Tribunale di Belluno: rifiuto del vaccino COVID-19 e ferie forzate
Con ordinanza il Tribunale di Belluno ha respinto un ricorso di alcuni dipendenti paramedici di una casa di riposo che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino contro il CoViD e che il datore di lavoro aveva, in conseguenza, posto in ferie forzate (ovviamente, con retribuzione).
Il Giudice ha rilevato che ai sensi dell’art. 2087 c.c. Il datore di lavoro (nel caso di specie una casa di riposo) deve assicurare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti ed, inoltre, deve assicurare, soprattutto nell’attuale contesto, il mantenimento della sicurezza sia per gli ospiti che per i visitatori.
Il medico competente visitando i lavoratori interessati, secondo la previsione dell’art. 41 del D.L.vo n. 81/2008, li aveva dichiarati inidonei alla mansione, non avendo effettuato il vaccino e, conseguentemente, aveva comunicato tale inidoneità al datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 42.
Il datore di lavoro, non potendo adibire gli infermieri ad altra mansione, aveva provveduto a metterli forzatamente in ferie.
La decisione non ha affrontato (del resto non era nel “petitum”) la questione ben più importante riguardante altre misure anche di varia natura, anche espulsive, che potrebbero essere in tali frangenti.