MISE: voucher PMI – per consulenze in materia di trasformazione tecnologica e digitale

MISE

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2019, il Decreto 7 maggio 2019 con le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Fonte: MISE

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 maggio 2019 

Disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 228, che, al fine di sostenere  i  processi  di  trasformazione
tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento  degli  assetti
gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6
maggio 2003, ha disposto l'introduzione, per i due periodi  d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di  un  contributo,
nella forma di voucher, per l'acquisto di  consulenze  specialistiche
relative a tali processi; 
  Visti il  secondo  e  terzo  periodo  del  citato  comma  228,  che
diversificano in base  alla  dimensione  dell'impresa  l'importo  del
contributo attribuibile in  ciascun  periodo  d'imposta,  fissandolo,
rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei  costi  sostenuti
ed entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e
piccole imprese e in misura pari al 30 per cento dei costi  sostenuti
ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti  delle  medie
imprese; 
  Visto il quarto periodo dello stesso comma 228 che  stabilisce  che
in caso di adesione a un  contratto  di  rete  avente  nel  programma
comune  lo  sviluppo   di   processi   innovativi   in   materia   di
trasformazione  tecnologica  e  digitale  attraverso  le   tecnologie
abilitanti  previste  dal  Piano   nazionale   impresa   4.0   e   di
organizzazione, pianificazione e gestione delle  attivita',  compreso
l'accesso ai mercati finanziari e dei  capitali,  il  contributo  per
l'acquisto delle consulenze specialistiche e' riconosciuto alla  rete
in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite
massimo complessivo di 80.000 euro; 
  Visto inoltre il  quinto  periodo  del  comma  228,  che  subordina
l'attribuzione del  contributo  alla  condizione  che  le  consulenze
specialistiche relative  ai  processi  d'innovazione  siano  rese  da
societa' e manager qualificati iscritti in un  elenco  istituito  con
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge  n.
145 del 2018; 
  Visto il comma  230  dello  stesso  art.  1,  che  prevede  che  la
concessione  del  contributo  deve   avvenire   in   conformita'   al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L.  352  del  24
dicembre 2013; 
  Visto il comma 231 che ha istituito nello stato di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le finalita' di cui al  comma
228, un fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro
ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico  20  febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in
sede di concessione di finanziamenti, tengano  conto  del  rating  di
legalita' delle  imprese  secondo  quanto  previsto  all'art.  3  del
medesimo decreto; 
  Visto il sesto periodo del citato comma 228, il quale  prevede  che
con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico,  oltre
all'istituzione  dell'elenco  dei   soggetti   qualificati   per   le
consulenze in materia  di  processi  d'innovazione,  siano  stabiliti
anche  i  criteri,  le  modalita'  e  gli  adempimenti  formali   per
l'erogazione del voucher e per l'eventuale riserva di una quota delle
risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese  e
alle reti d'impresa; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
dell'art. 3 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  che
prevedono la possibilita'  per  le  amministrazioni  dello  Stato  di
avvalersi, per la gestione di  interventi  pubblici,  di  societa'  a
capitale interamente pubblico  su  cui  le  predette  amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi
e  che  svolgono  la  propria  attivita'  quasi  esclusivamente   nei
confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera  b),  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a. societa'  in  house  dello
Stato; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  demandare  ad  un  ente   strumentale
dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del voucher; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  le  disposizioni  applicative  del
contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1, commi 228,  230  e
231 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  in  forma  di  voucher,  a
beneficio delle micro, piccole e medie imprese, come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della commissione,  del  6  maggio  2003,
recepita dal decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  18
aprile 2005, per l'acquisto di consulenze specialistiche  in  materia
di processi di trasformazione tecnologica e digitale,  attraverso  le
tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e  di
processi di ammodernamento degli assetti gestionali  e  organizzativi
dell'impresa,  compreso  l'accesso  ai  mercati  finanziari   e   dei
capitali. 
                               Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare del contributo a fondo  perduto  di  cui  al
presente decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della
domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo,
sono in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) qualificarsi come micro, piccola  o  media  impresa  ai  sensi
della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio  2003,  come  recepita
con decreto ministeriale  18  aprile  2005,  indipendentemente  dalla
forma  giuridica,  dal  regime  contabile  adottato,  nonche'   dalle
modalita' di determinazione del reddito ai fini fiscali; 
    b) non rientrare  tra  le  imprese  attive  nei  settori  esclusi
dall'art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013; 
    c) avere sede legale e/o  unita'  locale  attiva  sul  territorio
nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera
di commercio territorialmente competente; 
    d) non essere destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
    e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 
    f)  non  aver  ricevuto  e  successivamente  non   rimborsato   o
depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende  un  ordine  di
recupero, a seguito di una  precedente  decisione  della  Commissione
europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il  mercato
comune. 
  2. Possono beneficiare del contributo anche le imprese in  possesso
dei requisiti di cui al comma 1, aderenti a un contratto di  rete  ai
sensi dell'art. 3, commi  4-ter  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, a condizione che  tale  contratto  configuri  una
collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune  lo
sviluppo  di  processi  innovativi  in  materia   di   trasformazione
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie  abilitanti  previste
dal  Piano  nazionale  impresa  4.0  e/o  lo  sviluppo  di   processi
innovativi in materia di organizzazione,  pianificazione  e  gestione
delle attivita', compreso  l'accesso  ai  mercati  finanziari  e  dei
capitali. In particolare, il contratto di rete deve prevedere: 
    a) l'adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in
possesso dei requisiti indicati al comma 1 e  un  numero  di  imprese
aderenti non inferiore a tre; 
    b) obiettivi strategici di innovazione e  di  innalzamento  della
capacita'  competitiva  delle  imprese  aderenti  coerenti   con   le
finalita'  del  progetto  innovativo   oggetto   della   domanda   di
contributo; 
    c) una composizione soggettiva,  articolazione  di  competenze  e
suddivisione di diritti e obblighi tra  le  imprese  aderenti  idonea
alla realizzazione del progetto proposto; 
    d) una durata  conforme  agli  obiettivi  e  alle  attivita'  del
processo innovativo da sviluppare; 
    e) nel caso di «rete-contratto», la  nomina  dell'Organo  comune,
che agisce in veste di mandatario  dei  partecipanti,  attraverso  il
conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, di  un  mandato  collettivo  con
rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero  dello  sviluppo
economico, inclusi gli adempimenti procedurali  di  cui  al  presente
decreto; 
    f) una clausola con la quale le imprese aderenti alla  rete,  nel
caso di recesso ovvero esclusione di uno dei  soggetti  partecipanti,
ovvero  di  risoluzione  contrattuale,  si  impegnano  alla  completa
realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto
di servizio di consulenza tra  le  rimanenti  imprese  aderenti  alla
rete, nonche' a consentire l'ingresso e l'adesione di  altre  imprese
alla rete in sostituzione di quelle che sono state  estromesse  dalla
rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto. 
                               Art. 3 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Si considerano ammissibili al contributo le  spese  sostenute  a
titolo di compenso per le  prestazioni  di  consulenza  specialistica
rese da  un  manager  dell'innovazione  qualificato,  indipendente  e
inserito temporaneamente, con un contratto di  consulenza  di  durata
non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa
o della rete, al fine di  indirizzare  e  supportare  i  processi  di
innovazione,  trasformazione  tecnologica   e   digitale   attraverso
l'applicazione di una o piu' delle seguenti tecnologie abilitanti: a)
big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e  quantum  computing;  c)
cyber  security;  d)  integrazione  delle   tecnologie   della   Next
Production Revolution (NPR)  nei  processi  aziendali,  anche  e  con
particolare riguardo  alle  produzioni  di  natura  tradizionale;  e)
simulazione e sistemi  cyber-fisici;  f)  prototipazione  rapida;  g)
sistemi di visualizzazione, realta' virtuale (RV) e realta' aumentata
(RA);  h)  robotica  avanzata   e   collaborativa;   i)   interfaccia
uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa  tridimensionale;  m)
internet delle cose e delle  macchine;  n)  integrazione  e  sviluppo
digitale dei processi aziendali; o) programmi di  digital  marketing,
quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di  tutti
i processi di valorizzazione  di  marchi  e  segni  distintivi  (c.d.
«branding») e sviluppo commerciale verso  mercati;  p)  programmi  di
open innovation. 
  2. Sono inoltre ammissibili al  contributo  le  spese  sostenute  a
titolo di compenso per le  prestazioni  di  consulenza  specialistica
rese da  un  manager  dell'innovazione  qualificato,  indipendente  e
inserito temporaneamente, con un contratto di  consulenza  di  durata
non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa
o della rete, al fine di indirizzarne e  supportarne  i  processi  di
ammodernamento degli assetti  gestionali  e  organizzativi,  compreso
l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso: 
    a) l'applicazione di nuovi metodi  organizzativi  nelle  pratiche
commerciali,    nelle    strategie     di     gestione     aziendale,
nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che  comportino
un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa; 
    b) l'avvio di percorsi finalizzati  alla  quotazione  su  mercati
regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione  al  Programma
Elite,  all'apertura  del   capitale   di   rischio   a   investitori
indipendenti specializzati nel private equity o nel venture  capital,
all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza  alternativa  e  digitale
quali, a titolo  esemplificativo,  l'equity  crowdfunding,  l'invoice
financing, l'emissione di minibond. 
  3. Sono in ogni caso escluse dalle  spese  ammissibili  quelle  per
servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attivita'
amministrative   aziendali   o   commerciali,   quali,    a    titolo
esemplificativo,  i  servizi  di  consulenza  in   materia   fiscale,
contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria. 
  4. Il contenuto e  le  finalita'  delle  prestazioni  consulenziali
rilevanti agli effetti  dell'ammissione  al  contributo,  nonche'  le
modalita' organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel
corso del rapporto, devono  risultare  dal  contratto  di  consulenza
specialistica sottoscritto tra l'impresa o la rete di  imprese  e  la
societa' di consulenza o il manager dell'innovazione. 
  5. Per  manager  dell'innovazione  qualificato  e  indipendente  si
intende un manager iscritto nell'elenco di cui al successivo  art.  5
oppure indicato, a parita' di requisiti personali e professionali, da
una societa' di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti
indipendente rispetto all'impresa o alla  rete  nella  cui  struttura
viene temporaneamente inserito. 
  6. Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative  a
prestazioni  dedotte  in  contratti   di   consulenza   specialistica
sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda
di ammissione al contributo. 
                               Art. 4 
 
               Determinazione e misura del contributo 
 
  1. Nei confronti delle imprese che, sia alla data di  presentazione
della domanda sia  alla  data  di  comunicazione  dell'ammissione  al
contributo, rientrano nella definizione di micro e piccole imprese ai
sensi della raccomandazione  2003/361/CE  del  6  maggio  2003,  come
recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005,  il  contributo  e'
riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle  spese  ammissibili
indicate nel precedente art. 3 e nel limite massimo di  40.000  euro.
Nei confronti delle imprese che  alle  stesse  date  rientrano  nella
definizione di medie imprese ai sensi della predetta raccomandazione,
il contributo e' attribuito in misura pari  al  30  per  cento  delle
spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 euro.  Nel  caso  in
cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete
di imprese, il contributo e' in ogni caso fissato in misura  pari  al
50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo
di 80.000 euro. 
  2. Nel periodo di funzionamento della misura,  ciascuna  impresa  e
ciascuna rete puo' presentare  una  sola  domanda  di  ammissione  al
contributo.  La  presentazione  della  domanda   di   ammissione   al
contributo da parte di una rete  di  imprese  preclude  alle  imprese
aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. In caso
di mancato accoglimento della domanda  presentata  per  il  2019,  la
stessa impresa o la stessa rete puo' presentare domanda per il 2020. 
  3.  In  considerazione  del  meccanismo  applicativo  del  voucher,
nonche'  delle  modalita'  e  delle  tempistiche  di  erogazione  del
voucher, le risorse assegnate  all'anno  2019  possono  anche  essere
utilizzate per l'erogazione dei voucher negli anni 2020 e 2021. 
  4. Ai fini del rispetto del  massimale  previsto  dall'art.  3  del
regolamento UE n. 1407/2013, in sede di presentazione  della  domanda
di ammissione al voucher, deve essere data  indicazione  dell'importo
complessivo degli aiuti «de minimis» accordati nel periodo  d'imposta
di riferimento e nei due  periodi  d'imposta  precedenti  all'impresa
proponente ovvero, nel  caso  si  renda  applicabile  la  nozione  di
«impresa  unica»  di  cui  all'art.  2,  paragrafo  2  del   predetto
regolamento, all'insieme delle imprese che ne fanno parte.  Nel  caso
in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata  da  una
«rete-soggetto»,  tali  indicazioni  devono   essere   fornite,   con
riferimento a tutte le imprese aderenti al  contratto,  dalla  stessa
rete proponente; nell'ipotesi  di  «rete-contratto»,  le  indicazioni
devono essere  fornite  dall'Organo  comune  proponente  la  domanda,
unitamente ai criteri di ripartizione del contributo richiesto tra le
singole imprese aderenti alla stessa «rete-contratto». 
                               Art. 5 
 
    Elenco dei manager qualificati e delle societa' di consulenza 
 
  1. Con decreto  del  direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
del presente decreto  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dello
sviluppo economico, sono  dettagliati  modalita'  e  termini  per  la
presentazione delle domande  di  iscrizione  all'elenco  dei  manager
qualificati e delle societa' di consulenza abilitati allo svolgimento
degli incarichi manageriali oggetto del presente decreto. 
  2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco  di  cui  al
comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione  della
domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti: 
    a)  essere  accreditate  negli  albi  o   elenchi   dei   manager
dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni
di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni  partecipate
pariteticamente da queste ultime e da associazioni di  rappresentanza
datoriali; 
    b) essere accreditate negli elenchi dei manager  dell'innovazione
istituti presso le regioni  ai  fini  dell'erogazione  di  contributi
regionali o comunitari con finalita' analoghe a quelle  previste  dal
presente decreto. 
  3. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'elenco di
cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione
della  domanda,  siano  in  possesso  di  almeno  uno  dei   seguenti
requisiti: 
    a) dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti
aree: 01-Scienze  matematiche  e  informatiche;  02-Scienze  fisiche;
03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Ingegneria industriale
e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche; 
    b) master universitario di secondo livello in settori relativi ad
una delle  aree  di  cui  alla  precedente  lettera  a),  nonche'  lo
svolgimento documentabile di incarichi, per  almeno  1  anno,  presso
imprese negli ambiti di cui all'art. 3; 
    c) laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui
alla precedente lettera a), nonche' lo svolgimento documentabile, per
almeno tre anni, di incarichi presso  imprese  negli  ambiti  di  cui
all'art. 3; 
    d) svolgimento documentabile, per almeno sette anni, di incarichi
presso imprese negli ambiti di cui all'art. 3. 
  4. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco  di  cui  al
comma 1 le societa' operanti nei settori  della  consulenza  che,  al
momento della presentazione della  domanda,  siano  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) avere sede legale e/o  unita'  locale  attiva  sul  territorio
nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera
di commercio territorialmente competente; 
    b) essere costituite nella forma di societa' di capitali; 
    c) non essere sottoposte a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    d) non avere subito condanne con sentenza  definitiva  o  decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
della pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale per  i  reati  indicati  nell'art.  80  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    e) aver eseguito progetti di consulenza o  formazione  in  una  o
piu' delle aree indicate dall'art. 3 ed essere costituite  da  almeno
24  mesi;  oppure,  essere  accreditate  negli  albi  o  elenchi  dei
consulenti  in  innovazione  istituiti  presso  le  associazioni   di
rappresentanza dei manager o  presso  le  organizzazioni  partecipate
pariteticamente da queste ultime e da associazioni di  rappresentanza
datoriali, ovvero presso le regioni o le province  autonome  ai  fini
dell'erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalita'
analoghe a quelle previste dal presente decreto. 
  5. Possono inoltre presentare domanda di iscrizione  all'elenco  di
cui al comma 1: 
    a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0,
ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  22   dicembre   2017,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, ovvero i centri di competenza ad alta  specializzazione
ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico 29 gennaio 2018; 
    b) gli incubatori certificati di  start-up  innovative,  iscritti
alla sezione speciale  del  registro  delle  imprese,  ai  sensi  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del  22  dicembre  2016
recante la  revisione  del  decreto  22  febbraio  2013  relativo  ai
requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start
up innovative, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179». 
  6. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti
di cui ai commi 4 e 5  sono  tenuti  ad  indicare,  entro  la  misura
massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti  di
cui ai commi 2  o  3,  destinati  allo  svolgimento  degli  incarichi
rilevanti agli effetti del presente decreto. 
  7. Ogni manager iscritto all'elenco di  cui  al  presente  articolo
oppure indicato dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 potra'  stipulare,
nell'arco dello stesso anno solare, un solo contratto  di  consulenza
rilevante agli effetti del presente decreto. 
                               Art. 6 
 
Presentazione delle domande e procedura di concessione ed  erogazione
                             del voucher 
 
  1. Con decreto  del  direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
del presente decreto  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dello
sviluppo economico, e' approvato il modello di domanda di  ammissione
al contributo e sono stabiliti i termini per la presentazione. Con lo
stesso  provvedimento,  inoltre,  sono   stabiliti   i   criteri   di
valutazione delle domande  e  per  l'assegnazione  prioritaria  delle
risorse disponibili. 
  2. Nella domanda di  ammissione  al  contributo,  l'impresa  dovra'
indicare il manager dell'innovazione di cui intende avvalersi, tra  i
soggetti individuati ai sensi dell'art. 5. 
  3. Per la formazione dell'elenco dei manager  qualificati  e  delle
societa' di consulenza di cui all'art. 5, per la presentazione  delle
domande di ammissione al contributo, per la  valutazione  e  gestione
delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva
erogazione del voucher, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
avvale di un apposito sistema informatico,  la  cui  realizzazione  e
gestione e' affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, societa' in  house  dello  stesso  Ministero,  ai
sensi  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  nonche'
dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi
costi, in misura non superiore allo  0,8  per  cento  annuo,  sono  a
carico delle risorse di cui all'art. 1,  comma  231  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. 
  4. Nel caso in cui siano destinate  ulteriori  risorse  finanziarie
alla concessione dell'agevolazione di cui  al  presente  decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico, con  provvedimento  a  firma  del
direttore generale per gli  incentivi  alle  imprese,  provvede  alla
riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande   di
agevolazioni. 
                               Art. 7 
 
                               Cumulo 
 
  1. Il contributo di cui al presente decreto non e'  cumulabile  con
altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad  oggetto  le
stesse spese ammissibili. 
                               Art. 8 
 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a: 
    a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal  Ministero  o  dall'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia,  anche
mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo  svolgimento
delle attivita' oggetto di concessione del voucher; 
    b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  o  dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia allo scopo di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
valutazione degli effetti dei benefici concessi; 
    c)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'
separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate
tutte  le  transazioni  relative  ai  pagamenti  alla   societa'   di
consulenza o al manager dell'innovazione 
    d) tenere a disposizione, in occasione delle  verifiche  disposte
dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore
a  5  anni  dalla  data  di  erogazione   del   voucher,   tutta   la
documentazione contabile,  tecnica  e  amministrativa  inerente  alla
concessione del contributo; 
    e) conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma  di
originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma  di  copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese
le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o  i  documenti
esistenti esclusivamente in versione elettronica; 
    f) soddisfare gli standard di sicurezza accettati per  i  sistemi
informatici  utilizzati,  laddove  i  documenti   siano   disponibili
esclusivamente in formato elettronico,  garantendo  che  i  documenti
conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini
dell'attivita' di audit. 
                               Art. 9 
 
                               Revoche 
 
  1. Il contributo concesso o erogato e' revocato, in misura totale o
parziale, qualora: 
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero il venir meno delle
condizioni per  la  fruizione  e  il  mantenimento  dell'agevolazione
concessa; 
    b)  risulti  irregolare  la  documentazione  prodotta  per  fatti
comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    c)  risultino  false  le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte
dall'impresa beneficiaria; 
    d) intervenga  il  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero
l'apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale; 
    e) sia riscontrato il mancato  rispetto  del  divieto  di  cumulo
delle agevolazioni di cui all'art. 7; 
    f) l'attivita' economica dell'impresa  beneficiaria,  o  una  sua
parte, venga  delocalizzata  in  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea, ad eccezione degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico
europeo,  entro  cinque  anni  dalla  data   di   conclusione   della
consulenza. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 maggio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 735 
La Redazione

Autore: La Redazione

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