Trib.Milano: contratto intermittente discriminatorio se in funzione dell’età
La Corte d’appello del Tribunale di Milano ha pubblicato le motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con la quale aveva dichiarato discriminatorio l’articolo 34 del decreto legislativo n. 276/2003 (contratto intermittente) nella parte in cui si fa dipendere l’assunzione all’età del lavoratore (under 25).
I giudici della sezione Lavoro della Corte d’appello di Milano, nelle motivazioni a supporto della sentenza, hanno dichiarato: “Il mero requisito dell’età non può giustificare l’applicazione di un contratto pacificamente più pregiudizievole, per le condizioni che lo regolano, di un ordinario contratto a tempo indeterminato”.
Il giovane era stato assunto per 4 mesi con un “contratto di assunzione a chiamata a tempo determinato”. L’assunzione con tale forma di contratto precario era stata motivata dall’azienda spiegando che “il candidato ha meno di 25 anni ed è disoccupato”. Il giovane, fra l’altro era stato poi licenziato quando aveva compiuto i 25 anni.
La discriminazione che si determina, scrivono i giudici nelle motivazioni, “rispetto a coloro che hanno superato i 25 anni non trova alcuna ragionevole e obiettiva motivazione. Analogamente – aggiungono – nessuna ragionevole giustificazione è ravvisabile nel fatto che, per il solo compimento del 25esimo anno, il contratto debba essere risolto”.
I giudici segnalano, in particolare, che l’articolo 34 della ‘riforma Biagi’ – utilizzato all’azienda per assumere l’under 25 con un contratto a chiamata – contrasta con il “principio di non discriminazione in ragione dell’età” che deve “essere considerato un principio generale del diritto comunitario”. Ed è per questo, sempre secondo la Corte d’appello, che “accertato il contenuto discriminatorio della norma in esame, va censurato il comportamento della società appellata che ha proceduto all’assunzione”.