Parlamento: violenza sugli operatori sanitari – inasprite le pene

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024, la Legge 18 novembre 2024, n. 171, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137 

Testo  del  decreto-legge  1°  ottobre  2024,  n.  137  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2024),  coordinato
con la legge di conversione 18  novembre  2024,  n.  171  (in  questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti  per
contrastare i fenomeni di violenza nei confronti  dei  professionisti
sanitari,  socio-sanitari,  ausiliari  e   di   assistenza   e   cura
nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni
destinati all'assistenza sanitaria.». (24A06283) 
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
    ((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale 
 
  01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo
le parole: «dette professioni» sono inserite le seguenti: «e  servizi
di  sicurezza  complementare   in   conformita'   alla   legislazione
vigente».)) 
  1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo  comma))  e'
inserito il seguente: 
    «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture  sanitarie
o  socio-sanitarie  residenziali  o  semiresidenziali,  pubbliche   o
private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo  comma)),
distrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte,
inservibili  cose  ((mobili  o  immobili  altrui))  ivi  esistenti  o
comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e'  punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino  a  10.000
euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone  riunite,  la  pena  e'
aumentata.». 
                               Art. 2 
 
Modifiche  agli  articoli  380((,  382-bis  e  550))  del  codice  di
                          procedura penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  380,  comma  2,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono
inserite le seguenti: 
      «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente  una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie ad  essa  funzionali  previsto  dall'articolo  583-quater,
secondo comma, del codice penale; 
      a-quater)  delitto  di  danneggiamento  previsto  dall'articolo
((635, quarto comma)), del codice penale;»; 
    b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. ((Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano
altresi' nei)) casi di delitti non colposi per i  quali  e'  previsto
l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle
strutture    sanitarie    o    socio-sanitarie     residenziali     o
semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone  esercenti
una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a  causa
delle funzioni o del servizio nonche' di  chiunque  svolga  attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali  allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a  causa  di  tali
attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate
al servizio sanitario o  socio-sanitario,  quando  non  e'  possibile
procedere immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni  inerenti  alla
regolare erogazione del servizio.». 
      ((b-bis) all'articolo 550, comma 2,  alinea,  dopo  le  parole:
«635, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto».)) 
                               Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni e le  autorita'  interessate  provvedono
alle  attivita'  ivi  previste  nell'ambito  delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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