MISE: modifiche al regolamento relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, il Decreto n. 242 del 9 novembre 2021 con il regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l’adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.
Il decreto entra in vigore il 25 febbraio 2022.
Fonte: MISE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 novembre 2021, n. 242
Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l’adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.
Vigente al: 25-2-2022
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 179; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, riguardante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2, comma 2; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, relativo alle disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; Visto il decreto 7 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico, relativo alla ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro; Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 165/2014 e nei relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni gia' svolte dalle Camere di commercio; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 22648 del 27 ottobre 2020; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada 1. Al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.»; b) all'articolo 1, comma 1, le parole «applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale»; c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente numero: «5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali per le carte tachigrafiche;»; d) l'articolo 2, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui: a) all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014; b) all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, cosi' come modificato dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/502. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresi', per: a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione; b) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica; d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni; e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio; g) «gestore del sistema informativo»: la societa' InfoCamere S.C.p.A. - Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni; h) «Autorita' di controllo»: le autorita' di controllo deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di lavoro e previdenza sociale e trasporto stradale o adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale.»; e) all'articolo 3, comma 2, le parole «per le operazioni di montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «agli installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»; f) all'articolo 3, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le Autorita' di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; g) all'articolo 3, il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.»; h) all'articolo 3, il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5, del Regolamento dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate dall'Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. L'Unioncamere ne cura altresi' l'aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.»; i) all'articolo 3, comma 6, le parole «dall'articolo 1, comma 5), lettera b), del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 31, del Regolamento» e le parole «all'articolo 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento»; l) all'articolo 3, comma 7, le parole «per le operazioni di montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»; m) all'articolo 3, il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. Le modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»; n) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole «delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli installatori, officine e costruttori di veicoli, utilizzate per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione di cui al precedente articolo 3,»; o) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «dalle officine e dai montatori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli installatori, officine e costruttori di veicoli».
Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di emanazione dei nuovi decreti ministeriali previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31 ottobre 2003, n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 luglio 2005, n. 172, recante modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 2007, n. 198, recante modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
Art. 3 Disposizioni finali 1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 novembre 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, registrazione n. 84