Regione Emilia Romagna: la nuova legge sui tirocini

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La Regione Emilia Romagna ha pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 63 del 4 marzo 2019, la legge n. 1 del 4 marzo 2019 che regolamenta i tirocini.

La nuova normativa entrerà in vigore Il 1° luglio 2019. Inoltre, le disposizioni della nuova legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

 

Queste le novità introdotte

Superando la distinzione precedente tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, la legge prevede una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini (in Emilia-Romagna la durata media di un tirocinio è di 168 giorni). Per quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio viene confermata la durata di 12 mesi, che sale fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità. L’indennità minima viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti.

Per tutelare il tirocinante, garantendo la correttezza e la conformità del percorso alla normativa, è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, che deve essere rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione. Per valorizzarne la valenza formativa, la legge conferma come riferimento del progetto formativo individuale il Sistema regionale delle Qualifiche.

Viene ribadito il divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti.

Vengono poi espressamente introdotti e precisati ulteriori vincoli, a partire dal divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività.

Per poter ospitare un tirocinante rimane l’obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa.

Per qualificare il percorso, viene introdotto un limite al numero di tirocinanti, che possono essere seguiti contemporaneamente sia dal tutore del soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal soggetto ospitante.

Monitoraggio, vigilanza e sanzioni

L’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna già realizza un monitoraggio delle caratteristiche dei tirocinanti e degli inserimenti lavorativi successivi al tirocinio. La nuova legge prevede che la Giunta regionale, in stretta integrazione con l’Ispettorato del Lavoro con cui è prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, individui e programmi attività di controllo e riceva tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati, anche per introdurre ulteriori interventi di carattere regolativo.

Viene anche precisato e strutturato l’impianto sanzionatorio della normativa attuale. Rispetto alla legge precedente, viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell’obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio, perché ora il tirocinio non può partire in assenza della documentazione necessaria. Vengono invece introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e soggetti ospitanti che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all’interdizione permanente. Infine, viene introdotto un questionario di valutazione del percorso da parte del tirocinante.

 

Fonte: Regione Emilia Romagna

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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