria (7,08 euro in caso di certificato ordinario e 3,54 euro in caso di certificato richiesto con urgenza).
i certificati saranno rilasciati, mediamente, dopo 7 giorni dalla richiesta (3 giorni in caso di urgenza).
– il ritiro del certificato avviene al datore di lavoro o ad un suo delegato. E’ possibile l’invio tramite mezzo postale solo nel caso in cui alla richiesta sia stata allegata busta affrancata, indirizzata e con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”.
Fonte: Tribunale di Modena