Servizi postali: accordo di rinnovo CCNL Imprese Private Distribuzione e Recapito
E’ stato sottoscritto tra FISE – ARE e SLC-CGIL, SLP-CISL e UIL-POST – nella giornata del 2 aprile 2015 – l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali dell’8 maggio 2011.
L’accordo scadrà il 31 dicembre 2015.
Viene previsto, per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, un importo “una tantum” per il livello 5° super pari a 250,00 euro lordi con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento. Detto importo verrà corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestato nel periodo 1° gennaio 2013 – 30 aprile 2015.
Inoltre, viene previsto un aumento del minimo tabellare per il livello 5° super pari a 17,00 euro con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare con la retribuzione del mese di luglio 2015.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, è consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a 36 mesi.
Il c.d. “stop & go” non trova applicazione in caso di:
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- temporanei incrementi dell’attività, previa comunicazione alle r.s.a./r.s.u.;
- copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività, considerate tali fino ad un massimo di dodici mesi;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle presenti in azienda.
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20%, fatte salve le esclusioni di legge, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire fino a 10 contratti a tempo determinato. I lavoratori a tempo parziale sono sempre computati ai sensi dell’articolo 6 del d. lgs. n. 61/2000.
La tabella:
Livello | Parametro | Giugno 2015 | Novembre 2015 | Importo Totale |
1° | 200 | 260,80 | 173,80 | 434,60 |
2° | 175 | 228,20 | 152,08 | 380,28 |
3° S | 150 | 195,60 | 130,35 | 325,95 |
3° | 138 | 179,96 | 120,00 | 299,96 |
4° | 128 | 166,96 | 111,30 | 278,26 |
5° S | 115 | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
5° | 110 | 143,48 | 95,65 | 239,13 |
6° | 100 | 130,40 | 86,96 | 217,36 |