MISE: novità per la spendibilità dei buoni pasto

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, il Decreto 7 giugno 2017 n. 122, che entrerà in vigore il 9 settembre p.v.

Tra le novità previste c’è quella che consente l’uso cumulativo dei buoni pasto per un massimo di 8.

La disposizione indica anche una serie di esercizi convenzionati presso i quali  sarà possibile spendere i ticket: bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, supermercati, agriturismi ed itticiturismi.

Fonte: MISE

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2017, n. 122 

Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di
mensa,  in  attuazione  dell'articolo  144,  comma  5,  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Visto l'articolo 144 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016
che disciplina i servizi di ristorazione; 
  Visto l'allegato IX al citato decreto legislativo n.  50  del  2016
che individua, tra i servizi di cui al citato articolo 144, i servizi
di mensa; 
  Visto l'articolo 144, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, il quale stabilisce che «Con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso
i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa  reso  a
mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il
contenuto degli accordi stipulati tra le  societa'  di  emissione  di
buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili»; 
  Considerato l'articolo 51, comma 2, lettera  c),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato  in  ultimo  dai
commi 16 e 17,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  i  quali
stabiliscono che a far data dal 1°  luglio  2015  «Non  concorrono  a
formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche'  quelle  in  mense  organizzate  direttamente  dal
datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo  complessivo
giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro  7  nel  caso  in  cui  le
stesse  siano  rese  in  forma  elettronica,  le  prestazioni  e   le
indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad
altre  strutture  lavorative  a  carattere  temporaneo  o  ad  unita'
produttive ubicate in zone  dove  manchino  strutture  o  servizi  di
ristorazione»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Sentita l'ANAC che ha espresso il proprio parere con nota n. 171472
del 18 novembre 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  della  Commissione
speciale del 9 gennaio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota n. 5958 del 9 marzo 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi  presso  i
quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo  di  mensa  reso  a
mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche  dei  buoni  pasto  e  il
contenuto degli accordi stipulati tra le  societa'  di  emissione  di
buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al  fine  di
garantire  la  libera   ed   effettiva   concorrenza   nel   settore,
l'equilibrato  svolgimento  dei  rapporti  tra  i  diversi  operatori
economici, ed un efficiente servizio ai consumatori. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a)  per  attivita'  di  emissione  di  buoni  pasto,  l'attivita'
finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi  convenzionati,  il
servizio sostitutivo di mensa aziendale; 
    b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto,
le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni  di  prodotti
alimentari pronti  per  il  consumo  effettuate  dagli  esercenti  le
attivita' elencate all'articolo 3; 
    c) per buono pasto, il  documento  di  legittimazione,  anche  in
forma elettronica, avente le caratteristiche di cui  all'articolo  4,
che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del  codice
civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di  mensa  per
un importo  pari  al  valore  facciale  del  buono  e,  all'esercizio
convenzionato,  il  mezzo  per  provare  l'avvenuta  prestazione  nei
confronti delle societa' di emissione; 
    d) per societa' di emissione, l'impresa che svolge l'attivita' di
emissione  di  buoni   pasto,   legittimata   all'esercizio,   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' attestante  il  possesso
dei requisiti richiesti di cui  al  comma  3  dell'articolo  144  del
decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  trasmessa,  ai  sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al  Ministero
dello sviluppo economico; 
    e) per esercizi convenzionati, gli  esercizi  presso  i  quali  i
soggetti esercenti le attivita' elencate all'articolo 3 in  forza  di
apposita convenzione con la  societa'  di  emissione,  provvedono  ad
erogare il servizio sostitutivo di mensa; 
    f) per cliente, il datore di lavoro che acquista  dalla  societa'
di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo
di mensa ai soggetti di cui alla lettera g); 
    g) per titolare, il prestatore di  lavoro  subordinato,  a  tempo
pieno o parziale, nonche' il soggetto che  abbia  instaurato  con  il
cliente un rapporto  di  collaborazione  anche  non  subordinato,  al
quale, ai sensi delle norme vigenti e  dei  contratti  collettivi  di
lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e'  titolato
ad utilizzarli; 
    h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato  sul
buono pasto,  inclusivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui
all'articolo 6. 
                               Art. 3 
 
             Esercizi presso i quali puo' essere erogato 
                  il servizio sostitutivo di mensa 
 
  1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  e'  erogato  dai  soggetti
legittimati ad esercitare: 
    a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge
25 agosto 1991, n. 287; 
    b) l'attivita' di mensa aziendale ed interaziendale; 
    c) la vendita al  dettaglio,  sia  in  sede  fissa  che  su  area
pubblica,  dei  prodotti   appartenenti   al   settore   merceologico
alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
    d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei  locali
attigui dei prodotti alimentari previa  iscrizione  all'Albo  di  cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul  posto
dei prodotti  provenienti  dai  propri  fondi  effettuata,  ai  sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti  e
dalle societa'  semplici  esercenti  l'attivita'  agricola,  iscritti
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 e seguenti del codice civile; 
    f) nell'ambito dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge 20
febbraio 2006,  n.  96,  la  somministrazione  di  pasti  e  bevande,
costituiti prevalentemente  da  prodotti  propri  e  da  prodotti  di
aziende agricole della zona, presso la propria azienda; 
    g) nell'ambito dell'attivita' di ittiturismo, la somministrazione
di   pasti   costituiti   prevalentemente   da   prodotti   derivanti
dall'attivita' di pesca, ai sensi dell'articolo 12,  comma  1,  della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici; 
    h)  la  vendita  al  dettaglio  dei  prodotti  alimentari,  anche
trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso  di
soggetti esercenti l'attivita' di produzione industriale. 
  2. Ai fini delle attivita' di  cui  al  comma  1,  resta  ferma  la
necessita' del rispetto dei requisiti  igienico  sanitari  prescritti
dalla normativa vigente. 
                               Art. 4 
 
                   Caratteristiche dei buoni pasto 
 
  1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto: 
    a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo  di
mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; 
    b)   consentono   all'esercizio    convenzionato    di    provare
documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti  delle  societa'
di emissione; 
    c)  sono  utilizzati  esclusivamente  dai  prestatori  di  lavoro
subordinato, a tempo pieno o  parziale,  anche  qualora  l'orario  di
lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai  soggetti  che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di  collaborazione  anche
non subordinato; 
    d) non sono cedibili, ne' cumulabili  oltre  il  limite  di  otto
buoni,  ne'  commercializzabili  o  convertibili  in  denaro  e  sono
utilizzabili solo dal titolare; 
    e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. 
  2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare: 
    a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 
    b) la ragione sociale e  il  codice  fiscale  della  societa'  di
emissione; 
    c) il valore facciale espresso in valuta corrente; 
    d) il termine temporale di utilizzo; 
    e) uno spazio riservato alla apposizione della data di  utilizzo,
della firma del titolare e del  timbro  dell'esercizio  convenzionato
presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 
    f) la dicitura «Il buono pasto non e'  cedibile,  ne'  cumulabile
oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o  convertibile
in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e  sottoscritto  dal
titolare». 
  3. Nei buoni pasto in forma elettronica: 
    a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione
sul relativo carnet elettronico; 
    b) la data di utilizzo del buono pasto e  i  dati  identificativi
dell'esercizio  convenzionato  presso  il  quale   il   medesimo   e'
utilizzato di cui  alla  lettera  e)  del  comma  2,  sono  associati
elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; 
    c) l'obbligo di firma del titolare del  buono  pasto  e'  assolto
associando,  nei  dati  del  buono  pasto  memorizzati  sul  relativo
supporto  informatico,  un  numero   o   un   codice   identificativo
riconducibile al titolare stesso; 
    d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma  2  e'  riportata
elettronicamente. 
  4. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare  idonee  misure
antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto. 
                               Art. 5 
 
                       Contenuto degli accordi 
 
  1. Gli accordi stipulati tra le  societa'  di  emissione  di  buoni
pasto e  i  titolari  degli  esercizi  convenzionabili  contengono  i
seguenti elementi: 
    a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il
termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; 
    b) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative  alle
condizioni di validita', ai  limiti  di  utilizzo  e  ai  termini  di
scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme; 
    c) l'indicazione dello sconto  incondizionato  riconosciuto  alla
societa' emittente dai  titolari  degli  esercizi  convenzionati  per
effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi; 
    d)  l'indicazione  del  termine  di  pagamento  che  la  societa'
emittente  e'  tenuta  a  rispettare  nei  confronti  degli  esercizi
convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6
del presente articolo; 
    e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data
di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato
potra' esigere il pagamento delle prestazioni effettuate; 
    f)   l'indicazione   di   eventuali    ulteriori    corrispettivi
riconosciuti  alla  societa'  emittente,  ivi  compresi  quelli   per
l'espletamento di servizi aggiuntivi  offerti,  nel  rispetto  e  nei
limiti di cui ai commi 7 e 8. 
  2. Gli accordi tra la societa' di  emissione  e  i  titolari  degli
esercizi convenzionabili contemplano  comunque  un'offerta  di  base,
senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio
completo, ferma restando la liberta' della  prima  di  proporre  agli
esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si
uniformano a quanto precede prescrivendo la  presentazione  da  parte
dei concorrenti anche della suddetta offerta di base. 
  3. Gli accordi stipulati tra la societa' di emissione e i  titolari
degli esercizi convenzionabili non  possono  negare  ai  titolari  di
esercizi  convenzionati  il  pagamento  almeno  parziale  di  fatture
relative  ai  buoni  pasto  presentati  a  rimborso   a   fronte   di
contestazioni  parziali,  di  quantita'  o  valore,   relative   alla
fatturazione dei medesimi. 
  4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono
essere  modificati,   con   specifica   accettazione   delle   parti,
esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita'. 
  5. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  lettera  c),  e'  vietato
pattuire con gli esercizi  convenzionati  uno  sconto  incondizionato
piu' elevato di quello stabilito dalla societa' emittente in sede  di
offerta ai fini dell'aggiudicazione o  in  sede  di  conclusione  del
contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte  le
attivita'  necessarie  e  sufficienti   al   corretto   processo   di
acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto. 
  6. Ai termini di pagamento di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. 
  7. Nell'ambito dei contratti di  convenzionamento,  ai  fini  della
partecipazione alle gare, nonche'  della  valutazione  di  congruita'
delle relative offerte economiche, possono  essere  considerati  come
servizi  aggiuntivi  solo  quelli  che  consistono   in   prestazioni
ulteriori  rispetto  all'oggetto  principale  della  gara  e  abbiano
un'oggettiva e diretta connessione  intrinseca  con  l'oggetto  della
gara. 
  8. E' vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi
dallo sconto incondizionato e dai  corrispettivi  per  prestazioni  o
servizi aggiuntivi eventualmente acquistati. 
  9.  Resta  ferma  la   facolta'   dei   titolari   degli   esercizi
convenzionabili  di  non  aderire  alla   proposta   di   prestazioni
aggiuntive. 
  10. In  caso  di  mancato  convenzionamento  a  seguito  della  non
adesione  alla  proposta  di  prestazioni  aggiuntive   resta   ferma
l'applicabilita', ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e
2598, primo  comma,  numero  3),  del  codice  civile.  Nel  caso  di
procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo
di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono  causa
di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa'
di emissione. 
                               Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il valore facciale del buono pasto e'  comprensivo  dell'imposta
sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al  pubblico  di
alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il
consumo. Le variazioni  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  lasciano
inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati, ferma
restando  la  liberta'  delle  parti  di  addivenire  alle  opportune
rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  l'Autorita'
nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua  il
monitoraggio  degli  effetti  del  presente  decreto  al  fine  della
verifica dell'efficacia del medesimo. 
  3. In relazione al monitoraggio da verificare entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono  essere
adottate   disposizioni   integrative   e   correttive,   ai    sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 7 giugno 2017 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti         
             Delrio              
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 745 
La Redazione

Autore: La Redazione

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