Tribunale di Milano: nozione di trasfertismo
Con sentenza n. 1641 del 23 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha affermato che la differenza tra trasferta e trasfertismo non inerisce ai contenuti della prestazione lavorativa.
La definizione di trasfertismo va ricavata avendo riguardo al fatto che il lavoratore è obbligato in base al contratto a lavorare in luoghi sempre variabili, sebbene fissi e non in movimento, per il tipo dell’impresa nella cui organizzazione è inserito, mentre il lavoratore in trasferta è solo quello che si muove dalla propria sede fissa.