Tribunale di Parma: conversione del contratto a tempo indeterminato e applicazione delle tutele
Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 383/2019, ha evidenziato che qualora la conversione di un contratto a tempo determinato – istituito prima del 7 marzo 2015 – venga disposta, dopo tale data, non per volontà negoziale ma per imposizione giudiziale a seguito della dichiarazione di nullità del termine, le tutele da applicare al lavoratore non sono quelle previste dal Jobs act (articolo 1, commi 1 e 2, del D.L.vo 23/2015 – c.d. tutele crescenti), ma quelle previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970).
Infatti, «la conversione operata in sede giudiziale di un contratto a termine … determina la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con efficacia ex tunc».