Parlamento: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sulla Buona Scuola
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona Scuola) di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
Per quanto riguarda la materia lavoro, viene previsto un incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione e la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati con il coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.
Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, sentiti il Ministero del lavoro e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
- un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
- una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
Fonte: Gazzetta Ufficiale