MISE: parte il credito d’imposta per la formazione 4.0

MISE

Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il Decreto 4 maggio 2018 con il quale emana disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Con il Decreto parte il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

 

Per maggiori informazioni

Scheda di approfondimento sul credito d’imposta Formazione 4.0

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2018 

Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
che dispone l'introduzione di un credito d'imposta per  talune  spese
di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o
al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per  la
trasformazione tecnologica e  digitale  delle  imprese  prevista  dal
«Piano Nazionale Impresa 4.0»; 
  Visto, in particolare, il comma 52  del  sopracitato  art.  1,  che
stabilisce che l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle
condizioni  previsti  dal  regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'art. 31 del  medesimo  regolamento  in
materia di «Aiuti alla formazione»; 
  Visto, altresi', il successivo comma 55 del predetto  art.  1,  che
dispone che con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono  adottate,  entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
citata legge n. 205 del 2017, le disposizioni applicative necessarie,
con   particolare    riguardo    alla    documentazione    richiesta,
all'effettuazione  dei  controlli  e  alle  cause  di  decadenza  dal
beneficio; 
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  151,
che prevede  che  i  benefici  contributivi  o  fiscali  e  le  altre
agevolazioni  connesse  con  la  stipula  di   contratti   collettivi
aziendali o territoriali sono  riconosciuti  a  condizione  che  tali
contratti siano depositati in  via  telematica  presso  l'Ispettorato
territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione,  con
le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed  enti  pubblici
interessati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  22  dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte  sui  redditi  (di
seguito  «Tuir»)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
particolare riferimento agli articoli 51, comma 5, 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in
particolare l'art. 17 che prevede la  compensabilita'  di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i
soggetti  titolari  di  partita  IVA  che  intendono  effettuare   la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, tra l'altro, dei  crediti  d'imposta  da  indicare  nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti  a  utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46
e  47  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, che prevedono, tra l'altro,  la  possibilita'  per  l'Agenzia
delle  entrate  di  emanare,   per   la   riscossione   dei   crediti
indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in  compensazione
ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,
apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente  con
le modalita' previste dall'art. 60 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 1973; 
  Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni  applicative
necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art.  1,
commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente   decreto   reca   le   disposizioni   applicative
dell'incentivo fiscale con  procedura  automatica  introdotto,  nella
forma   di   credito   d'imposta   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente
nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale  Industria
4.0» sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso  al
31 dicembre 2017. 
                               Art. 2 
 
                 Soggetti beneficiari ed esclusioni 
 
  1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti
nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni  di
soggetti non residenti,  indipendentemente  dall'attivita'  economica
esercitata,  comprese  la  pesca,  l'acquacoltura  e  la   produzione
primaria  di  prodotti  agricoli,  dalla  natura   giuridica,   dalle
dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita' di  determinazione
del reddito ai fini fiscali. 
  2. Gli enti non commerciali che  esercitano  attivita'  commerciali
possono accedere al  credito  d'imposta  in  relazione  al  personale
dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attivita'. 
  3.  Il  credito  d'imposta  non  si  applica   alle   «imprese   in
difficolta'»,  cosi'  come  definite  dall'art.  2,  punto  18),  del
regolamento (UE) n. 651/2014. 
                               Art. 3 
 
                        Attivita' ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al credito d'imposta le attivita' di formazione
finalizzate  all'acquisizione  o  al  consolidamento,  da  parte  del
personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle  tecnologie
rilevanti  per  la  realizzazione  del  processo  di   trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese previsto  dal  «Piano  nazionale
Impresa 4.0». Costituiscono in particolare attivita'  ammissibili  al
credito d'imposta le attivita' di formazione concernenti le  seguenti
tecnologie: 
  a) big data e analisi dei dati; 
  b) cloud e fog computing; 
  c) cyber security; 
  d) simulazione e sistemi cyber-fisici; 
  e) prototipazione rapida; 
  f) sistemi di visualizzazione,  realta'  virtuale  (RV)  e  realta'
aumentata (RA); 
  g) robotica avanzata e collaborativa; 
  h) interfaccia uomo macchina; 
  i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 
  l) internet delle cose e delle macchine; 
  m) integrazione digitale dei processi aziendali. 
  2.  Con  successivi  provvedimenti  del  Ministro  dello   sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza
con gli obiettivi del «Piano nazionale Impresa 4.0»  potranno  essere
individuate  ulteriori  tecnologie  considerate  rilevanti   per   il
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 
  3. Le attivita' di formazione nelle tecnologie elencate al comma  1
sono  ammissibili  a  condizione  che   il   loro   svolgimento   sia
espressamente  disciplinato  in  contratti  collettivi  aziendali   o
territoriali  depositati,  nel  rispetto  dell'art.  14  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato territoriale
del lavoro competente e che,  con  apposita  dichiarazione  resa  dal
legale rappresentante dell'impresa ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  sia  rilasciata   a   ciascun   dipendente
l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attivita' formative
agevolabili, con indicazione dell'ambito  o  degli  ambiti  aziendali
individuati  nell'allegato  A  della  legge  n.  205  del   2017   di
applicazione  delle  conoscenze  e  delle  competenze   acquisite   o
consolidate dal dipendente in esito alle stesse attivita' formative. 
  4. Ai fini  del  presente  decreto,  per  personale  dipendente  si
intende il personale titolare di un rapporto di  lavoro  subordinato,
anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un  contratto
di apprendistato sono ammissibili le attivita' di formazione relative
all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al  comma
1. 
  5. L'eventuale partecipazione alle attivita' di formazione anche di
altri collaboratori non legati all'impresa  da  contratti  di  lavoro
subordinato o di  apprendistato  non  pregiudica  l'applicazione  del
credito d'imposta. 
  6. Nel caso in cui le attivita'  di  formazione  siano  erogate  da
soggetti esterni  all'impresa  si  considerano  ammissibili  solo  le
attivita' commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento  di
attivita' di formazione finanziata  presso  la  regione  o  provincia
autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la  sede  operativa,  a
universita', pubbliche o private o a strutture ad esse  collegate,  a
soggetti accreditati presso i  fondi  interprofessionali  secondo  il
regolamento CE 68/01 della  Commissione  del  12  gennaio  2001  e  a
soggetti in possesso della certificazione di qualita'  in  base  alla
norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. 
                               Art. 4 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Si considerano ammissibili al credito d'imposta  le  sole  spese
relative  al  personale  dipendente  impegnato  come  discente  nelle
attivita' di formazione ammissibili limitatamente al costo  aziendale
riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.  Per
costo aziendale si assume la retribuzione  al  lordo  di  ritenute  e
contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei  ratei  del
trattamento di fine  rapporto,  delle  mensilita'  aggiuntive,  delle
ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle  giornate
di formazione svolte nel  corso  del  periodo  d'imposta  agevolabile
nonche' delle eventuali indennita' di trasferta erogate al lavoratore
in caso di attivita' formative svolte fuori sede. 
  2. Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche  le  spese
relative al personale  dipendente,  ordinariamente  occupato  in  uno
degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205
del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor  alle  attivita'
di  formazione  ammissibili;  in  questo  caso,   pero',   le   spese
ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel  comma  1,  non
possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua
spettante al dipendente. 
  3. Non sono ammesse altre spese  diverse  da  quelle  indicate  nei
commi 1 e 2 del presente articolo. 
                               Art. 5 
 
                    Misura del credito d'imposta 
                      e modalita' di fruizione 
 
  1. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle
spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile  e  nel
limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. 
  2. Per le sole imprese non soggette a revisione legale  dei  conti,
le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione  della
documentazione  contabile  previsto  dal  successivo  art.   6   sono
riconosciute in aumento del credito d'imposta,  per  un  importo  non
superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro;
fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro. 
  3.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena  il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  del
credito d'imposta utilizzato in compensazione non  deve  eccedere  il
limite massimo di cui al comma 1, pena lo scarto del modello F24. Non
si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all'art.  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  4. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e'  ammesso  a
partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  di  sostenimento
delle spese ammissibili,  subordinatamente  all'avvenuto  adempimento
degli obblighi di certificazione previsti dal successivo art.  6.  Ai
soli effetti dell'individuazione  del  momento  di  decorrenza  della
utilizzabilita' in compensazione  del  credito  d'imposta,  le  spese
relative all'obbligo di certificazione contabile indicate al comma  2
si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile. 
  5. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che  hanno  ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto  bloccato
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea, l'utilizzazione  in  compensazione  del  credito
d'imposta  e'  altresi'  sospesa   fino   alla   data   dell'avvenuta
restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero. 
                               Art. 6 
 
                 Obblighi documentali e dichiarativi 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del  credito  d'imposta,  l'effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla  documentazione  contabile   predisposta   dall'impresa   devono
risultare  da  apposita  certificazione   rilasciata   dal   soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. 
  2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei
conti, l'apposita certificazione e' rilasciata da un revisore  legale
dei conti o da una societa' di revisione legale dei  conti,  iscritti
nella  sezione  A  del  registro  di  cui  all'art.  8  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico,
il revisore legale dei conti o la societa' di  revisione  legale  dei
conti  osservano  i  principi  di  indipendenza  elaborati  ai  sensi
dell'art. 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of
Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra
in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti  per
il  rilascio  della  certificazione  si  applicano  le   disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 
  3. Ai fini dei successivi controlli, le  imprese  beneficiarie  del
credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri
le  modalita'  organizzative  e  i  contenuti  delle   attivita'   di
formazione  svolte.  Tale  relazione,  nel  caso  di   attivita'   di
formazione  organizzate   internamente   all'impresa,   deve   essere
predisposta a cura del  dipendente  partecipante  alle  attivita'  in
veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attivita'
di formazione. Nel caso in  cui  le  attivita'  di  formazione  siano
commissionate a  soggetti  esterni  all'impresa,  la  relazione  deve
essere  redatta  e  rilasciata  all'impresa  dal  soggetto  formatore
esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le  imprese  beneficiarie
sono  comunque  tenute  a   conservare   l'ulteriore   documentazione
contabile  e  amministrativa  idonea   a   dimostrare   la   corretta
applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti
e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con
specifico riferimento alle spese di personale  ammissibili,  inoltre,
devono essere conservati anche i registri nominativi  di  svolgimento
delle attivita' formative sottoscritti congiuntamente  dal  personale
discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa. 
  4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori  che  prendono
parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei  redditi
relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili
e in quello dei periodi successivi  fino  a  quando  se  ne  conclude
l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno  fornite  dall'Agenzia
delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro. 
  5. Il credito d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del Tuir. 
                               Art. 7 
 
                              Controlli 
 
  1. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di accertamento, l'Agenzia
delle  entrate,  sulla  base  dell'apposita  certificazione  e  della
documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati
alla  verifica  della  sussistenza  delle  condizioni  soggettive  di
accesso  al  beneficio,  al  rispetto  dei  vincoli  comunitari  alla
conformita' delle attivita' di formazione svolte  rispetto  a  quelle
considerate  ammissibili  dalla  disciplina,  all'effettivita'  delle
spese sostenute, allo loro congruita' e ogni altro elemento rilevante
ai fini della corretta applicazione del beneficio. 
  2. Nel caso in cui si  accerti  l'indebita  fruizione  del  credito
d'imposta per il mancato rispetto  delle  condizioni  richieste  o  a
causa dell'inammissibilita' delle spese sulla  base  delle  quali  e'
stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate  provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni
secondo legge, fatte salve le  eventuali  responsabilita'  di  ordine
civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. 
  3. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di  controllo
effettuate  dall'Agenzia  delle   entrate   si   rendano   necessarie
valutazioni di carattere  tecnico  in  ordine  all'ammissibilita'  di
specifiche attivita' di formazione o  di  altri  elementi,  l'Agenzia
delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  di  esprimere  il
proprio parere. 
                               Art. 8 
 
                               Cumulo 
 
  1. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  misure  di  aiuto
aventi a oggetto le stesse  spese  ammissibili,  nel  rispetto  delle
intensita'  massime  di  aiuto  previste  dal  regolamento  (UE)   n.
651/2014. 
                               Art. 9 
 
               Disposizioni finanziarie e monitoraggio 
 
  1. Per le finalita' previste dall'art. 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
effettua il monitoraggio per la verifica che la fruizione del credito
d'imposta avvenga nei limiti della spesa di 250 milioni di  euro  per
l'anno 2019, autorizzata dall'art. 1, comma 56, della  legge  n.  205
del 27 dicembre 2017. 
  2.  Le  risorse  indicate  al  comma  1   sono   trasferite   sulla
contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
Bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di  consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24. 
  3.  Alle  attivita'  previste  dal  presente  decreto  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 maggio 2018 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 533 
La Redazione

Autore: La Redazione

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