Tribunale di Milano: condotta antisindacale anche se riguarda i collaboratori
Il Tribunale di Milano, con decreto del 28 marzo 2021, ha riconosciuto la condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970 di un’impresa che aveva invitato, attraverso un video messaggio, i propri collaboratori, ad iscriversi ad una organizzazione sindacale, e ad informarla della adesione al fine di stipulare un accordo collettivo di settore.
Il Tribunale ha evidenziato che:
- Il video messaggio faceva riferimento alla organizzazione sindacale specifica, come interlocutore indispensabile per la definizione dell’accordo.
- L’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 ha esteso l’applicazione delle disposizioni relative ai lavoratori subordinati ai rapporti di collaborazione di natura personale, intrattenuti con committenti che ne organizzano la prestazione.
- Risultano violato gli articoli 17 ed 8 della legge n. 300/1970 che vietano di sostenere le associazioni sindacali e che vietano all’imprenditore di raccogliere qualsiasi informazione relativa alle opinioni ed alle scelte di natura sindacali dei prestatori.