Parlamento: Legge delega per l’istituzione di un Assegno unico e universale per i figli a carico
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, la Legge n. 46 del 1° aprile 2021, contenente la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico.
I decreti legislativi dovranno essere predisposti entro il 21 aprile 2022 (12 mesi dalla data di vigenza della Legge n. 46/2021) al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile.
Questi i principi e criteri direttivi generali:
a) l’accesso all’assegno e’ assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalita’ e progressivita’, nei limiti stabiliti dalla presente legge;
b) l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’eta’ dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
c) ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno, il computo di quest’ultimo puo’ essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
d) l’assegno e’ pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed e’ corrisposto congiuntamente ad esso con le modalita’ di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore eta’ presenti nel nucleo familiare;
e) l’assegno non e’ considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita’. Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attivita’ lavorative di persone con disabilita’ non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo di esso;
f) l’assegno e’ ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, e’ assegnato a chi esercita la responsabilita’ genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, e’ ripartito in pari misura tra i genitori;
g) l’assegno e’ concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
h) l’assegno e’ pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
i) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l’attuazione e verificare l’impatto dell’assegno. Dall’istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Assegno unico e universale per i figli a carico
A) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno e’ maggiorato;
B) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di eta’, con possibilita’ di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno e’ concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attivita’ lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
C) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di eta’ inferiore a quella indicata alla lettera b);
D) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilita’, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilita’; riconoscimento dell’assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di eta’, qualora il figlio con disabilita’ risulti ancora a carico;
E) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
F) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
G) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalita’, della maternita’, dell’infanzia e dell’adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall’istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
H) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
La Legge delega n. 46/2021
Fonte: Gazzetta Ufficiale