Parlamento: disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, la Legge n. 37 del 3 maggio 2019, riguardante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018.
Per quanto riguarda la materia lavoro, la legge dispone modifiche alla professione di agente d’affari in mediazione. In particolare, l’articolo 2 ha riscritto il comma 3, dell’articolo 5 della, Legge n. 39/1989.
LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39
(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)
Articolo 5
1. Per l’esercizio dell’attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l’espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell’affare, non è richiesta la licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all’esercizio dell’attività di mediazione.
3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
4. Il mediatore che per l’esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all’articolo 7.
Legge n. 37 del 3 maggio 2019
Fonte: Gazzetta Ufficiale