Parlamento: assunzione a tempo indeterminato nella Scuola

Nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021, è stato pubblicato il D.P.R. 17 agosto 2021 che prevede l’autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

  • n. 12.193 unità di personale A.T.A.
  • n. 450 unità di dirigenti scolastici
  • n. 108 unità di personale educativo
  • n. 673 unità di insegnanti di religione cattolica

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 2021 

Autorizzazione al Ministro  dell'istruzione,  per  l'anno  scolastico
2021/2022,   ad   assumere   a   tempo   indeterminato,   sui   posti
effettivamente vacanti e disponibili, un  numero  pari  a  n.  12.193
unita' di personale A.T.A., n. 450 unita' di dirigenti scolastici  n.
108 unita' di personale educativo e n. 673 unita'  di  insegnanti  di
religione cattolica. (21A05654) 

(GU n.232 del 28-9-2021)

 
                   Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria»,  e  in  particolare  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
«Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e  in
particolare  l'art.  19  che  reca   disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7,  il  quale  dispone,
tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota  100
per il  personale  del  comparto  scuola  ed  AFAM  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare  l'art.
1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  recante  misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il  comma
81 dell'art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di
competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola
secondaria  di  secondo   grado,   ove   sono   presenti   insegnanti
tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di
assistente tecnico; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  in  particolare
l'art. 58, commi 5 e  seguenti,  relativamente  all'internalizzazione
dei servizi di pulizia; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura a  valere  sul  dieci
per cento delle  facolta'  di  assunzione  previste  dalla  normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo  del
comparto scuola; 
  Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto  art.  3,
comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016,  che  il  Ministero
dell'istruzione dovra' mantenere la  suddetta  percentuale  del  10%,
prevista al fine di garantire  l'eventuale  mobilita'  del  personale
dipendente a tempo indeterminato delle  camere  di  commercio,  sulle
future facolta' di assunzione  del  personale  ATA  ove  sorgesse  la
necessita' di dover riallocare il suddetto personale; 
  Visti i commi 964 e  967  della  citata  legge  n.  178  del  2020,
relativi  rispettivamente  alla   possibilita'   per   il   Ministero
dell'istruzione ad assumere fino a  un  massimo  di  45  unita',  con
contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021,
coloro che nella procedura selettiva di cui al citato art. 58,  comma
5-ter,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013  siano   risultati   in
sovrannumero nella provincia in virtu'  della  propria  posizione  in
graduatoria, e l'incremento di  1.000  posti  a  decorrere  dall'anno
scolastico  2021/2022  della   dotazione   organica   del   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 19, comma 7, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, e il  corrispondente  incremento
di 1.000 unita' delle facolta' assunzionali del personale  assistente
tecnico; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  104  del
2013,  che  nel  trasformare  in  graduatorie   ad   esaurimento   le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente  scolastico,
indetto  con   decreto   del   Direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011,  ha
previsto  che  la  validita'  di  tali   graduatorie   permane   fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse  inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi  3
e 3-bis, della citata n. 449 del 1997; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), e  in  particolare  l'art.  1,  comma  257,  che
prevede, al fine di assicurare continuita'  alle  attivita'  previste
negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi
stranieri, che il personale della scuola impegnato  in  innovativi  e
riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo'
chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non piu' di tre anni; 
  Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese e per la pubblica amministrazione, e  in  particolare  l'art.
10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che  i  candidati  ammessi  al
corso  conclusivo  del  corso-concorso  bandito  nel  2017   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici  sono  dichiarati  vincitori  e
assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione  al  corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,  fatto  salvo
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'  citata
legge n. 449 del 1997; 
  Visto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge  n.  126  del
2019, relativamente all'assunzione nel limite dei  posti  annualmente
vacanti  e  disponibili  degli  idonei   utilmente   iscritti   nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del  concorso  a  dirigente
scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del  23  novembre  2017,  fatta
salva la disciplina autorizzatoria di cui  all'art.  39,  commi  3  e
3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge  n.
126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti
di religione cattolica  nelle  more  dell'indizione  della  procedura
concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 23 giugno  2021,  n.
26864,  relativa  alla  richiesta  di  autorizzazione,   per   l'anno
scolastico 2021/2022, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n. 12.206 unita' di personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
(A.T.A.); 
  Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021,  n.  26864,
viene specificato che il predetto contingente e'  stato  individuato,
al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal  servizio,
comprensive  di  quelle  avvenute  a   qualsiasi   titolo   nell'anno
scolastico 2020/2021 del personale immesso in ruolo a  seguito  delle
procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, con decorrenza 1° settembre 2021
pari a n. 10.690 unita' di personale A.T.A., di cui n. 477  D.S.G.A.,
n. 2.280 assistenti amministrativi, n.  824  assistenti  tecnici,  n.
7.084 collaboratori scolastici, n. 1 addetto alle aziende agrarie, n.
13 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 2 infermieri; 
  Considerato che alle cessazioni dal servizio  sopra  richiamate  si
aggiungono il contingente di n. 45 unita' di collaboratore scolastico
previsto dall' art. 1, comma 964, della citata legge n. 178 del 2020,
risultato in sovrannumero nella provincia  in  virtu'  della  propria
posizione in graduatoria della procedura selettiva  di  cui  all'art.
58, comma  5-ter,  del  richiamato  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'incremento di dotazione organica di assistenti tecnici di n.  1.000
unita' disposto ai sensi dell'art. 1, comma 967 della  legge  n.  178
del 2020, n. 471 unita' di D.S.G.A.  che  residuano  dal  contingente
autorizzato nel  precedente  anno  scolastico  e  che  non  e'  stato
possibile utilizzare per incapienza delle graduatorie di  merito  del
concorso di cui all'art. 1, comma 605 della citata legge n.  205  del
2017; 
  Preso atto che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e'
comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli
istituti di scuola secondaria di  secondo  grado  ove  sono  presenti
insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nello schema di  decreto
interministeriale di definizione degli organici del personale  A.T.A.
per l'anno scolastico 2021/2022,  nel  quale  tali  posti  sono  resi
indisponibili e che comunque l'eventuale  situazione  di  esubero  di
tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del
personale docente; 
  Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021,  n.  26864,
e' specificato che non sono emerse  esigenze  di  ricollocamento  del
personale  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura, ex all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo  n.  219
del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento
del 10% delle facolta' assunzionali per il 2017 e 2018  possa  essere
posticipato all'anno scolastico 2022/2023; 
  Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021,  n.  26864,
e' altresi' specificato che non  si  e'  a  conoscenza  di  ulteriori
sviluppi che interessino il Ministero dell'istruzione con riferimento
al   personale   destinatario   delle    procedure    di    mobilita'
intercompartimentale di cui all'art. 1, commi da  420  a  428,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  riguardanti  le  procedure  per  la
ricollocazione  del  personale  delle   province   e   delle   citta'
metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce  rossa
italiana; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 5 agosto 2021,  n.  15440,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  IGOP  del  4
agosto 2021, n. 226153, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad  assumere  per  l'anno
scolastico 2021/2022 nel limite di n. 12.193 unita' di personale ATA; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 6  luglio  2021,  n.
28981, con cui si richiede, per l'anno scolastico 2021/2022, a fronte
di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti  e  disponibili
al 1° settembre 2021  pari  a  n.  398  unita'  e  di  un  numero  di
cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 pari  a  n.  534  unita',
l'autorizzazione a complessive nomine in ruolo di  n.  450  dirigenti
scolastici, di cui n. 17 unita' per immissione in ruolo dei  soggetti
inclusi nelle graduatorie del concorso di cui  al  D.D.G.  13  luglio
2011 della Regione Campania, n. 379 unita' di vincitori del  concorso
di cui al D.D.G. 1259 del  23  novembre  2017  e  n.  54  unita'  per
trattenimento in servizio ai sensi  dell'art.  1,  comma  257,  della
legge n. 208 del 2015; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 23 luglio 2021, n.  14414,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  IGOP  del  22
luglio 2021, n. 214562,  con  la  quale  si  comunica  di  non  avere
osservazioni in merito alla richiesta di assumere  n.  450  dirigenti
scolastici per l'anno scolastico 2021/2022; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 6  luglio  2021,  n.
28978,  relativa  alla  richiesta  di  autorizzazione,   per   l'anno
scolastico 2021/2022, all'assunzione a tempo indeterminato di n.  108
unita' di personale educativo, a fronte di un numero  complessivo  di
posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari  a  n.  350
unita', di n. 113 cessazioni  con  decorrenza  1°  settembre  2021  e
tenuto conto di n. 5 esuberi detratti dal contingente richiesto; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 27 luglio 2021, n. 14576,  con  la  quale,  acquisito  il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP,
si comunica di non avere osservazioni in merito  alla  autorizzazione
all'immissione in ruolo di n. 108 unita' di personale educativo; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 14 luglio  2021,  n.
30084,  con  la  quale,  relativamente  al  personale  insegnante  di
religione cattolica, si richiede, per  l'anno  scolastico  2021/2022,
l'autorizzazione  all'immissione  in  ruolo  di  n.  673  unita'   di
personale insegnante di religione cattolica,  pari  al  numero  delle
cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021, a fronte  di  un  numero
complessivo di posti disponibili  rispetto  alla  dotazione  organica
pari a n. 6.935 unita'; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 22 luglio 2021, n. 14275,  con  la  quale,  acquisito  il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP,
viene   espresso   l'assenso   alla   richiesta   di   autorizzazione
all'immissione in ruolo di n. 673 unita' di personale  insegnante  di
religione cattolica; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma  restando
la disponibilita' in organico dei posti interessati  alle  immissioni
in ruolo, l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  un
numero pari a: 
    n. 12.193 unita' di personale A.T.A.; 
    n. 450 unita' di dirigenti scolastici; 
    n. 108 unita' di personale educativo; 
    n. 673 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, per l'anno  scolastico
2021/2022,   ad   assumere   a   tempo   indeterminato,   sui   posti
effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: 
    n. 12.193 unita' di personale A.T.A.; 
    n. 450 unita' di dirigenti scolastici; 
    n. 108 unita' di personale educativo; 
    n. 673 unita' di insegnanti di religione cattolica. 
                               Art. 2 
 
  Il Ministero dell'istruzione trasmette, entro il 31 dicembre  2021,
per le  necessarie  verifiche,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per  la  funzione  pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, i dati  concernenti  il  personale  assunto  ai
sensi dell'art. 1 del presente decreto. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 agosto 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2021 
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2285 
La Redazione

Autore: La Redazione

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