Regione Lombardia: contratti di solidarietà nell’Artigianato
E’ stato sottoscritto l’accordo che regolamenta i contratti di solidarietà “difensiva” nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 2013 nella Regione Lombardia, con l’intervento dell’Ente bilaterale del settore artigiano (ELBA): il tutto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 236/1993, in un’ottica finalizzata al superamento della crisi strutturale.
Questi i contenuti principali:
a) Campo di applicazione: l’accordo si applica alle aziende artigiane che non possono usufruire più della cassa in deroga, che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS (art. 1 della legge n. 223/1991) e che sono in regola nei versamenti verso l’Ente bilaterale artigiano lombardo (ELBA);
b) Decorrenza: il periodo parte dal 1° settembre 2013 e non può scadere oltre il successivo 31 dicembre;
c) Misura delle provvidenze: l’Ente bilaterale, previo accordo sindacale, eroga, per le ore non lavorate, il 25% della retribuzione (paga base, contingenza, EDR e somme mensili previste dal CCRL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL. Per i lavoratori a tempo parziale il limite di accesso ai contratti di solidarietà verrà riproporzionato. Le disponibilità finanziarie complessive ammontano a 2 milioni di euro;
d) Procedura di accesso: occorre, innanzitutto, essere in regola con i versamenti all’Ente bilaterale sia al momento della richiesta che per tutta la durata del contratto di solidarietà. Il datore di lavoro è tenuto a presentare l’originale dell’accordo sindacale sottoscritto (conforme al modello allegato all’accordo) entro i successivi 15 giorni dalla sottoscrizione. L’istanza di accesso al contributo va presentata entro 30 giorni (termine perentorio) dalla sottoscrizione dell’accordo, in via telematica o direttamente all’ELBA che delibera circa l’ammissibilità delle istanze. Il Consiglio di Amministrazione di Ente bilaterale approva le domande ammesse nei limiti dello stanziamento complessivo, con successiva comunicazione alle imprese interessate dell’ammissione al contributo. Le imprese sono tenute ogni 13 settimane e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla fine del periodo interessato dalla solidarietà, a comunicare, in via telematica o direttamente, le variazioni, allegando un elenco dei beneficiari;
e) Disposizioni varie: nel periodo di riduzione oraria, le retribuzioni dirette ed indirette o differire, maturano in modo proporzionale all’orario svolto.
Governo: Decreto Legge n. 101/2013 e pensionamento del personale pubblico
Con una norma di interpretazione autentica (valida, quindi, “ex tunc”), l’Esecutivo interviene a spiegare l’art. 24, comma 3, primo periodo e comma 4, secondo periodo, della legge n. 214/2011, ponendo, al momento, la parola fine ad un contenzioso in essere che aveva visto orientamenti giurisprudenziali contrastanti ma che con la sentenza n. 2446/2013 del Tar del Lazio, aveva espresso un punto a favore di chi aveva ritenuto che i nuovi limiti previsti dalla riforma “Fornero” trovassero applicazione anche nel settore pubblico.
Ciò aveva portato ad annullare il provvedimento di pensionamento di un dirigente “messo a riposo” dalla propria Amministrazione al compimento dei 65 anni (il Ministero aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato), con la conseguente disapplicazione della circolare dl Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012.
Ora con l’art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 si afferma che:
a) Il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all’entrata in vigore dell’art. 24;
b) L’art. 24, comma 4, secondo periodo, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti della P.A. il limite ordina mentale, previsto per i singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 poi, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile (in genere 65 anni, con eccezioni relative ai magistrati ed ai professori universitari), se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove la stessa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione (ad esempio, 40 anni di anzianità contributiva).