Servizi postali: accordo di rinnovo CCNL Imprese Private Distribuzione e Recapito

ccnl

E’ stato sottoscritto tra FISE – ARE e SLC-CGIL, SLP-CISL e UIL-POST – nella giornata del 2 aprile 2015 – l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali dell’8 maggio 2011.

L’accordo scadrà il 31 dicembre 2015.

Viene previsto, per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo “una tantum” per il livello 5° super pari a 250,00 euro lordi con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento. Detto importo verrà corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestato nel periodo 1° gennaio 2013 – 30 aprile 2015.

Inoltre, viene previsto un  aumento del minimo tabellare per il livello 5° super pari a 17,00 euro con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare con la retribuzione del mese di luglio 2015.

Per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, è consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a 36 mesi.

Il c.d. “stop & go” non trova applicazione in caso di:

  •  sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
  •  temporanei incrementi dell’attività, previa comunicazione alle r.s.a./r.s.u.;
  •  copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività, considerate tali fino ad un massimo di dodici mesi;
  •  lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle presenti in azienda.

Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20%, fatte salve le esclusioni di legge, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire fino a 10 contratti a tempo determinato. I lavoratori a tempo parziale sono sempre computati ai sensi dell’articolo 6 del d. lgs. n. 61/2000.

Scarica l’accordo icona_pdf2

 

La tabella:

Livello Parametro Giugno 2015 Novembre 2015 Importo Totale
200 260,80 173,80 434,60
175 228,20 152,08 380,28
3° S 150 195,60 130,35 325,95
138 179,96 120,00 299,96
128 166,96 111,30 278,26
5° S 115 150,00 100,00 250,00
110 143,48 95,65 239,13
100 130,40 86,96 217,36
La Redazione

Autore: La Redazione

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