Tribunale di Roma: vendite on line e inquadramento dell’influencer
Con sentenza n. 2615, del 4 marzo 2024, il Tribunale di Roma, dando ragione all’Enasarco che ha imposto la riscossione dei contributi a seguito di un accertamento ispettivo, ha affermato che l’influencer il quale promuova stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda, ricavandone un compenso, attraverso uno specifico codice, per ogni vendita andata a buon fine, è inquadrabile come agente di commercio.
L’introduzione di nuovi mezzi e tecniche di vendita fa si che la zona di operatività possa essere considerata la “comunità dei follower”: tale decisione è stata presa anche sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20453 del 2 agosto 2018.