Min.Lavoro: le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero – anno 2017

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, con il quale sono state fissate, per l’anno 2017, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori che prestano la loro attività all’estero.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2017 e fino a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2017,  le retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle  imposte sul reddito  da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle Tabelle delle Retribuzioni convenzionali 2017.

I valori convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso  di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,  trasferimenti  da  o per l’estero, nel corso del  mese,  sono divisibili  in  ragione di 26 giornate.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2016 

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori
all'estero.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  1987,  n.  398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie  per  i  lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema  di  determinazione  delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da  fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
con riferimento, e comunque in misura  non  inferiore,  ai  contratti
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; 
  Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  l'utilizzazione,  anche  ai  fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge  31
luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione  del  reddito  di  lavoro
dipendente prestato all'estero; 
  Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,  n.  426,  concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive  al  fine  del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i  lavoratori
italiani rimpatriati; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2  settembre  1997,  n.  314
che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30  aprile  1969,
n. 153, ha confermato le  disposizioni  in  materia  di  retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi; 
  Considerato il decreto ministeriale  25  gennaio  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  24  del  30
gennaio   2016,   relativo   alla   determinazione   delle   predette
retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
2016 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2016; 
  Considerati i contratti collettivi nazionali di  lavoro  in  vigore
per le diverse categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata
omogeneita'; 
  Tenuto  conto  delle  proposte  formulate   dalle   parti   sociali
interessate nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota  del
29 settembre  2016,  dall'  ENPAIA  con  nota  del  4  ottobre  2016,
dall'INAIL in data 11 ottobre 2016 e dall'INPS in sede di  Conferenza
di servizi, mentre l'INPGI non ha ritenuto  di  riscontrare  la  nota
ministeriale; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2017,  alla
determinazione delle retribuzioni  in  questione,  anche  sulla  base
delle risultanze della Conferenza  di  servizi,  convocata  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e s. m. i., svoltasi  il  15
novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Retribuzioni convenzionali 
 
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2017 e fino
a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2017,  le
retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei
contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma  8-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  stabilite  nella
misura risultante, per ciascun  settore,  dalle  unite  tabelle,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                        Fasce di retribuzione 
 
  Per i lavoratori per i quali sono previste fasce  di  retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e'  determinata  sulla  base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1. 
                               Art. 3 
 
                 Frazionabilita' delle retribuzioni 
 
  I valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso  di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,  trasferimenti  da  o
per l'estero, nel corso del  mese,  sono  divisibili  in  ragione  di
ventisei giornate. 
                               Art. 4 
 
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati 
 
  Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato  il
trattamento ordinario di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori
italiani rimpatriati. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan
La Redazione

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