MIMS: COVID-19 – ristori a favore delle imprese di trasporto di persone su strada

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2021, con la misura per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del decreto disciplinano le modalità di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l’annualità:

  • 2020, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a cinquanta milioni di euro, di cui all’art. 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni;
  • 2021, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a venti milioni di euro, di cui all’art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, l’entità del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti.

 

Fonte: MIMS

 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 28 ottobre 2021

Misura per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

 
                             IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160,  che  ha
previsto un complessivo  stanziamento  di  cinquantatre'  milioni  di
euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare
delle imprese attive sul territorio  italiano  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma  114,  secondo  e  terzo  periodo,  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche  ed  integrazioni,  che
prevede contributi pari a  cinquanta  milioni  di  euro  destinati  a
finanziare il ristoro delle rate di finanziamento  o  dei  canoni  di
leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra  il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020,  afferenti  gli  acquisti  di
veicoli nuovi di fabbrica di categoria  M2  ed  M3  ed  adibiti  allo
svolgimento del servizio di trasporto  di  passeggeri  su  strada  ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n.  218,  effettuati,  anche  senza
provvedere  alla  radiazione   per   rottamazione   dei   veicoli   a
motorizzazione  termica  fino  a  euro  IV,  adibiti   al   trasporto
passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e  di  categoria  M2  o  M3,  a
partire dal 1° gennaio 2018 anche  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - n. 305 del 31  dicembre  2019,  recante  «Ripartizione  in
capitoli delle unita' di voto parlamentare relative  al  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il  triennio
2020-2021-2022»; 
  Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il  rilancio
dell'economia»; 
  Visto l'art. 86, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
che ha modificato l'art. 1, commi 113 e 114, legge 27 dicembre  2019,
n. 160; 
  Visto l'art. 1, commi 649 e 650, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,
che ha modificato l'art. 85, comma 1, decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104 e l'art. 1, comma 114,  secondo  periodo,  legge  27  dicembre
2019; 
  Vista  in  particolare  la  tabella  relativa  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili allegata alla  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
  Considerato che il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  nelle
premesse  individua  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
introdurre misure in materia di lavoro,  di  salute,  di  scuola,  di
autonomie locali,  di  sostegno  e  rilancio  dell'economia,  nonche'
misure finanziarie, fiscali  e  di  sostegno  a  diversi  settori  in
connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerato che, al fine di sostenere il  settore  dei  servizi  di
trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e
non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma  1,  lettera  b),
decreto-legge n. 104/2020, un  fondo,  con  una  dotazione  di  venti
milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle  rate  di
finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza  compresa,  anche
per effetto di dilazione, nel periodo emergenziale nell'anno 2020 per
la pandemia in atto (23 febbraio -  31  dicembre)  ed  afferenti  gli
acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio  2018,  anche  mediante
contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di  fabbrica  di
categoria M2 ed M3, da imprese esercenti detti servizi di  linea,  ai
sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla
base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, le disposizioni di attuazione del citato art.
85, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  sono
disciplinate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 117,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di attuazione del citato  art.
1, commi 113 e 114, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
disciplinate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Considerato che con la modifica apportata dall'art.  86,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  all'art.  1,
comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse stanziate
aumentano da tre milioni di euro a cinquantatre' milioni di euro; 
  Considerato che con la modifica apportata dall'art.  86,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  all'art.  1,
comma 114,  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  si  individua,  per
ulteriori  risorse  finanziarie  pari  a  50  milioni  di  euro,  una
destinazione, diversa da quella - prevista in origine dalla legge  27
dicembre 2019, n. 160  -  del  finanziamento  al  rinnovo  del  parco
veicolare delle imprese esercenti servizi di trasporto di persone non
soggetti a obblighi di servizio; 
  Considerato che l'art. 1, comma 650, legge  30  dicembre  2020,  n.
178, ha modificato il secondo periodo dell'art. 1, comma  114,  legge
30 dicembre 2019, n. 160, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
prevedendo non piu' il solo  finanziamento  di  investimenti  avviati
nell'annualita' 2020, ma stabilendo che una quota pari a  50  milioni
di euro  delle  risorse  autorizzate  ai  sensi  del  comma  113  sia
destinata al ristoro delle rate di  finanziamento  o  dei  canoni  di
leasing, con scadenza compresa anche per  effetto  di  dilazione  nel
periodo emergenziale per la pandemia in atto nel 2020 (23 febbraio  -
31 dicembre), concernenti gli acquisti di veicoli nuovi  di  fabbrica
di categoria M2 e M3  e  adibiti  allo  svolgimento  dei  servizi  di
noleggio con conducente, strumentali al settore turistico; 
  Visto   il   decreto   interministeriale   del    Ministro    delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 14 agosto  2020,  n.  356,
recante «Modalita' di erogazione delle  risorse  per  investimenti  a
favore  delle  imprese  di  trasporto  di  persone  su   strada   per
l'annualita' 2020», ai sensi dell'art. 1, comma 113, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, registrato alla Corte dei  conti  al  n.  3282
dell'8 settembre 2020, attuativo della misura, ammontante a soli  tre
milioni di euro, come prevista  antecedentemente  alla  modifica  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
  Visto   il   decreto   interministeriale   del    Ministro    delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno  2021,  n.  262,
recante «Misure compensative per  le  imprese  esercenti  servizi  di
trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio
pubblico»,  ai  sensi  dell'art.  85,  comma  1,  lettera   a),   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, con il quale sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'
per il riconoscimento della  compensazione  dei  danni  subiti  dalle
imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati
su strada mediante autobus e non  soggetti  a  obblighi  di  servizio
pubblico, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento
del Parlamento europeo e del  Consiglio  21  ottobre  2009,  n.  1073
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e  dagli
enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea; 
  Considerato che i contributi finanziari di cui al presente  decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti  degli  articoli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Considerato che gli aiuti previsti dall'art. 85, comma  1,  lettera
b), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 1, commi 113  e
114, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non hanno  natura  di  incentivo
agli  investimenti,  in  quanto  sono  da  un  lato  consistenti  nel
«ristoro» delle rate di investimenti gia' in precedenza realizzati, e
sono d'altro canto riferiti in ogni caso, per  via  del  decorso  del
tempo dovuto  alle  molteplici  modifiche  normative  intervenute,  a
un'attivita' di rinnovo del parco  rotabile  delle  imprese  avvenuta
prima che queste ultime potessero presentare domanda di aiuto; 
  Considerato che i ristori, pari a 70 milioni  di  euro  in  base  a
quanto previsto dall'art. 85, comma 1, lettera b),  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, e dall'art. 1, commi 113 e 114, secondo periodo,
legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  relativi  alle  rate  scadute  nel
periodo di emergenza istituito per via della pandemia della  COVID-19
nel 2020, trovano  specifica  disciplina  nella  comunicazione  della
Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di  stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  della
COVID-19», adottato il 19  marzo  2020,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la sezione 3.1,  della  comunicazione  della  Commissione  (C
(2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza   della   COVID-19»,
adottato il 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Considerato che sia l'art. 85, comma 1, lettera  b),  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, sia l'art. 1,  commi  649  e  650,  legge  30
dicembre 2020, n. 178, hanno espressamente come finalita'  quella  di
«mitigare   gli    effetti    negativi    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»,  prevedendo  il  ristoro  di  rate,  in
scadenza nel periodo emergenziale a causa  della  pandemia  nell'anno
2020 in Italia, relative a investimenti intrapresi in precedenza; 
  Considerato  che  la  sezione  3.1,   della   comunicazione   della
Commissione  (C  (2020)  1863),  ammette  tra  gli  aiuti  di   Stato
compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,  paragrafo
3, lettera b), del  TFUE,  gli  aiuti  di  Stato  che  soddisfino  le
condizioni dallo stesso individuate; 
  Considerato che tra le condizioni individuate  dalla  sezione  3.1,
della comunicazione della Commissione  (C  (2020)  1863)  si  ha  che
«l'importo complessivo  dell'aiuto  non  superi  1.800.000  euro  per
impresa e che, salvo alcune precise eccezioni, questa alla  data  del
31 dicembre 2019 non si trovasse gia' in difficolta'»; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,  convertito
con  modifiche  con  la  legge  22  aprile  2021,  n.   55   (recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri), che ridenomina il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  in  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Al fine  di  sostenere  il  settore  dei  servizi  di  trasporto
collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di  servizio
pubblico,  le  disposizioni  del  presente  decreto  disciplinano  le
modalita' di erogazione, alle  imprese  che  ne  fanno  domanda,  per
l'annualita': 
    2020, delle risorse  finanziarie  nel  limite  di  spesa  pari  a
cinquanta milioni di euro, di  cui  all'art.  1,  commi  113  e  114,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    2021, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a  venti
milioni  di  euro,  di  cui  all'art.  85,  comma  1,   lettera   b),
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 
  nonche' le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di
ammissione,  l'entita'  del  contributo  massimo  riconoscibile,   le
connesse fasi istruttorie e la  ripartizione  delle  risorse  fra  le
imprese istanti, fatto  salvo  quanto  dovuto  alla  societa'  CONSAP
Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione
con unico socio, quale soggetto  gestore  dell'attivita'  istruttoria
della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4. 
                               Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  85,  comma   1,   lettera   b),
decreto-legge n. 104/2020, pari a venti milioni di  euro  per  l'anno
2021, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di  cui  all'art.
4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni
di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione  tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti  gli  acquisti
effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche  mediante  contratti
di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica  di  categoria
M2 ed M3, da  parte  delle  imprese  esercenti  i  servizi  di  linea
effettuati su strada mediante autobus e non soggetti  a  obblighi  di
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
21 novembre  2005,  n.  285,  ovvero  sulla  base  di  autorizzazioni
rilasciate dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili ai sensi del regolamento del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  21  ottobre  2009,  n.   1073   ovvero   sulla   base   di
autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422. 
  2. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 113, legge 27
dicembre 2019, n. 160, pari a cinquanta milioni di  euro  per  l'anno
2020, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di  cui  all'art.
4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni
di leasing finanziario con scadenza compresa, anche  per  effetto  di
dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti
gli acquisti di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2  ed  M3
ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto  di  passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,  effettuati  a
partire dal 1° gennaio 2018 anche  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della  medesima
legge 11 agosto 2003, n. 218. 
  3. L'importo del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge
27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti di cui al comma 2  per
l'acquisizione di un autobus di categoria: 
    M2 e' al massimo di 20.000,00 euro e 
    M3 e' al massimo di 40.000,00 euro. 
  4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, a ciascuna impresa istante
il ristoro di cui ai commi  1  e  2  e'  erogabile,  in  misura  pari
all'ammontare che l'impresa abbia dimostrato di aver pagato,  fino  a
concorrenza delle risorse disponibili di cui ai medesimi commi 1 e 2. 
  5. Qualora, per le misure di  cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse
disponibili siano inferiori  alla  somma  dell'ammontare  complessivo
richiesto, i contributi erogati sono ridotti della stessa percentuale
fino alla capienza delle risorse disponibili. 
  6. L'importo complessivo del ristoro di cui ai  commi  1  e  2  non
supera un milione e  ottocentomila  euro  per  impresa  e,  salve  le
eccezioni  di  cui  alla  lettera  c)   della   sezione   3.1   della
comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a
condizione che l'impresa alla  data  del  31  dicembre  2019  non  si
trovava gia' in difficolta'. 
                               Art. 3 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1. L'istruttoria svolta dal soggetto  gestore  di  cui  all'art.  4
verte sui seguenti documenti: 
    a) il contratto di acquisizione dell'autobus; 
    b) il piano di ammortamento delle  rate  di  finanziamento  o  di
leasing finanziario afferente allo stesso; 
    c) le quietanze delle rate e dei canoni, aventi scadenza  tra  il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020; 
    d) nel caso di domanda per il ristoro di cui all'art. 2, comma 2,
dichiarazioni relative al titolo legale, in base al quale e' avvenuta
l'immatricolazione, seppur provvisoria, dell'autobus acquisito; 
    e) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
merito: alla sussistenza delle cause di divieto, di  decadenza  o  di
sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159/2011; alla  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,  ai
sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136; al rispetto della normativa
dell'Unione europea relativamente al cumulo degli aiuti di Stato. 
  2. La Commissione di cui all'art. 4, comma 3, qualora sussistano  i
requisiti, istruiti dal soggetto gestore di cui all'art. 4, comma  1,
previsti dal presente decreto, propone l'accoglimento  della  domanda
di cui al comma 1, ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole
da parte dell'amministrazione. 
  3.  La  disciplina  delle  fasi  procedimentali   unitamente   alle
modalita' di presentazione  delle  domande  e'  rimessa  ad  apposito
decreto  del  direttore  generale  per  la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni  decorrenti  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 4 
 
            Soggetto gestore e commissione di validazione 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
- Direzione generale per  la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto
delega le attivita' istruttorie di cui all'art. 3, commi 1  e  2,  al
soggetto  gestore  di  cui  all'art.  1  comma   1,   mediante   atto
convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto,  che  determina,  inoltre,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 5 del  decreto-legge.  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,  le
risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A.
al 22% a copertura delle spese di  funzionamento  e  degli  oneri  di
gestione sostenuti e risultanti alla voce  «costi  della  produzione»
del bilancio  di  esercizio,  tenuto  conto  che  tale  attivita'  di
gestione non da'  luogo,  per  il  soggetto  gestore,  a  margini  di
profitto o a conseguimento di utili. 
  2. Il soggetto  gestore,  nell'ambito  delle  risorse  allo  stesso
attribuite sulla base della convenzione di cui al comma  1,  provvede
alla realizzazione, alla  manutenzione  dell'applicazione  telematica
che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza  alle
imprese in sede di presentazione della  domanda,  all'esecuzione  dei
pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo  atto  convenzionale
di cui al comma 1, ferma rimanendo la  funzione  di  indirizzo  e  di
direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili  -  Direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale   e
l'autotrasporto. 
  3. Con decreto direttoriale del Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili - Direzione  generale  per  la  sicurezza
stradale e l'autotrasporto e' nominata una Commissione,  senza  oneri
per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta
dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate,
composta da un presidente, individuato  tra  i  dirigenti  di seconda
fascia  in  servizio  presso  il  Dipartimento   per   la   mobilita'
sostenibile, e da due componenti, individuati  tra  il  personale  di
area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da  un
funzionario con  le  funzioni  di  segreteria.  Ai  componenti  della
Commissione  non  e'  corrisposto  alcun  emolumento,  indennita'   o
rimborso spese. 
                               Art. 5 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. I contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono concessi entro
e  non  oltre  il  termine  previsto   dalla   sezione   3.1,   della
comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), e sono  giustificati
e  compatibili  con  il  mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del  TFUE,  per  un  periodo  limitato,  per
ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire  che  le
perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 non ne compromettano
la redditivita'. 
  2. Le misure temporanee di  aiuto  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui  alle
sezioni specifiche della comunicazione della  Commissione  (C  (2020)
1863), con gli aiuti previsti  dai  regolamenti  «de  minimis»  o  di
esenzione  per  categoria,  a  condizione  che  siano  rispettate  le
disposizioni e le relative norme in materia. 
  3. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 2 possono
essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle  sezioni
specifiche della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con
gli aiuti previsti dal  regolamento  di  esenzione  per  categoria  a
condizione  che  siano  rispettate  le   relative   norme   di   tale
regolamento, e, invece, ai sensi dell'art. 1,  comma  115,  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' esclusa la  loro  cumulabilita'  con  altre
agevolazioni,  relative  alle  medesime  tipologie  di   investimenti
concesse in base al regolamento «de minimis». 
                               Art. 6 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti  gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con  la  revoca  del
relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 3, comma 2,  e
disporre in ordine alla restituzione all'entrata del  bilancio  dello
Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il  cumulo  di
cui all'art. 5, o in esito alle verifiche effettuate  emergano  gravi
irregolarita' in relazione alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte
dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente  articolo
sono svolte dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili senza ulteriori oneri per  la  finanza  pubblica  con  le
risorse gia' previste a legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti  organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  2. L'erogazione dei  contributi  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita'  con  le  norme  sul
mercato unico da parte della  Commissione  europea,  ai  sensi  della
comunicazione della Commissione (C (2020) 1863). 
    Roma, 28 ottobre 2021 
 
                                                Il Ministro           
                                            delle infrastrutture      
                                        e della mobilita' sostenibili 
                                                  Giovannini          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2986 
La Redazione

Autore: La Redazione

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