Senato: approvato il DDL per il contrasto dell’immigrazione illegale
Con 145 voti favorevoli, 107 contrari e un’astensione Il Senato della Repubblica, nella giornata del 29 marzo 2017, ha approvato l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl n. 2705 di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.
Il testo ora passa alla Camera dei deputati.
Il decreto, che si compone di 23 articoli, è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali.
Il Capo I (articoli da 1 a 5) istituisce presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione di cittadini dell’UE; ne definisce inoltre la composizione, la competenza per materia e la competenza per territorio.
Il Capo II (articoli da 6 a 14) reca misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione, nonché interventi educativi in materia di esecuzione penale esterna e messa alla prova. In particolare, l’articolo 6 prevede modalità di notifica più celeri per le commissioni territoriali e stabilisce che le controversie in materia di riconoscimento di protezione internazionale sono decise, con unico grado di merito, mediante rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. L’articolo 8 prevede che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo mediante collegamento audiovisivo. Gli articoli successivi autorizzano l’assunzione di personale qualificato.
Il Capo III (articoli da 15 a 19) reca misure per accelerare le procedure di identificazione e di definizione della posizione giuridica di cittadini extra UE nonché misure per contrastare l’immigrazione illegale e il traffico di migranti. In particolare l’articolo 16 prevede l’applicazione del rito abbreviato nelle controversie relative a provvedimenti di espulsione. L’articolo 17 disciplina l’identificazione attraverso il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico nei punti di crisi; l’articolo 18 regolamenta il sistema informativo automatizzato per contrastare l’immigrazione illegale; l’articolo 19 prevede che il termine massimo di permanenza nei centri per il rimpatrio, attualmente di 30 giorni, può essere prorogato di 15 giorni e dispone un potenziamento dei centri ai fini di una loro distribuzione omogenea sul territorio.
Il Capo IV (articoli da 20 a 23) reca disposizioni finanziarie, transitorie e finali.
Fonte: Senato