Parlamento: il punto sull’iter di conversione del Decerto Dignità
Le Commissioni riunite hanno concluso l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, apportandovi alcune modifiche. Il provvedimento passa ora all’esame dell’Assemblea.
Le disposizioni del decreto, tra l’altro:
- modificano la disciplina dei contratti di lavoro a termine, di somministrazione di lavoro e in materia di licenziamento illegittimo;
- intervengono in materia di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti diplomati magistrali e prevedono una procedura concorsuale straordinaria per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
- eliminano il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili;
- pongono condizioni e limiti alla delocalizzazione delle imprese;
- vietano la pubblicità su giochi e scommesse e innalzano la misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco;
- ridefiniscono il regime giuridico e fiscale dello sport dilettantistico;
- ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, split payment) e prorogano al 2018 il regime di compensazione per le cartelle esattoriali al 2018.
Dal punto di vista lavoristico, il decreto contiene misure volte al contrasto del precariato ed interviene in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato, nonché in materia di licenziamento illegittimo. Più specificamente:
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si modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti e ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l’impugnazione del contratto medesimo. In particolare, viene ridotta la durata massima del contratto di lavoro a termine prevedendo un limite di 12 mesi, e vengono definite alcune ipotesi (causali) in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi; Le suddette modifiche si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine successivi al 31 ottobre 2018, come precisato nel corse dell’esame in sede referente;
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si dispone l’applicazione, ai contratti di somministrazione a tempo determinato, di alcune norme sui contratti a termine, in precedenza escluse. Sul punto, in sede referente, ne sono stati disciplinati i limiti quantitativi applicabili ed è stata configurata l’ipotesi di somministrazione fraudolenta;
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si modificano i limiti minimi e massimi dell’indennità di licenziamento illegittimo, incrementando, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine.
In sede referente sono state introdotte alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali, modificando la disciplina dettata dall’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 prevedendo, tra l’altro:
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che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
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che i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS e che, nel settore agricolo, autocertifichino la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
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l’ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l’utilizzatore l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che per i suddetti soggetti l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);
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esclude l’applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori
Sempre nel corso dell’esame in sede referente è stata disposta una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.
Fonte: Camera.it