MIT: misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2020

Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-TrasportiIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019, la Delibera 16 ottobre 2019 con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2020.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 16 ottobre 2019 

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2020.

 
 
                            IL PRESIDENTE 
             del Comitato centrale per l'Albo nazionale 
          delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
             l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo
nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per  i  trasporti  di  merci  su  strada»  ed,  in
particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalita' di versamento  del
contributo per l'iscrizione all'Albo; 
  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  recante
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato
centrale  per  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori»  ed,   in
particolare, l'art. 9, comma 2, lett. d) in base al quale il Comitato
centrale  provvede  a  determinare  la  misura  delle  quote   dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123 recante «Regolamento di riorganizzazione  e  funzionamento  della
Consulta generale per  l'autotrasporto  e  per  la  logistica  e  del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale  per  l'Albo
nazionale degli autotrasportatori»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed,  in  particolare,
l'art. 6, comma 10; 
  Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale e'
stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato  centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2017, al
reg. 1, foglio 4512, con il quale e' stato  conferito  alla  dott.ssa
Maria  Teresa  Di   Matteo   l'incarico   dirigenziale   di   livello
dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale  per  l'Albo
nazionale degli autotrasportatori; 
  Considerato che: 
    occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle  imprese  di
autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2020 alle spese per il
funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento  di
tutte le competenze  e  funzioni  attribuite  anche  dalle  leggi  di
stabilita' 2014 e 2015; 
    la  misura  delle  suddette  quote  deve  essere  determinata  in
relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti; 
    il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di
terzi,  comprensivo  di   trattori   e   rimorchi,   attualmente   in
circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 630.601; 
  Ritenuto di dover confermare,  per  l'anno  2020,  l'importo  delle
quote nella misura stabilita per l'anno 2019; 
  Ritenuto di dover confermare per l'anno  2020  la  possibilita'  di
procedere al versamento del contributo di iscrizione con le  seguenti
modalita' alternative  entrambe  attivabili  nella  apposita  sezione
«Pagamento quote»  presente  sul  sito  www.alboautotrasporto.it  per
l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2020  o  ad  eventuali
annualita' pregresse non corrisposte, da accreditarsi  sul  conto  n.
34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni  in
esso reperibili: 
    a)   direttamente   online,   attraverso   l'apposita    funzione
informatica ove sara' possibile pagare tramite carta di credito Visa,
Mastercard, carta prepagata  PostePay  o  Poste  Pay  Impresa,  conto
corrente BancoPosta online; 
    b) tramite bollettino  postale  cartaceo  precompilato,  generato
automaticamente dalla funzione informatica con l'importo  dovuto  che
l'impresa iscritta dovra'  stampare  e  pagare  presso  un  qualsiasi
ufficio postale; 
  Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella
seduta del 16 ottobre 2019; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Entro  il  31  dicembre  2019,  le  imprese  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre  2019,
debbono corrispondere,  per  l'annualita'  2020,  la  quota  prevista
dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2
lett. d) del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  nella
misura determinata ai sensi del successivo art. 2. 
  2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti
modalita' alternative  entrambe  attivabili  nella  apposita  sezione
«Pagamento quote»  presente  sul  sito  www.alboautotrasporto.it  per
l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2020  o  ad  eventuali
annualita' pregresse non corrisposte, da accreditarsi  sul  conto  n.
34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni  in
esso reperibili: 
    a)   direttamente   online,   attraverso   l'apposita    funzione
informatica ove sara' possibile pagare tramite carta di credito Visa,
Mastercard, carta prepagata  PostePay  o  Poste  Pay  Impresa,  conto
corrente BancoPosta online; 
    b) tramite bollettino  postale  cartaceo  precompilato,  generato
automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto,  che
l'impresa iscritta dovra'  stampare  e  pagare  presso  un  qualsiasi
ufficio postale. 
  3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il  termine  di
cui al primo  comma,  l'iscrizione  all'albo  sara'  sospesa  con  la
procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno  1974,
n. 298. 
                               Art. 2 
 
  1. La quota da versare per l'anno 2020 e' stabilita nelle  seguenti
misure: 
    1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque
iscritte all'albo: euro 30,00; 
    1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di  cui  al  precedente
punto 1.1) dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione  alla  dimensione
numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei
veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 
 
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |A      |da 2 a 5           |5,16         |
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |B      |da 6 a 10          |10,33        |
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |C      |da 11 a 50         |25,82        |
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |D      |da 51 a 100        |103,29       |
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |E      |da 101 a 200       |258,23       |
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |F      |superiore a 200    |516,46       |
             +-------+-------------------+-------------+
 
  1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a  quelle  di  cui  ai  precedenti
punti 1.1 e 1.2)  dovuta  dall'Impresa  per  ogni  veicolo  di  massa
complessiva superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa  e'
titolare: 
 
          +-------+---------------------------+-----------+
          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |
          |       |capacita' di carico, con   |           |
          |       |massa complessiva da 6.001 |           |
          |       |a 11.500 chilogrammi,      |           |
          |       |nonche' per ogni trattore  |           |
          |       |con peso rimorchiabile da  |           |
          |A      |6.001 a 11.500 chilogrammi |5,16       |
          +-------+---------------------------+-----------+
          |       |Per ogni veicolo, dotato   |           |
          |       |di' capacita' di carico,   |           |
          |       |con massa complessiva da   |           |
          |       |11.501 a 26.000            |           |
          |       |chilogrammi, nonche' per   |           |
          |       |ogni trattore con peso     |           |
          |       |rimorchiabile da 11.501 a  |           |
          |B      |26.000 chilogrammi         |7,75       |
          +-------+---------------------------+-----------+
          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |
          |       |capacita' di carico, con   |           |
          |       |massa complessiva oltre i  |           |
          |       |26.000 chilogrammi, nonche'|           |
          |       |per ogni trattore con peso |           |
          |       |rimorchiabile oltre 26.000 |           |
          |C      |chilogrammi                |10,33      |
          +-------+---------------------------+-----------+
 
                               Art. 3 
 
  1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota  relativa  all'anno
2020  deve  essere  conservata  dalle  imprese,  anche  al  fine   di
consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale  e/o
delle competenti strutture periferiche. 
 
    Roma, 16 ottobre 2019 
 
                                             Il Presidente: Di Matteo 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su