MISE: interventi volti a contrastare la cessazione delle attività o la delocalizzazione produttiva
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, il Decreto 7 maggio 2018 con interventi di sostegno agli investimenti e all’occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva.
Al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell’attività sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attività, anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva, sono assegnati all’Agenzia 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitivita’ FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito Fondo, denominato «Italia Venture III».
Fonte: MISE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attivita' o di delocalizzazione produttiva.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016 che approva il «Piano operativo Imprese e Competitivita' FSC 2014-2020» e ne affida la gestione al Ministero dello sviluppo economico; Visto che il predetto Piano operativo ha l'obiettivo di rafforzare e rilanciare la competitivita' dell'industria manifatturiera nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti privati; Visto, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti e accesso al credito» del suddetto Piano operativo, che si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e occupazionale dei diversi sistemi produttivi territoriali presenti nel Paese, attraverso il sostegno a progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati da grandi, medie e piccole imprese, che siano in grado di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di aree soggette a crisi delle attivita' produttive, la transizione industriale di comparti produttivi strategici per la competitivita' del Paese verso produzioni a maggiore valore aggiunto; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una societa' per azioni denominata Sviluppo Italia S.p.A., con lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999 che prevede la possibilita' per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che Sviluppo Italia assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e delle sue controllate dirette e indirette, che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale; Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa «quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale» (punto 2.1.1); Vista la Comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»; Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' azionista totalitaria di Invitalia Ventures SGR S.p.A., avente quale oggetto sociale la «prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento delle relative quote e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonche' la gestione di patrimoni di OICR»; Considerato che Invitalia Ventures SGR S.p.A. e' autorizzata alla prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e che la stessa e' iscritta al n. 59 dell'Albo delle societa' di gestione del risparmio sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativo) di cui all'art. 35, comma 1 del medesimo decreto; Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che prevede uno stanziamento di euro 200 milioni per contrastare i fenomeni di cessazione delle attivita' e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali; Considerato che la ripartizione delle risorse finanziarie del FSC, secondo la chiave di riparto che prevede l'attribuzione delle stesse in misura pari al 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento in quelle del centro-nord, deve essere definita con riferimento alla dotazione complessiva del FSC per il periodo 2014 - 2020; Ritenuto di attuare l'intervento previsto dalla predetta delibera CIPE in linea con le normali condizioni di mercato, soddisfacendo le condizioni inerenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato» secondo quanto previsto dalla predetta Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04), qualificando l'intervento come «non aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia; b) «Fondo»: il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato, di cui all'art. 2, comma 1, istituito e gestito dalla SGR; c) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprieta' di una quota corrispondente della medesima impresa; d) «investimento in quasi equity»: il tipo di finanziamento che si colloca tra «equity» e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti e sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti «quasi equity» possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato; e) «investitore privato indipendente»: colui che non e' socio dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova societa', tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima societa'. Tra gli investitori privati rientrano di norma la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), quando investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, family offices, e business angels, investitori aziendali (corporate), imprese di assicurazione, fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni; f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; g) «risultato finale della gestione del fondo»: il risultato finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo e l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato; h) «SGR»: Invitalia Ventures SGR S.p.A.
Art. 2 Istituzione di un fondo comune di investimento 1. Al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell'attivita' sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attivita', anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva, sono assegnati all'Agenzia euro 200.000.000,00, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitivita' FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito Fondo, denominato «Italia Venture III». 2. Le quote del Fondo, oltre che dall'Agenzia, possono essere sottoscritte, per un ammontare complessivo non superiore al 50 percento della dotazione finanziaria del Fondo, anche da investitori istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente. 3. L'importo complessivo massimo del Fondo viene definito nel regolamento di cui all'art. 5. 4. Il Fondo e' istituito dalla SGR e dalla medesima gestito in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto. 5. Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti della SGR e' assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalita'. 6. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno. La SGR puo', in coerenza con la normativa in materia di esercizio dell'attivita' di intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.
Art. 3 Modalita' di intervento del Fondo 1. Il Fondo opera investendo nelle operazioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, mediante investimenti in equity e quasi equity, compresi i prestiti, i leasing, il rilascio di garanzie o una combinazione di strumenti a favore delle imprese target. 2. Il Fondo investe nelle imprese target unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. Le risorse apportate da investitori privati indipendenti devono essere almeno pari al 30 percento dell'importo investito. Tale condizione e' verificata nei seguenti casi: a) mediante la sottoscrizione da parte di investitori privati indipendenti di quote del Fondo per un valore almeno pari al 30 per cento del suo ammontare totale; b) mediante il coinvestimento da parte di investitori privati indipendenti nelle singole operazioni effettuate dal Fondo, per un importo almeno pari al 30 per cento dell'investimento nella singola operazione; c) mediante una combinazione delle modalita' indicate alle lettere a) e b), tale da garantire che le risorse finanziarie complessivamente impiegate nella singola operazione siano apportate per almeno il 30 percento da investitori privati indipendenti. 3. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 2 sono individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente. 4. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti investono nelle imprese target alle medesime condizioni.
Art. 4 Tipologia di operazioni e imprese target 1. Il Fondo investe, con le modalita' di cui all'art. 3, nelle imprese di cui al comma 2 per sostenere progetti di rilancio di attivita' e di asset di grandi imprese e complessi industriali di grandi dimensioni interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attivita' e/o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalita' di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti. 2. Le imprese oggetto dell'intervento del Fondo devono: a) avere un organico pari almeno a 250 dipendenti; b) operare nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati.
Art. 5 Regolamento del Fondo 1. L'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmette al Ministero lo schema di regolamento del Fondo, predisposto dalla SGR. 2. Il Ministero, entro venti giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, valutata la conformita' dello schema di regolamento alle finalita' dell'intervento, comunica all'Agenzia il proprio nulla osta all'invio alla Banca d'Italia del regolamento del Fondo approvato dai competenti organi della SGR. 3. L'Agenzia comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto perfezionamento dell'iter presso la Banca d'Italia
Art. 6 Modalita' e termini di trasferimento delle risorse al Fondo 1. Successivamente al perfezionamento dell'iter di cui all'art. 5, comma 3, l'Agenzia richiede al Ministero l'erogazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 1. Le predette risorse sono versate dal Ministero, entro dieci giorni dalla richiesta dell'Agenzia, su un apposito conto corrente bancario fruttifero intestato alla medesima Agenzia. 2. L'Agenzia procede alla sottoscrizione delle quote del Fondo, con le modalita' previste dal regolamento del Fondo, dando tempestiva comunicazione al Ministero dell'avvenuta sottoscrizione. 3. Il conto corrente di cui al comma 1 e' aperto presso primaria banca, individuata dall'Agenzia mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remunerativita'. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero. 4. Le risorse trasferite dal Ministero sul conto corrente di cui al comma 1 sono utilizzate dall'Agenzia esclusivamente per versare le quote del Fondo da essa sottoscritte. Il versamento delle quote avviene in funzione dei richiami operati dalla SGR connessi ai fabbisogni del Fondo, relativamente a: a) deliberazione, da parte dei competenti organi della SGR, degli investimenti nelle imprese target di cui all'art. 4; b) liquidazione alla SGR, per la quota di propria pertinenza, della commissione annua di gestione di cui all'art. 7, comma 1; c) pagamento degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal regolamento del medesimo Fondo.
Art. 7 Commissioni 1. Per la gestione del Fondo, alla SGR e' riconosciuta una commissione annua pari al 2% (due per cento). 2. La commissione di gestione di cui al comma 1 e' applicata, per i primi cinque anni a decorrere dalla data dell'unico «closing» del Fondo, ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. A decorrere dal sesto anno dalla data dell'unico «closing» del Fondo, ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, la stessa misura della commissione di gestione e' applicata al valore complessivo del costo degli investimenti, come risultante dall'ultimo rendiconto annuale, al netto delle quote sottoscritte e non ancora richiamate, delle plusvalenze non realizzate e della liquidita' presente nel Fondo. 3. Alla SGR e' altresi' riconosciuta anche una commissione di performance il cui importo e' pari al 10% (dieci percento) della differenza tra il valore finale del Fondo e il valore del patrimonio versato del Fondo, qualora il risultato finale della gestione del Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 4% (quattro per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi gia' ricevuti dai partecipanti.
Art. 8 Monitoraggio e controllo 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno di durata del Fondo, l'Agenzia trasmette al Ministero una dettagliata relazione, che illustra: a) l'attivita' svolta dalla SGR nell'anno di riferimento; b) il numero degli investimenti effettuati dal Fondo e l'ammontare investito; c) le caratteristiche e i principali dati delle operazioni oggetto di investimento; d) l'andamento generale della gestione del Fondo.
Art. 9 Modalita' e termini di restituzione delle risorse al Ministero 1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione del Fondo, l'Agenzia restituisce al Ministero, in un'unica soluzione, l'importo corrispondente alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti, unitamente agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'art. 6, comma 1.
Art. 10 Disposizioni finali 1. Con provvedimento del Ministero possono essere fornite specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2018 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 706