INPS: COVID-19 – restituzione somme indebitamente percepite: indicazioni sulle modalità
L’INPS, con il circolare n. 174 del 22 novembre 2021, fornisce le indicazioni operative sulla nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite, disciplinata dall’articolo 150, decreto-legge19 maggio 2020, n. 34.
In particolare, la norma ha disciplinato le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. La disposizione ha inoltre previsto, a favore del sostituto d’imposta quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.
La norma non trova applicazione nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili. Non si applica, inoltre, nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.
La circolare illustra, infine, le indicazioni e i criteri per la determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione. Con un successivo messaggio saranno fornite le ulteriori istruzioni operative necessarie agli adeguamenti dei sistemi informativi.
Fonte: INPS
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