MEF: pubblicato il Decreto sul rientro dei cervelli
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, il Decreto 26 maggio 2016 contentente le regole attuative del regime speciale per il rientro dei cervelli, i lavoratori “impatriati” (art. 16 del D.L.vo n. 147/2015).
In particolare, il Decreto specifica i requisiti per le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e che trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016 e per i successivi 4 anni, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
- i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.
Sono altresì destinatari delle medesime agevolazioni:
- i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Fonte: Ministero dell’Economia
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 maggio 2016
Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. (16A04321)
(GU n.132 del 8-6-2016)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 238, concernente «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 giugno 2011 recante disciplina in materia di «Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238»; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 147 del 2015 il quale prevede che, al verificarsi delle condizioni ivi recate, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare; Visti il comma 1, lettera d), e il comma 2 del predetto art. 16, i quali demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, la definizione dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione dei lavoratori, necessari ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1 del citato art. 16 nonche' l'individuazione delle categorie di soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, ai quali e' estesa la fruizione del beneficio di cui al predetto comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali dai medesimi possedute; Visto il comma 3 del citato art. 16 il quale demanda, altresi', al medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle disposizioni di attuazione del predetto art. 16, delle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia nonche' della disciplina relativa alle eventuali cause di decadenza dal beneficio; Visto l'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disciplina in materia di «Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero»; Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento all'individuazione dei ruoli direttivi e alla definizione dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 147 del 2015; Decreta: Art. 1 Categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali 1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trovano applicazione, a decorrere dall'anno 2016, per il periodo d'imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; b) l'attivita' lavorativa e' svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; c) l'attivita' lavorativa e' prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta; d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206. 2. Sono altresi' destinatari delle medesime agevolazioni di cui al comma 1: a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu'; b) i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Art. 2 Divieto di cumulo 1. La fruizione dei benefici di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 3 Decadenza 1. Il beneficiario degli incentivi di cui al predetto art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, decade dal diritto agli stessi laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. Roma, 26 maggio 2016 Il Ministro: Padoan