Tribunale di Milano: attività dei riders di natura non subordinata
Con sentenza depositata il 10 settembre 2018, il Tribunale di Milano, confermando un precedente orientamento del Tribunale di Torino, ha definito come non subordinata l’attività dei riders per i quali, è bene ricordarlo, la contrattazione collettiva del settore dell logistica, nello scorso mese di luglio, ha definito la subordinazione nell’ambito della c.d. area C.
Il ragionamento seguito dai giudici di merito punta sui seguenti aspetti:
1. Nella app installata sul suo cellulare, il prestatore può indicare la propria disponibilità, in termini di zona, di orario e di giornate;
2. Il prestatore può accettare o meno la consegna senza che sussiste un numero minimo di accettazioni;
3. Il rifiuto o la mancata accettazione ed un giudizio negativo del cliente hanno come conseguenza soltanto una eventuale restrizione circa la fascia oraria;
4. La fissazione di limiti standard e di istruzioni circa il contenuto della,prestazione sono pur sempre riferibili all’area dell’autonomia;
5. Non sussiste alcun potere disciplinare sulla falsariga prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970 in quanto,il sistema dei punteggi non dà luogo a sanzioni di natura afflittiva ma soltanto ad una rimodulazione delle modalità organizzative che non mettono in discussione la possibilità di scegliere i giorni e le ore per le prestazioni;
6. Non si configura la c.d. etero organizzazione prevista dall’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 per la riconduzione al lavoro subordinato, in considerazione che, a monte, sussiste sempre la volontà del prestatore di aderire o meno all’invito comunicato con l’applicazione sul cellulare;
7. Gli indici sussidiari per valutare la subordinazione (continuità della,prestazione, assenza di rischio, inserimento nella struttura aziendale, orario di lavoro) non appaiono significativi al punto tale da determinarne la sussistenza.