MEF: pubblicato il Decreto sul rientro dei cervelli

MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, il Decreto 26 maggio 2016 contentente le regole attuative del regime speciale per il rientro dei cervelli, i lavoratori “impatriati” (art. 16 del D.L.vo n. 147/2015).

In particolare, il Decreto specifica i requisiti per le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e che trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016 e per i successivi 4 anni, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
  • l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Sono altresì destinatari delle medesime agevolazioni:

  • i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

 

Fonte: Ministero dell’Economia

 

 

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2016

Disposizioni  di  attuazione  del  regime  speciale  per   lavoratori
impatriati,  di  cui  all'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147. (16A04321) 

(GU n.132 del 8-6-2016)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente
«Disposizioni    recanti     misure     per     la     crescita     e
l'internazionalizzazione delle imprese»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  238,  concernente  «Incentivi
fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  3
giugno 2011 recante disciplina in materia  di  «Individuazione  delle
categorie dei soggetti beneficiari degli  incentivi  fiscali  di  cui
all'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238»; 
  Visto, in particolare, l'art.  16,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 147 del 2015 il  quale  prevede  che,  al  verificarsi
delle condizioni ivi recate, il reddito di lavoro dipendente prodotto
in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello  Stato  concorre  alla  formazione  del   reddito   complessivo
limitatamente al settanta per cento del suo ammontare; 
  Visti il comma 1, lettera d), e il comma 2 del predetto art. 16,  i
quali demandano a un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, rispettivamente, la definizione  dei  requisiti  di  elevata
qualificazione e specializzazione dei lavoratori, necessari  ai  fini
della fruizione dell'agevolazione fiscale  di  cui  al  comma  1  del
citato art. 16 nonche' l'individuazione delle categorie  di  soggetti
di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, ai  quali  e'  estesa  la
fruizione del beneficio di cui al predetto  comma  1,  tenendo  conto
delle  specifiche  esperienze   e   qualificazioni   scientifiche   e
professionali dai medesimi possedute; 
  Visto il comma 3 del citato art. 16 il quale demanda, altresi',  al
medesimo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
l'individuazione delle disposizioni di attuazione del  predetto  art.
16,  delle  disposizioni  di  coordinamento  con   le   altre   norme
agevolative vigenti in materia nonche' della disciplina relativa alle
eventuali cause di decadenza dal beneficio; 
  Visto  l'art.  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante disciplina in materia di «Incentivi per il rientro in  Italia
di ricercatori residenti all'estero»; 
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  con
riferimento all'individuazione dei ruoli direttivi e alla definizione
dei requisiti di elevata qualificazione  e  specializzazione  di  cui
all'art. 16, comma 1, lettera d), del citato decreto  legislativo  n.
147 del 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Categorie dei soggetti beneficiari 
                     delle agevolazioni fiscali 
 
  1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella  concorrenza
alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del  reddito
di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono
la residenza nel territorio dello Stato  ai  sensi  dell'art.  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  trovano
applicazione, a decorrere dall'anno 2016, per  il  periodo  d'imposta
del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi
delle seguenti condizioni: 
    a) i lavoratori non sono stati residenti  in  Italia  nei  cinque
periodi  di  imposta  precedenti  il  predetto  trasferimento  e   si
impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; 
    b) l'attivita' lavorativa e' svolta presso  un'impresa  residente
nel territorio  dello  Stato  in  forza  di  un  rapporto  di  lavoro
instaurato  con  questa   o   con   societa'   che   direttamente   o
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; 
    c) l'attivita' lavorativa e' prestata nel territorio italiano per
un periodo superiore  a  183  giorni  nell'arco  di  ciascun  periodo
d'imposta; 
    d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in  possesso
dei requisiti  di  elevata  qualificazione  o  specializzazione  come
definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre
2007, n. 206. 
  2. Sono altresi' destinatari delle medesime agevolazioni di cui  al
comma 1: 
    a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un  titolo  di
laurea che hanno  svolto  continuativamente  un'attivita'  di  lavoro
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori  dall'Italia  negli
ultimi ventiquattro mesi o piu'; 
    b)   i   cittadini   dell'Unione   europea   che   hanno   svolto
continuativamente un'attivita'  di  studio  fuori  dall'Italia  negli
ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo  di  laurea  o
una specializzazione post lauream. 
                               Art. 2 
 
                          Divieto di cumulo 
 
  1. La fruizione dei benefici di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e'  incompatibile  con
la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'art.
44,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                               Art. 3 
 
                              Decadenza 
 
  1. Il beneficiario degli incentivi di  cui  al  predetto  art.  16,
comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  147,  decade
dal diritto agli stessi  laddove  la  residenza  in  Italia  non  sia
mantenuta per almeno due anni. In tal caso si  provvede  al  recupero
dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni  e
interessi. 
    Roma, 26 maggio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
La Redazione

Autore: La Redazione

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