MIT: COVID-19 – fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, il Decreto 27 gennaio 2021 con l’istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.
Possono presentare domanda di accesso al fondo per la compensazione (ai sensi dell’art. 198 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34), gli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall’art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e che :
- alla data del 19 maggio 2020 erano in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile;
- alla data del 19 maggio 2020 impiegavano aeromobili con una capacità superiore a diciannove posti;
- alla data di presentazione della domanda, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 gennaio 2021
Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 11, 32, 41 e 117, commi 1 e 2, lettera q), della Costituzione; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41 relativo alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 e, da ultimo, al 31 gennaio 2021 con decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione dell'art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell'art. 4; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 20 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto, in particolare, l'art. 79 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 202 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, che riconosce, al comma 2, a favore delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, adempiono ad oneri di servizio pubblico, misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita', nonche', al comma 7, la costituzione, a tale fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020; Visto, altresi', l'art. 198 del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo di 130 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020; Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 4 dicembre 2020 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19; Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 che, in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati in attuazione dei citati decreti-legge, hanno disposto, tra l'altro, limitazioni all'apertura degli aeroporti nazionali e ai servizi di trasporto aereo, nonche' obblighi agli utenti, agli equipaggi e ai vettori; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Viste le ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020, 21 ottobre 2020, 4 novembre 2020, 10 novembre 2020, 13 novembre 2020, 19 novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 novembre 2020, 27 novembre 2020, 5 dicembre 2020, 20 dicembre, 23 dicembre 2020, 2 gennaio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Viste le ordinanze del Ministro della salute del 21 ottobre 2020, 23 ottobre 2020, 26 ottobre 2020 recanti «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 18 dicembre 2020 recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale»; Vista la Comunicazione della Commissione UE COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» ed, in particolare, l'Allegato 3 - aiuti di Stato, sezione «Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia di COVID-19»; Viste le ulteriori Comunicazioni della commissione UE 2020/C 91 1/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 di modifica di tale Quadro; Vista la Comunicazione della commissione UE COM (2020) 222 final del 8 maggio 2020 «Seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; Vista la Comunicazione della commissione UE COM (2020) 399 final dell'11 giugno 2020 «Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; Considerato che, in base al citato art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, gli operatori nazionali che possono accedere al fondo ivi previsto devono essere in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, nonche' impiegare aeromobili con una capacita' superiore a diciannove posti ed applicare ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012, n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Considerato, altresi', che, per le modalita' attuative, il medesimo art. 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea in data 20 maggio 2020 da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri del regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea in data 15 ottobre 2020 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri della misura di aiuto oggetto del presente decreto; Vista la decisione positiva (2020) 9625 final del 22 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'art. 198 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; Decreta: Art. 1 Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono presentare domanda di accesso al fondo per la compensazione ai sensi dell'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, gli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e che: a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, erano in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; b) alla data di entrata di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, impiegavano aeromobili con una capacita' superiore a diciannove posti; c) alla data di presentazione della domanda, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore.
Art. 2 Compensazione danni 1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende la riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 adottate a livello nazionale, UE ed extra-UE, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell'offerta di voli e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono inclusi nei danni i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Ai fini del calcolo del menzionato danno si terra' conto della metodologia costantemente seguita nella prassi della Commissione europea in applicazione dell'art. 107 (2) (b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottraendo quindi alla perdita di fatturato, registrata rispetto all'anno precedente l'evento eccezionale, i costi non sostenuti e considerando i costi incrementali. Nell'applicazione di tale metodologia e' garantita la conformita' ai principi contabili internazionali, comunemente utilizzati per la formulazione del EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti. 2. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno subito.
Art. 3 Oggetto della domanda 1. La domanda di cui all'art. 2 deve, a pena di inammissibilita': a) essere redatta in conformita' al modello di cui all'Allegato A del presente decreto; b) indicare, per ogni mese del periodo emergenziale in cui l'operatore ha subito un danno ai sensi dell'art. 2 comma 1, i dati analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo, in conformita' al modello di cui all'Allegato B del presente decreto; c) essere corredata, da una relazione di un esperto indipendente recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19; d) recare la dichiarazione dell'operatore economico o del suo legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di responsabilita' nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile.
Art. 4 Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande di cui all'art. 3 devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'autorizzazione della Commissione europea relativa alla compatibilita', ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, delle previsioni contenute nel medesimo articolo in ordine al regime oggetto del presente decreto. 2. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente via Pec all'indirizzo di posta elettronica: dg.ta@pec.mit.gov.it 3. La domanda proposta conserva validita' anche nel caso di rimodulazione delle risorse di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 5 Istruttoria e pagamento 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'istruttoria dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, provvede, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, all'adozione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate. 2. Il pagamento dell'importo riconosciuto viene effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda. 3. Qualora il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate nel fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, l'entita' della quota di contributo da assegnare a ciascuna impresa e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale del contributo statale.
Art. 6 Divieto di cumulo e verifiche 1. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 5 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse superino il danno subito come definito all'art. 2. 2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al recupero degli importi erogati. 3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. 4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero. 5. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale, della misura di compensazione, il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato.
Art. 7 Relazione alla Commissione UE 1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alla stessa una relazione sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati qualora dovessero risultare superiori al danno subito come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19.
Art. 8 Efficacia 1. L'ambito di efficacia del presente decreto e' conforme alla decisione finale positiva della Commissione Ue (2020) 9625 final del 22 dicembre 2020. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2021 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 528