Tribunale di Mantova: smart-working – rifiuto nella concessione
Con decreto del 26 giugno 2020, emesso nel corso di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Mantova ha rigettato l’istanza di un dipendente di una multinazionale dei parcheggi che aveva richiesto la prestazione in smart-working ex art. 90 del Decreto Legge n. 34/2020.
I giudici hanno confermato la decisione del datore di lavoro sulla scorta dei seguenti presupposti:
- la disposizione prevede che tale possibilità si coniughi con le caratteristiche della prestazione professionale che la consentano. Nel caso di specie, le mansioni svolte dal lavoratore richiedono una sua presenza in azienda in quanto incontra, continuamente, i referenti tecnici dei committenti ed è responsabile della sicurezza dei lavoratori. Il lavoratore svolge mansioni diversificate che risultano caratterizzarsi, quanto meno in misura rilevante se non prevalente, per la necessità della sua presenza fisica in azienda;
- la moglie svolge con regolarità la propria prestazione lavorativa in smart-working presso il proprio domicilio di residenza, ove vive con la figlia ed il marito.