MISE: COVID-19 – contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, il Decreto 23 dicembre 2021, con i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

 

 

Fonte: MISE

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2021 

Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 43-bis che prevede, al fine di mitigare la  crisi
economica  derivante  dall'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,
l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti  nei
servizi di ristorazione collettiva, nel limite di  spesa  complessivo
di 100 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto il comma 2 del citato  art.  43-bis,  che  prevede  che,  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabiliti i criteri e  le
modalita' di attuazione dello stesso art. 43-bis, anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo e  tenendo  in
considerazione il costo del lavoro; 
  Visto, altresi', il comma  4  dell'art.  43-bis,  che  dispone  che
l'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  predetto  articolo  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176   e,   in
particolare, l'art. 10-bis,  che  dispone  che  «I  contributi  e  le
indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale  a  seguito
dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  diversi  da   quelli
esistenti prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione,  nonche'
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L  352  del  24  dicembre  2013,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR),  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dal comma 2, dell'art. 43-bis, del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73,  adottando  il  presente  decreto,  fermo  restando  che
l'efficacia  dell'intervento  resta  subordinata   all'autorizzazione
della Commissione europea  rilasciata  in  esito  alla  procedura  di
notifica ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge 25 maggio 2021»:  il  decreto-legge  25  maggio
2021,  n.  73  recante  «Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106; 
    b) «Quadro temporaneo degli  aiuti  COVID-19»:  la  comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013,   e
successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    d) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e  successive
modifiche e integrazioni, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    e) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole
imprese secondo  la  classificazione  contenuta  nell'allegato  I  al
regolamento di esenzione; 
    f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modifiche e integrazioni. 
                               Art. 2 
 
                      Finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 43-bis, comma 2 del
decreto-legge 25 maggio 2021, stabilisce i criteri e le modalita' per
l'erogazione dei contributi alle  imprese  operanti  nei  servizi  di
ristorazione collettiva previsti dal medesimo art. 43-bis,  fornendo,
a tal fine, le necessarie disposizioni relative alla definizione  dei
soggetti beneficiari dell'intervento, alla tipologia e  all'ammontare
dell'aiuto concedibile  e  alle  relative  modalita'  di  erogazione,
assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo
del lavoro sostenuto dalle imprese interessate. 
                               Art. 3 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Ai sensi dell'art. 43-bis, comma 1, del decreto-legge 25  maggio
2021, le risorse finanziarie disponibili  per  la  concessione  degli
aiuti di cui al presente decreto  sono  pari  a  euro  100.000.000,00
(centomilioni/00) per l'anno 2021. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al  comma  1  sono  versate  sulla
contabilita' speciale n. 1778,  rubricata  «Agenzia  delle  entrate -
fondi di bilancio» e  sono  utilizzate  dalla  medesima  Agenzia  per
l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto. 
                               Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al  presente  decreto  le
imprese operanti  nei  servizi  della  ristorazione  collettiva  che,
nell'anno  2020,  hanno  subito  una  riduzione  del  fatturato   non
inferiore al 15 (quindici) per cento rispetto al fatturato del  2019.
Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui
all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai  periodi
d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso  dell'anno
2019, la riduzione  del  fatturato,  nella  medesima  misura  del  15
(quindici) per cento, e' rapportata al periodo di attivita' del  2019
decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle
imprese, prendendo in  considerazione  il  fatturato  registrato  nel
predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo
del 2020, secondo quanto specificato  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 6, comma 3. 
  2. Per imprese operanti nei servizi della ristorazione  collettiva,
ai fini del presente decreto, si intendono le  imprese  che  svolgono
servizi di ristorazione definiti da un contratto con un  committente,
pubblico o privato,  per  la  ristorazione  non  occasionale  di  una
comunita' delimitata e definita,  quale,  a  titolo  esemplificativo,
ristorazione per  scuole,  uffici,  universita',  caserme,  strutture
ospedaliere,  assistenziali,  socio-sanitarie  e  detentive,  la  cui
attivita', come comunicata con il modello AA7/AA9  all'Agenzia  delle
entrate ai sensi  dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre  1972,  n.  633,  e'  individuata  da  uno  dei
seguenti codici ATECO 2007: 
    a) 56.29.10 «Mense»; 
    b) 56.29.20 «Catering continuativo su base contrattuale». 
  3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui all'art. 6, devono: 
    a) risultare regolarmente costituite,  iscritte  e  «attive»  nel
registro delle imprese; 
    b)  avere  sede  legale  o  operativa  ubicata   sul   territorio
nazionale; 
    c) presentare un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per
almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i  contratti
di cui al comma 2; 
    d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    e) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da
definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di
esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e
piccole imprese, purche' risulti  rispettato  quanto  previsto  dalla
lettera d) e a condizione che  le  imprese  interessate  non  abbiano
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 
  4. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative. 
                               Art. 5 
 
        Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia 
                    di aiuti di Stato applicabile 
 
  1.  L'aiuto  di  cui  al  presente  decreto  assume  la  forma  del
contributo a fondo perduto  ed  e'  riconosciuto,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 3, ai sensi e  nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni  previsti  dalla  sezione  3.1  del  Quadro
temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente  al  periodo
di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del  regolamento  de
minimis. 
  2. L'ammontare del contributo e' determinato con  le  modalita'  di
cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in funzione del  numero  di
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del
31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei  massimali  di  aiuto
previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai
sensi del comma 1. Sono,  a  tal  fine,  presi  in  considerazione  i
lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo  determinato  o
indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione  retributiva
e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019. 
  3. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso
al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6,  comma
3, le risorse finanziarie di cui all'art. 3  sono  ripartite  tra  le
imprese richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, con
le seguenti modalita': 
    a) le risorse finanziarie di cui all'art.  3  sono  ripartite  in
ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili  fino  al
raggiungimento  di  un  importo  del  contributo  di  euro  10.000,00
(diecimila/00); 
    b) le  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  3  che  residuano
dall'assegnazione di cui alla precedente lettera  a)  sono  ripartite
tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto
tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma
del numero di lavoratori dipendenti di tutte le  imprese  richiedenti
ammissibili. 
  4. Resta fermo che, con riferimento  a  ciascuna  impresa  istante,
l'importo del contributo  di  cui  al  comma  3  e'  ridotto  qualora
necessario al fine  di  garantire  il  rispetto  della  normativa  in
materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 1. 
  5. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione  del  valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446. 
                               Art. 6 
 
                  Procedura di accesso e modalita' 
                    di erogazione del contributo 
 
  1. Per ottenere  il  contributo  di  cui  all'art.  5,  le  imprese
interessate presentano, esclusivamente in via telematica,  un'istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 4. Ogni impresa interessata puo' presentare
una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente decreto. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere  presentata,  per  conto
dell'impresa interessata, anche da un intermediario di  cui  all'art.
3, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio
1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale  dell'Agenzia
delle entrate. 
  3. Le modalita' di effettuazione dell'istanza di cui al comma 1, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa  e
ogni altro elemento necessario all'attuazione del presente intervento
sono definiti con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresi',  gli
elementi da dichiarare nell'istanza, anche ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  al  fine  del
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla  disciplina  in
materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 1. 
  4. Il contributo di cui  all'art.  5  e'  corrisposto  dall'Agenzia
delle entrate mediante  accreditamento  diretto  sul  conto  corrente
bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza  di  cui  al
comma 1. 
                               Art. 7 
 
               Controlli e restituzione del contributo 
 
  1. Con il medesimo provvedimento di cui all'art. 6, comma  3,  sono
definite le attivita' di controllo degli aiuti concessi ai sensi  del
presente decreto, nonche' le modalita' di restituzione del contributo
erogato, in tutto o in parte, non spettante,  ivi  inclusi  eventuali
interessi dovuti e sanzioni. 
                               Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto  e'
subordinata alla notifica alla  Commissione  europea  del  regime  di
aiuti e alla  successiva  approvazione  da  parte  della  Commissione
medesima. La registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'art. 52,  comma  6,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni  e  integrazioni  e'
effettuata dal Ministero dello sviluppo  economico.  L'Agenzia  delle
entrate provvede alla  registrazione  degli  aiuti  individuali,  nel
medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 31 maggio 2017, n. 115. 
  2. I soggetti beneficiari dei contributi di  cui  presente  decreto
sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.  124
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   agli   obblighi   di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 
  3. Con il provvedimento di cui all'art. 6,  comma  3,  e'  definito
l'elenco degli oneri informativi per i cittadini  e  per  le  imprese
previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7,  commi  1  e  2,
della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
  4. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2021 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Giorgetti         
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 134
La Redazione

Autore: La Redazione

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