Parlamento: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sulla Buona Scuola

PARLAMENTO

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, la Legge 13 luglio 2015, n. 107pdf_icon (c.d. Buona Scuola) di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la materia lavoro, viene previsto un incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione e la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati con il coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso   di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, sentiti il Ministero del lavoro e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

  1. un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
  2. una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

La Redazione

Autore: La Redazione

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