MISE: parte il credito d’imposta per la formazione 4.0
Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il Decreto 4 maggio 2018 con il quale emana disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Con il Decreto parte il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
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Scheda di approfondimento sul credito d’imposta Formazione 4.0
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 maggio 2018
Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che dispone l'introduzione di un credito d'imposta per talune spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal «Piano Nazionale Impresa 4.0»; Visto, in particolare, il comma 52 del sopracitato art. 1, che stabilisce che l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'art. 31 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti alla formazione»; Visto, altresi', il successivo comma 55 del predetto art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 205 del 2017, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito «Tuir») e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 51, comma 5, 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevedono, tra l'altro, la possibilita' per l'Agenzia delle entrate di emanare, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative dell'incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0» sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Art. 2 Soggetti beneficiari ed esclusioni 1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attivita' economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita' di determinazione del reddito ai fini fiscali. 2. Gli enti non commerciali che esercitano attivita' commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attivita'. 3. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficolta'», cosi' come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Art. 3 Attivita' ammissibili 1. Sono ammissibili al credito d'imposta le attivita' di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0». Costituiscono in particolare attivita' ammissibili al credito d'imposta le attivita' di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realta' virtuale (RV) e realta' aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali. 2. Con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con gli obiettivi del «Piano nazionale Impresa 4.0» potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 3. Le attivita' di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attivita' formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attivita' formative. 4. Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attivita' di formazione relative all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al comma 1. 5. L'eventuale partecipazione alle attivita' di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta. 6. Nel caso in cui le attivita' di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attivita' commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attivita' di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a universita', pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualita' in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Art. 4 Spese ammissibili 1. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attivita' di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita' aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonche' delle eventuali indennita' di trasferta erogate al lavoratore in caso di attivita' formative svolte fuori sede. 2. Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attivita' di formazione ammissibili; in questo caso, pero', le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. 3. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 5 Misura del credito d'imposta e modalita' di fruizione 1. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. 2. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo art. 6 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro. 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo di cui al comma 1, pena lo scarto del modello F24. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e' ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo art. 6. Ai soli effetti dell'individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilita' in compensazione del credito d'imposta, le spese relative all'obbligo di certificazione contabile indicate al comma 2 si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile. 5. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta e' altresi' sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Art. 6 Obblighi documentali e dichiarativi 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalita' organizzative e i contenuti delle attivita' di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attivita' di formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attivita' in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attivita' di formazione. Nel caso in cui le attivita' di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attivita' formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa. 4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro. 5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Art. 7 Controlli 1. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione e della documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformita' delle attivita' di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all'effettivita' delle spese sostenute, allo loro congruita' e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio. 2. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. 3. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche attivita' di formazione o di altri elementi, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere.
Art. 8 Cumulo 1. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Art. 9 Disposizioni finanziarie e monitoraggio 1. Per le finalita' previste dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio per la verifica che la fruizione del credito d'imposta avvenga nei limiti della spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019, autorizzata dall'art. 1, comma 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. 2. Le risorse indicate al comma 1 sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24. 3. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2018 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 533