Tribunale Milano: riorganizzazioni e licenziamenti adottati senza rispetto della procedura
Con ordinanza del 16 ottobre 2014, il Tribunale di Milano, riallacciandosi, implicitamente, anche a quanto previsto dalla circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro, ha affermato che l’attivazione della procedura di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966, per più di 4 dipendenti nell’arco di 120 giorni, inficia i licenziamenti adottati, seppur per giustificato motivo oggettivo, atteso che non è stata aperta la procedura collettiva di riduzione di personale ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991.
Ciò determina la illegittimità del licenziamento, non per vizio della procedura, ma per mancato espletamento della procedura appena citata cosa che comporta la reintegra dei lavoratori interessati, seppur con la c.d. “indennità in misura ridotta”, trattandosi di una situazione del tutto assimilabile alla violazione dei criteri di scelta in uso nel licenziamento collettivo (art. 5 della legge n. 223/1991).