MISE: interventi volti a contrastare la cessazione delle attività o la delocalizzazione produttiva

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, il Decreto 7 maggio 2018 con interventi di sostegno agli investimenti e all’occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva.

Al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell’attività sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attività, anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva, sono assegnati all’Agenzia 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitivita’ FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito Fondo, denominato «Italia Venture III».

 

Fonte: MISE

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 maggio 2018 

Interventi di sostegno agli investimenti e  all'occupazione  volti  a
contrastare   fenomeni   di   cessazione   delle   attivita'   o   di
delocalizzazione produttiva.
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016  che  approva  il
«Piano operativo Imprese e Competitivita' FSC 2014-2020» e ne  affida
la gestione al Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto che il predetto Piano operativo ha l'obiettivo di  rafforzare
e  rilanciare   la   competitivita'   dell'industria   manifatturiera
nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e  gli  investimenti
privati; 
  Visto, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti  e
accesso al  credito»  del  suddetto  Piano  operativo,  che  si  pone
l'obiettivo  di  favorire  lo  sviluppo  produttivo,  tecnologico   e
occupazionale dei diversi sistemi  produttivi  territoriali  presenti
nel Paese, attraverso il  sostegno  a  progetti  di  investimento  ed
eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati
da grandi, medie e piccole imprese, che siano in  grado  di  favorire
l'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di
investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di  aree
soggette  a  crisi  delle  attivita'   produttive,   la   transizione
industriale di comparti produttivi strategici per  la  competitivita'
del Paese verso produzioni a maggiore valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha
istituito una societa' per azioni denominata Sviluppo Italia  S.p.A.,
con  lo  scopo  di   «promuovere   attivita'   produttive,   attrarre
investimenti,   promuovere   iniziative   occupazionali    e    nuova
imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione,  sviluppare
sistemi locali  d'impresa»  e  «dare  supporto  alle  amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla  programmazione
finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla  consulenza  in
materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo  n.  1  del
1999 che prevede la possibilita' per le amministrazioni  centrali  di
stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.; 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che dispone che Sviluppo Italia assume la denominazione  di  «Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa» e demanda al Ministro dello sviluppo economico  l'individuazione
degli  atti  di  gestione  ordinaria  e  straordinaria   dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa e delle sue controllate dirette e indirette, che, ai  fini  della
loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione
ministeriale; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  che   indica   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  Spa  «quale
Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale» (punto 2.1.1); 
  Vista la Comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i  punti
da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato»; 
  Considerato  che  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' azionista  totalitaria
di Invitalia Ventures SGR S.p.A., avente  quale  oggetto  sociale  la
«prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del  risparmio
realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione  di
fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento  delle
relative quote e l'amministrazione dei rapporti con  i  partecipanti,
nonche' la gestione di patrimoni di OICR»; 
  Considerato che Invitalia Ventures SGR S.p.A. e'  autorizzata  alla
prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art.  33
del decreto legislativo del 24 febbraio  1998,  n.  58  e  successive
modificazioni e integrazioni e che la stessa e'  iscritta  al  n.  59
dell'Albo delle  societa'  di  gestione  del  risparmio  sezione  dei
gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativo) di cui all'art. 35,
comma 1 del medesimo decreto; 
  Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che  prevede  uno
stanziamento di euro  200  milioni  per  contrastare  i  fenomeni  di
cessazione  delle  attivita'  e/o  di   delocalizzazione   produttiva
attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione
che  favoriscano  la  transizione  di  grandi  imprese  e   complessi
industriali di rilevante dimensione  caratterizzati  da  gravi  crisi
finanziarie e/o produttive,  ivi  incluse  quelle  insolventi,  verso
nuovi assetti imprenditoriali; 
  Considerato che la ripartizione delle risorse finanziarie del  FSC,
secondo la chiave di riparto che prevede l'attribuzione delle  stesse
in misura pari al 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per
cento in quelle del centro-nord, deve essere definita con riferimento
alla dotazione complessiva del FSC per il periodo 2014 - 2020; 
  Ritenuto di attuare l'intervento previsto dalla  predetta  delibera
CIPE in linea con le normali condizioni di mercato, soddisfacendo  le
condizioni  inerenti  il  «test  dell'operatore  in  un'economia   di
mercato» secondo quanto previsto dalla predetta  Comunicazione  della
Commissione  (2014/C  19/04),  qualificando  l'intervento  come  «non
aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia; 
    b) «Fondo»: il fondo comune di  investimento  mobiliare  di  tipo
chiuso riservato, di cui all'art. 2, comma  1,  istituito  e  gestito
dalla SGR; 
    c) «investimento  in  equity»:  il  conferimento  di  capitale  a
un'impresa, investito direttamente o indirettamente in  contropartita
della proprieta' di una quota corrispondente della medesima impresa; 
    d) «investimento in quasi equity»: il tipo di  finanziamento  che
si colloca tra «equity» e debito e ha un  rischio  piu'  elevato  del
debito di primo rango (senior) e un  rischio  inferiore  rispetto  al
capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo
detiene  si  basa  principalmente  sui  profitti  e   sulle   perdite
dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso  di  cattivo
andamento  dell'impresa.  Gli  investimenti  «quasi  equity»  possono
essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso
il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity  o  come
capitale privilegiato; 
    e) «investitore privato indipendente»: colui  che  non  e'  socio
dell'impresa in cui investe e che,  a  seguito  dell'investimento,  a
prescindere  dall'assetto  proprietario,  sostiene   interamente   il
rischio  relativo  al  proprio   investimento.   Al   momento   della
costituzione di una nuova societa', tutti  gli  investitori  privati,
compresi i fondatori, sono considerati  indipendenti  dalla  medesima
societa'. Tra gli investitori privati rientrano  di  norma  la  Banca
europea per gli  investimenti  (BEI)  e  il  Fondo  europeo  per  gli
investimenti (FEI), quando investono a proprio rischio e con  risorse
proprie, donazioni e fondazioni private, family offices,  e  business
angels, investitori aziendali (corporate), imprese di  assicurazione,
fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni; 
    f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    g) «risultato finale della  gestione  del  fondo»:  il  risultato
finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra
l'ammontare dell'attivo netto  liquidato,  comprensivo  di  eventuali
rimborsi effettuati nel corso della durata del  fondo  e  l'ammontare
del fondo inizialmente sottoscritto e versato; 
    h) «SGR»: Invitalia Ventures SGR S.p.A. 
                               Art. 2 
 
 
           Istituzione di un fondo comune di investimento 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti economici  e  sociali  legati
alla cessazione, da  parte  di  grandi  imprese,  dell'attivita'  sul
territorio   nazionale,   anche   in   connessione   a   scelte    di
delocalizzazione  produttiva  in  altri  Paesi  e  di  rilanciare  le
medesime  attivita',  anche  mediante  processi  di   conversione   o
riqualificazione  produttiva,   sono   assegnati   all'Agenzia   euro
200.000.000,00, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e
Competitivita' FSC 2014-2020»,  per  la  costituzione,  unitamente  a
eventuali ulteriori  risorse  finanziarie  proprie,  di  un  apposito
Fondo, denominato «Italia Venture III». 
  2. Le quote del  Fondo,  oltre  che  dall'Agenzia,  possono  essere
sottoscritte, per  un  ammontare  complessivo  non  superiore  al  50
percento della dotazione finanziaria del Fondo, anche da  investitori
istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati
dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente. 
  3. L'importo complessivo  massimo  del  Fondo  viene  definito  nel
regolamento di cui all'art. 5. 
  4. Il Fondo e' istituito dalla SGR  e  dalla  medesima  gestito  in
piena indipendenza, secondo  una  logica  prettamente  commerciale  e
orientata al profitto. 
  5. Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti
della SGR e'  assicurata  la  presenza  di  comprovate  competenze  e
professionalita'. 
  6. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a  decorrere  dalla
data di chiusura della fase di sottoscrizione,  con  scadenza  al  31
dicembre successivo al compimento del decimo anno. La  SGR  puo',  in
coerenza con la normativa in materia di esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione finanziaria, deliberare una  eventuale  proroga,  non
superiore a  tre  anni,  della  durata  del  Fondo  medesimo  per  il
completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. 
                               Art. 3 
 
 
                  Modalita' di intervento del Fondo 
 
  1. Il Fondo opera investendo nelle operazioni  finanziarie  di  cui
all'art. 4, comma 1, mediante investimenti in equity e quasi  equity,
compresi i prestiti,  i  leasing,  il  rilascio  di  garanzie  o  una
combinazione di strumenti a favore delle imprese target. 
  2.  Il  Fondo   investe   nelle   imprese   target   unitamente   e
contestualmente  a  investitori  privati  indipendenti.  Le   risorse
apportate da investitori privati indipendenti  devono  essere  almeno
pari al  30  percento  dell'importo  investito.  Tale  condizione  e'
verificata nei seguenti casi: 
    a) mediante la sottoscrizione da  parte  di  investitori  privati
indipendenti di quote del Fondo per un valore almeno pari al  30  per
cento del suo ammontare totale; 
    b) mediante il coinvestimento da  parte  di  investitori  privati
indipendenti nelle singole operazioni effettuate dal  Fondo,  per  un
importo almeno pari al 30 per cento dell'investimento  nella  singola
operazione; 
    c)  mediante  una  combinazione  delle  modalita'  indicate  alle
lettere a) e  b),  tale  da  garantire  che  le  risorse  finanziarie
complessivamente impiegate nella singola operazione  siano  apportate
per almeno il 30 percento da investitori privati indipendenti. 
  3. Gli investitori privati indipendenti di  cui  al  comma  2  sono
individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente. 
  4. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti investono  nelle
imprese target alle medesime condizioni. 
                               Art. 4 
 
 
              Tipologia di operazioni e imprese target 
 
  1. Il Fondo investe, con le modalita'  di  cui  all'art.  3,  nelle
imprese di cui al comma 2  per  sostenere  progetti  di  rilancio  di
attivita' e di asset di grandi imprese  e  complessi  industriali  di
grandi dimensioni interessati  da  crisi  finanziarie  e  produttive,
anche  in  conseguenza  di  cessazione   delle   attivita'   e/o   di
delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la  finalita'  di  un
loro ricollocamento  sul  mercato  e  del  mantenimento  dei  livelli
occupazionali preesistenti. 
  2. Le imprese oggetto dell'intervento del Fondo devono: 
    a) avere un organico pari almeno a 250 dipendenti; 
    b) operare nel  settore  manifatturiero  o  in  servizi  ad  esso
collegati. 
                               Art. 5 
 
 
                        Regolamento del Fondo 
 
  1. L'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, trasmette al Ministero lo schema di regolamento del
Fondo, predisposto dalla SGR. 
  2. Il Ministero, entro venti giorni dalla trasmissione  di  cui  al
comma 1, valutata la conformita' dello  schema  di  regolamento  alle
finalita' dell'intervento, comunica all'Agenzia il proprio nulla osta
all'invio alla Banca d'Italia del regolamento del Fondo approvato dai
competenti organi della SGR. 
  3.  L'Agenzia  comunica  tempestivamente  al  Ministero  l'avvenuto
perfezionamento dell'iter presso la Banca d'Italia 
                               Art. 6 
 
 
                Modalita' e termini di trasferimento 
                       delle risorse al Fondo 
 
  1. Successivamente al perfezionamento dell'iter di cui all'art.  5,
comma 3, l'Agenzia richiede al Ministero l'erogazione  delle  risorse
di cui all'art. 2, comma 1. Le  predette  risorse  sono  versate  dal
Ministero, entro dieci giorni dalla  richiesta  dell'Agenzia,  su  un
apposito conto corrente bancario fruttifero intestato  alla  medesima
Agenzia. 
  2. L'Agenzia procede alla sottoscrizione delle quote del Fondo, con
le modalita' previste dal regolamento  del  Fondo,  dando  tempestiva
comunicazione al Ministero dell'avvenuta sottoscrizione. 
  3. Il conto corrente di cui al comma 1 e'  aperto  presso  primaria
banca, individuata dall'Agenzia mediante selezione comparativa idonea
a garantire le migliori condizioni di remunerativita'. Gli  interessi
maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti  sul  predetto  conto
corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero. 
  4. Le risorse trasferite dal Ministero sul conto corrente di cui al
comma 1 sono utilizzate dall'Agenzia esclusivamente  per  versare  le
quote del Fondo da  essa  sottoscritte.  Il  versamento  delle  quote
avviene in funzione  dei  richiami  operati  dalla  SGR  connessi  ai
fabbisogni del Fondo, relativamente a: 
    a) deliberazione, da parte dei competenti organi della SGR, degli
investimenti nelle imprese target di cui all'art. 4; 
    b) liquidazione alla SGR, per la  quota  di  propria  pertinenza,
della commissione annua di gestione di cui all'art. 7, comma 1; 
    c) pagamento degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal
regolamento del medesimo Fondo. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
  1. Per  la  gestione  del  Fondo,  alla  SGR  e'  riconosciuta  una
commissione annua pari al 2% (due per cento). 
  2. La commissione di gestione di cui al comma 1 e' applicata, per i
primi cinque anni a decorrere dalla  data  dell'unico  «closing»  del
Fondo, ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, al  valore
nominale del capitale  sottoscritto  dai  partecipanti  al  Fondo.  A
decorrere dal sesto anno dalla data dell'unico «closing»  del  Fondo,
ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, la stessa  misura
della commissione di gestione e' applicata al valore complessivo  del
costo degli  investimenti,  come  risultante  dall'ultimo  rendiconto
annuale, al netto delle quote sottoscritte e non  ancora  richiamate,
delle plusvalenze non realizzate  e  della  liquidita'  presente  nel
Fondo. 
  3. Alla SGR e'  altresi'  riconosciuta  anche  una  commissione  di
performance il cui importo e' pari  al  10%  (dieci  percento)  della
differenza tra il valore finale del Fondo e il valore del  patrimonio
versato del Fondo, qualora il risultato  finale  della  gestione  del
Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 4% (quattro  per  cento)
annuo composto applicato all'ammontare  versato  del  patrimonio  del
Fondo, al netto delle commissioni di  sovrapprezzo  e  tenendo  conto
delle effettive date dei  versamenti  effettuati  e  degli  eventuali
rimborsi gia' ricevuti dai partecipanti. 
                               Art. 8 
 
 
                      Monitoraggio e controllo 
 
  1. Entro il  30  aprile  di  ciascun  anno  di  durata  del  Fondo,
l'Agenzia trasmette  al  Ministero  una  dettagliata  relazione,  che
illustra: 
    a) l'attivita' svolta dalla SGR nell'anno di riferimento; 
    b)  il  numero  degli  investimenti  effettuati   dal   Fondo   e
l'ammontare investito; 
    c) le  caratteristiche  e  i  principali  dati  delle  operazioni
oggetto di investimento; 
    d) l'andamento generale della gestione del Fondo. 
                               Art. 9 
 
 
          Modalita' e termini di restituzione delle risorse 
                            al Ministero 
 
  1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  liquidazione  del  Fondo,
l'Agenzia restituisce al Ministero, in un'unica soluzione,  l'importo
corrispondente alla ripartizione tra i  partecipanti  e  la  SGR  dei
proventi  e  del  risultato  netto  della  gestione  derivanti  dallo
smobilizzo degli investimenti, unitamente agli interessi maturati sul
conto corrente di cui all'art. 6, comma 1. 
                               Art. 10 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Con  provvedimento  del  Ministero   possono   essere   fornite
specificazioni  o  chiarimenti   in   merito   ai   contenuti   delle
disposizioni di cui al presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 706 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su