Min.Lavoro: ridefinizione dei criteri per l’approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il Decreto del 31 marzo 2022, con la ridefinizione dei criteri per l’approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario.
Per l’anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
La fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 marzo 2022
Ridefinizione dei criteri per l’approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario. (22A02890)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 1014, n. 183»; Visti i recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali operati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442 recante «Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO»; Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto ministeriale rubricato «Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato»; Considerata la contingente situazione internazionale, determinata dalla crisi ucraina, che ha fatto emergere nuovi scenari critici, con dirette ricadute anche sui mercati nazionali; Visto altresi' l'art. 5 del citato decreto ministeriale rubricato «Mancanza di materie prime o componenti»; Considerato che, in concomitanza con l'uscita dallo stato di emergenza pandemica, ulteriori difficolta' economiche sono derivate alle imprese dalla contrazione delle attivita' produttive, in particolar modo di quelle fortemente legate all'approvvigionamento di energie e materie prime importate dai territori coinvolti dal conflitto russo ucraino in atto; Considerata la necessita' di fronteggiare le ricadute sui livelli occupazionali connesse all'impatto della crisi internazionale sulla domanda e offerta di materie prime ed energia; Considerato che le aziende si trovano ad affrontare l'esigenza di contenere le particolari difficolta' economiche e a mantenere i livelli occupazionali; Considerata la necessita' di sostenere le imprese assicurando un intervento di sostegno al reddito ai lavoratori nei periodi transitori e temporanei di particolare contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva causato da eventi non imputabili al datore di lavoro; Considerata la necessita' di una rivisitazione degli strumenti amministrativi di gestione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che vedono sospendere o ridurre l'attivita' lavorativa per eventi transitori non imputabili al datore di lavoro; Ritenuto di dover modificare l'art. 3 del citato decreto ministeriale stante la grave crisi internazionale in atto in Ucraina, nonche' l'articolo 5 del medesimo decreto per garantire misure di sostegno al reddito in caso di contrazione o sospensione dell'attivita' lavorativa anche alla luce della recente riforma degli ammortizzatori sociali; Decreta: Art. 1 1. All'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per l'anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa derivante anche dall'impossibilita' di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina».
Art. 2 1. All'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La fattispecie "mancanza di materie prime o componenti" di cui al comma 1 sussiste anche quando sia riconducibile a difficolta' economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione»; b) al comma 2 e' aggiunto infine il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-bis la relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta le oggettive difficolta' economiche e la relativa imprevedibilita', temporaneita' e non imputabilita' delle stesse». Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2022 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1100