MIUR: criteri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2016, il Decreto n. 181 del 3 agosto 2016, con il Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 una riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2016, n. 181
Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. (16G00194)
(GU n.219 del 19-9-2016)
Vigente al: 4-10-2016
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione»; Visto l'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'articolo 1, commi 334, 335 e 336, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante «Disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 1° ottobre 2015; Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 novembre 2015; Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, resi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, rispettivamente il 9 marzo 2016 e il 15 marzo 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 5515 del 19 maggio 2016; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed e' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 una riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 2 Consistenza complessiva delle dotazioni organiche 1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale A.T.A. e' ridotta complessivamente di 2.020 unita', con una riduzione della spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui. Conseguentemente, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA e' determinata ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 agosto 2016 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registrazione n. 3569
Tabella «1» Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado Parte di provvedimento in formato grafico Note: a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi e' determinata in ragione di una unita' per ciascuna istituzione scolastica autonoma. b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo. c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado e' assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento e' attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi. d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in piu' sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unita' per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unita' per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unita' con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unita' con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unita' con numero di sedi superiore a 11. e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e' assegnata un'unita' appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, e' determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attivita' di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri. f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, e' assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici e' ridotto di un'unita' rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note. h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unita' ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici e' di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni. i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unita' nel rispetto del contingente dei posti assegnati. Tabella «2» Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado Parte di provvedimento in formato grafico Note: a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi e' determinata in ragione di una unita' per ciascuna istituzione scolastica autonoma. b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto. c) Nei licei e negli istituti con piu' di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unita' ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unita' per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unita' per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unita' con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unita' con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unita' con numero di sedi superiore a 11. e) Negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unita' rispetto alla presente tabella. f) La dotazione organica degli assistenti tecnici e' determinata secondo le modalita' da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA . g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici e' ridotto di un'unita' per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note. h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, e' assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unita'. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Tabella «3/A» Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative In presenza di soli convittori Parte di provvedimento in formato grafico Note: Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unita' per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unita' per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unita' per ogni gruppo di 25 convittori. Nei convitti con piu' di 250 convittori il numero degli infermieri e' elevato a 2. Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri e' aumentato di una unita' e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze. (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unita'. (b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi e' determinato in una unita' per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300. Tabella «3/B» Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative In presenza di soli semiconvittori Parte di provvedimento in formato grafico Note: Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unita'. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unita' per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo. Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze. (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi e' determinato in una unita' in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unita' per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo. Tabella «3/C» Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative Per i convittori si applica la tabella 3/A Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Note: Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori. a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi e' determinato in una unita' per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.