MISE: modifiche al regolamento relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, il Decreto n. 242 del 9 novembre 2021 con il regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l’adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.

Il decreto entra in vigore il 25 febbraio 2022.

 

Fonte: MISE

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2021, n. 242 

Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l’adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.

 

 Vigente al: 25-2-2022
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727,  concernente  l'attuazione
del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada e, in particolare, l'articolo 179; 
  Vista la legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal
decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23,  e   dal   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219,  riguardante  il  riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  e,
in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2, comma 2; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
31 ottobre  2003,  n.  361,  contenente  disposizioni  attuative  del
regolamento (CE) n. 2135/98 del  Consiglio  del  24  settembre  1998,
modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; 
  Visto il decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia  di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2006, relativo  all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.  144,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/22/CE,  sulle  norme  minime   per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  di  attuazione
delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la  patente  di
guida; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  149,  relativo
alle disposizioni  per  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto  il  decreto  7  marzo  2019  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, relativo alla ridefinizione dei  servizi  che  il  sistema
delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero  territorio
nazionale, pubblicato nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio  2016,  recante  disposizioni  per  l'organizzazione   delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento  dell'Agenzia  unica
per le ispezioni del lavoro; 
  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei
trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n.  3821/85  del
Consiglio, relativo all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
trasporti su strada e che modifica il regolamento  (CE)  n.  561/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio,  relativo  all'armonizzazione
di alcune disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
su strada; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68  della  Commissione
del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche
necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del
conducente; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della  Commissione
del 18 marzo 2016 che applica il regolamento  (UE)  n.  165/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante le  prescrizioni  per  la
costruzione,  il  collaudo,  il  montaggio,  il  funzionamento  e  la
riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della  Commissione
del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)
2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni
per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e  la
riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 
  Ravvisata l'esigenza di assicurare  l'uniforme  applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  regolamento  (UE)  n.  165/2014  e  nei
relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni
gia' svolte dalle Camere di commercio; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n.
22648 del 27 ottobre 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
  concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e
  delle politiche sociali, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
  trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento
  (UE) n. 165/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  4
  febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei  trasporti  su
  strada 
  1. Al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  il  titolo  del   decreto   e'   sostituito   dal   seguente:
«Disposizioni di adeguamento al  regolamento  (UE)  n.  165/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio  2014  relativo  ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.»; 
    b)  all'articolo  1,  comma  1,  le   parole   «applicative   del
Regolamento (CE) n. 2135/98 del  Consiglio  del  24  settembre  1998,
modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su  strada»
sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento al  regolamento  (UE)
n. 165/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
tachigrafi nel  settore  dei  trasporti  su  strada,  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio  relativo  all'apparecchio
di controllo nel settore  dei  trasporti  su  strada  e  modifica  il
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
relativo  all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
sociale»; 
    c) all'articolo 1, comma 1, lettera a),  dopo  il  numero  4)  e'
aggiunto il seguente numero: 
      «5) il rilascio di chiavi di sicurezza e  certificati  digitali
per le carte tachigrafiche;»; 
    d) l'articolo 2, e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  decreto  si
applicano le definizioni di cui: 
        a) all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014; 
        b)  all'articolo  2  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)
2016/799, cosi' come modificato dall'articolo 1  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/502. 
      2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si  intende,
altresi', per: 
        a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate
per  verificare  il  corretto  funzionamento   del   tachigrafo,   la
corrispondenza tra le  impostazioni  e  i  parametri  del  veicolo  e
l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo  a  dispositivi
di manipolazione; 
        b)  «Regolamento»:  il  regolamento  (UE)  n.  165/2014   del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio  2014  relativo  ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; 
        c)  «Ministero»:  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,
Direzione generale per il mercato,  la  concorrenza,  la  tutela  del
consumatore, e la normativa tecnica; 
        d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura e la Camera  valdostana  delle  imprese  e
delle professioni; 
        e)  «Unioncamere»:  l'Unione   italiana   delle   Camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
        f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico
delle Camere di commercio; 
        g) «gestore del sistema informativo»: la societa'  InfoCamere
S.C.p.A.  -  Societa'  Consortile  di  Informatica  delle  Camere  di
Commercio Italiane per azioni; 
        h)  «Autorita'  di  controllo»:  le  autorita'  di  controllo
deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia  di
lavoro  e  previdenza  sociale  e  trasporto  stradale  o  adibite  o
autorizzate ai servizi di polizia stradale.»; 
    e) all'articolo 3, comma 2,  le  parole  «per  le  operazioni  di
montaggio e di riparazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli
installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni  di
installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»; 
    f) all'articolo 3, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Le Autorita' di controllo  sono  quelle  deputate  alla
vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle  adibite
o autorizzate ai servizi di polizia  stradale,  ai  sensi  di  quanto
disposto dal codice della strada di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285.»; 
    g) all'articolo 3, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Le  Camere  di  commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle  professioni
curano  l'acquisizione  dei  dati  relativi  al  registro,   di   cui
all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il  proprio
gestore del  sistema  informativo,  il  collegamento  al  sistema  di
messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo  3,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.»; 
    h) all'articolo 3, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
      «5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5,  del  Regolamento
dei   soggetti   autorizzati   ad   effettuare   le   operazioni   di
installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate
dall'Unioncamere sulla base dei dati  in  possesso  delle  Camere  di
commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni
che provvedono alle relative comunicazioni, anche  mediante  tecniche
informatiche  e   telematiche.   L'Unioncamere   ne   cura   altresi'
l'aggiornamento e provvede alla divulgazione  delle  informazioni  in
esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.»; 
    i) all'articolo 3, comma 6, le parole «dall'articolo 1, comma 5),
lettera  b),  del  regolamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 31, del Regolamento»  e  le  parole  «all'articolo  1,
comma 5), lettera c), dello stesso regolamento» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento»; 
    l) all'articolo 3, comma 7,  le  parole  «per  le  operazioni  di
montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti:  «per  le
operazioni  di  installazione,   di   controllo,   di   ispezione   e
riparazione»; 
    m) all'articolo 3, il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
      «8. Le modalita' per il rilascio delle  carte  tachigrafiche  e
per la tenuta del registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  dell'interno,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»; 
    n) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole «delle officine
e dei montatori autorizzati di cui al  precedente  articolo  3»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «degli   installatori,   officine   e
costruttori   di   veicoli,   utilizzate   per   le   operazioni   di
installazione, di controllo, di ispezione e  riparazione  di  cui  al
precedente articolo 3,»; 
    o) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «dalle officine
e dai montatori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli installatori,
officine e costruttori di veicoli». 
                               Art. 2 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data di  emanazione  dei  nuovi  decreti  ministeriali
previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31  ottobre  2003,
n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore  il
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  23  giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
26 luglio 2005, n. 172, recante modalita' per il rilascio delle carte
tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto ministeriale 31  ottobre  2003,  n.  361,  e  il
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  10  agosto  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  27
agosto 2007, n. 198, recante modalita' e condizioni per  il  rilascio
delle  omologazioni  dell'apparecchio  di  controllo,   delle   carte
tachigrafiche, nonche' delle  autorizzazioni  per  le  operazioni  di
primo montaggio e di intervento tecnico, ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. 
                               Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 9 novembre 2021 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, registrazione n. 84
La Redazione

Autore: La Redazione

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