MISE: concessione di contributi a fondo perduto a favore delle PMI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2017, il Decreto 17 luglio 2017 con la concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, a favore delle PMI.

Le risorse finanziarie all’attuazione dell’intervento ammontano a euro 20.000.000,00.

Il decreto disciplina la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l’acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle societa’ di temporary export management attraverso la messa a disposizione di uno o più TEM e finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione dei soggetti beneficiari, attraverso attività di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in stato di attività e risultare iscritte al registro delle imprese;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

d) avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso; il possesso di tale requisito non è richiesto per le start-up innovative;

e) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de minimis» che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento del massimale di cui all’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento de minimis;

f) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi all’art. 1 del Regolamento de minimis;

g) non aver ricevuto, per le spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, concessi per le medesime spese, inclusi quelli attribuiti sulla base del Regolamento de minimis;

h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni le PMI riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete; in tal caso il possesso del requisito previsto alla  lettera d), può essere accertato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle suddette PMI.

 

Fonte: MISE

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2017 

Concessione di contributi a fondo perduto  in  forma  di  voucher,  a
favore delle PMI.
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  99  del  30  aprile  1998,  recante  le
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive», e in particolare l'art. 30, che  prevede
l'adozione di un Piano di promozione straordinaria del Made in  Italy
(di seguito Piano) e per l'attrazione degli investimenti in Italia; 
  Visto il comma 2, lettera i) e il comma 4 del predetto art.  30,  i
quali prevedono interventi finalizzati al rafforzamento organizzativo
delle start up nonche' delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,  in
particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto  in
forma di voucher destinati, nel  rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  sugli  aiuti  «de  minimis»,  all'acquisizione  di  figure
professionali specializzate nei processi  di  internazionalizzazione,
sulla base di quanto previsto a seguito dell'emanazione di un decreto
del  Ministero  dello  sviluppo   economico   recante   i   requisiti
soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione  dei  voucher
dianzi richiamati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 marzo
2015, registrato dalla Corte dei conti il 30 marzo 2015 con n.  1018,
che,  d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale e il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, attua il Piano triennale; 
  Vista la legge dell'11 dicembre 2016, n.  232  (Legge  di  bilancio
2017), che per l'anno 2017 ha stanziato 150 milioni di  euro  per  la
realizzazione del Piano; 
  Visto il decreto interministeriale del 13 aprile  2017,  registrato
dalla Corte dei conti il 31 maggio 2017, fg. 558, che, nel  ripartire
lo stanziamento sopra richiamato, assegna  euro  20.000.000,00,  come
previsto dal Piano, alla concessione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher, finalizzati al  rafforzamento  organizzativo  delle
start up nonche'  delle  piccole  e  medie  imprese,  rinviandone  la
disciplina attuativa ad un  successivo  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione delle  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti  l'obiettivo
«Investimenti a favore  della  crescita  e  dell'occupazione»  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione  europea  agli   aiuti   di
importanza minore «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del
24 dicembre 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico» e,  in  particolare,  l'art.  16,
comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per  gli
incentivi alle imprese l'«esercizio delle funzioni  di  autorita'  di
gestione  dei  programmi  operativi  nazionali  finanziati   con   il
contributo  dei  Fondi  strutturali  europei  nella  titolarita'  del
Ministero»; 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato  per  l'Italia,   adottato   con
decisione della Commissione  europea  C(2014)  8021  finale,  del  29
ottobre 2014; 
  Visto il Programma operativo  nazionale  Imprese  e  competitivita'
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 finale del 23 giugno  2015,  successivamente  modificato
con decisione C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015; 
  Visto, in particolare, l'Asse III - Competitivita'  PMI,  Priorita'
di investimento: 3b  -  Sviluppare  e  realizzare  nuovi  modelli  di
attivita'  per  le  piccole  e  medie  imprese,  in  particolare  per
l'internazionalizzazione  -  Azione  3.4.1  «Progetti  di  promozione
dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale»; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma
operativo  nazionale  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020   FESR,
approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura  scritta  il  16
dicembre 2015; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  15  maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015, n. 140,
recante disposizioni per la concessione di contributi a fondo perduto
in  forma  di  voucher  finalizzati   all'acquisizione   di   servizi
consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle
start-up nonche' delle micro, piccole e medie imprese; 
  Visto il  decreto  del  direttore  generale  per  le  politiche  di
internazionalizzazione e la promozione degli  scambi  del  23  giugno
2015, recante  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
assegnazione  del  «voucher   internazionalizzazione»,   nonche'   le
modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni; 
  Visto il  decreto  del  direttore  generale  per  le  politiche  di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 1°  settembre
2015, riportante  l'elenco  delle  societa'  fornitrici  abilitate  a
fornire  i  servizi   per   l'internazionalizzazione   alle   imprese
beneficiarie del voucher di cui al decreto ministeriale del 15 maggio
2015; 
  Visti gli elenchi riportanti le societa' beneficiarie del  suddetto
voucher di cui al decreto del direttore generale per le politiche  di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi del  16  novembre
2015 e ai decreti dirigenziali della Divisione  V  -  Partenariati  e
strumenti finanziari  per  l'internazionalizzazione  del  25  gennaio
2016, 15 febbraio 2016 e 20 maggio 2016; 
  Visto il decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante le  modalita'  da
adottare per tener conto del  rating  di  legalita'  attribuito  alle
imprese ai fini della concessione di  finanziamenti  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 5-ter,  comma  1,
del decreto-legge n. 1 del 2012; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221 e successive modificazioni  e  integrazioni  e,  in  particolare,
l'art. 25, che disciplina  le  imprese  aventi  natura  di  «start-up
innovativa»; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni,  della  legge  24  marzo  2015,  n.  33  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  4,  che
disciplina le imprese aventi natura di «PMI innovativa»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  a) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico; 
  b)   «DGPIPS»:   Direzione   generale   per   le    politiche    di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero; 
  c) «Regolamento  GBER»:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; 
  d) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione  del  18  dicembre  2013,  recante  la   disciplina   per
l'applicazione  degli  articoli  107   e   108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  L  352/1  del  24
dicembre 2013; 
  e)  «PON  I  &  C»:  Programma  operativo  nazionale   «Impresa   e
competitivita'»  2014-2020  FESR  -  Asse  III  «Competitivita'  PMI»
Priorita' di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli
di attivita' per le PMI, in particolare per  l'internazionalizzazione
- Azione  3.4.1  «Progetti  di  promozione  dell'export  destinati  a
imprese e loro forme aggregate individuate  su  base  territoriale  o
settoriale»; 
  f) «TEM»: figura  professionale  specializzata  nell'erogazione  di
servizi   volti   a   facilitare   e   sostenere   i   processi    di
internazionalizzazione d'impresa; 
  g) «PMI»: impresa/e di dimensione micro, piccola e media, per  come
definita/e all'allegato n. 1 del Regolamento GBER e nel  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005,  n.
238; 
  h) «contratto di rete»:  contratto  sottoscritto  tra  due  o  piu'
soggetti imprenditoriali, ai sensi dell'art. 3,  comma  4-quater  del
decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.; 
  i) «soggetto/i proponente/i»:  PMI  ovvero  aggregazione/i  di  PMI
costituita/e attraverso la stipula  di  un  contratto  di  rete,  che
presentano istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul presente
decreto; 
  j) «soggetti/o beneficiari/o»:  soggetti/o  proponenti/e  ammessi/o
alle agevolazioni a valere sul presente decreto; 
  k) «societa' di temporary export management»: societa' di  capitali
accreditate  a  fornire,  per  il  tramite  dei   TEM,   servizi   di
accompagnamento ai processi di  internazionalizzazione  d'impresa  ai
soggetti beneficiari del presente intervento agevolativo; 
  l)  «regioni  meno  sviluppate»:  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Puglia, e Sicilia; 
  m) «elenchi beneficiari»: elenchi di cui  al  decreto  direttoriale
del 16 novembre 2015, nonche' ai decreti dirigenziali del 25  gennaio
2016, 15 febbraio 2016 e  20  maggio  2016,  riportanti  le  societa'
beneficiarie delle agevolazioni di cui  al  decreto  ministeriale  15
maggio 2015; 
  n)  «start-up  innovative»:  imprese  definite  all'art.   25   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  ed  iscritte  nella  sezione
speciale del registro delle imprese di cui al comma  8  del  suddetto
art. 25; 
  o) «PMI innovative»: imprese definite all'art. 4 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, ed iscritte nella sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 2 del suddetto art. 4; 
  p)  «rating  di  legalita'»:  certificazione   istituita   con   il
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui  modalita'  di  attribuzione
alle imprese  sono  disciplinate  dalla  delibera  n.  24075  del  14
novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza. 
                               Art. 2 
           Risorse finanziarie e gestione dell'intervento 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui al decreto  interministeriale  del
13 aprile 2017 destinate all'attuazione  dell'intervento  di  cui  al
presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00. 
  2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 e'  incrementata  con
ulteriori euro 18.000.000,00 a valere  sulle  risorse  del  PON  I&C,
ripartiti sulla  base  dell'effettivo  utilizzo  in  tre  annualita',
ciascuna  di  importo  pari  a  euro   6.000.000,00,   da   destinare
esclusivamente  agli  interventi  finanziati   nelle   regioni   meno
sviluppate. 
  3. Con successivi provvedimenti della Direzione  generale  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero, in  qualita'  di  autorita'  di
gestione del PON I&C, si provvede alla definizione degli atti e delle
procedure  attuative  di  gestione  e  trasferimento  delle   risorse
finanziarie di cui al comma 2,  in  coerenza  con  le  procedure  del
sistema di gestione e controllo del PON I&C. 
  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2  sono  a  carico  della
contabilita' speciale n. 1726 «Interventi Aree Depresse». 
  5. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui ai commi 1  e  2,
sono previste tre riserve finanziarie: 
  a) una quota pari al 3% delle risorse  finanziarie  disponibili  e'
destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti  proponenti
che, al momento della presentazione della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni, sono in possesso del rating di legalita'; 
  b) una quota pari  al  10%  e'  destinata  alla  concessione  delle
agevolazioni alle PMI  che,  al  momento  della  presentazione  della
domanda di  accesso  alle  agevolazioni,  risultano  essere  start-up
innovative ovvero PMI innovative; 
  c) una quota pari  al  60%  e'  destinata  alla  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). 
  6.  Per  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi   riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  e  il
controllo delle agevolazioni, la DGPIPS puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione e  come  previsto  all'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in  house,  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita  gara,
secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita'  di  gestione
sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel  limite  del
7% del loro ammontare. 
                               Art. 3
                      Finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente decreto disciplina la concessione  di  contributi  a
fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della
sottoscrizione di un apposito contratto di servizio,  di  prestazioni
consulenziali, erogate esclusivamente  dalle  societa'  di  temporary
export management attraverso la messa a disposizione di  uno  o  piu'
TEM e finalizzate a sostenere i  processi  di  internazionalizzazione
dei soggetti beneficiari, attraverso attivita' di analisi e  ricerche
di mercato, di individuazione e acquisizione  di  nuovi  clienti,  di
assistenza  legale,  organizzativa,  contrattuale  e  fiscale  e   di
trasferimento   di   competenze   specialistiche   in   materia    di
internazionalizzazione d'impresa. 
  2. Con i successivi provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1,  sono
specificati i servizi  consulenziali  oggetto  del  contratto  tra  i
soggetti beneficiari e le societa' di temporary export management. 
                               Art. 4 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a) essere in stato di attivita' e risultare  iscritte  al  registro
delle imprese; 
  b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria  e
non essere sottoposte  a  procedure  concorsuali,  quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria; 
  c)  risultare  in  regola  con   il   versamento   dei   contributi
previdenziali; 
  d) avere conseguito un importo dei ricavi  delle  vendite  e  delle
prestazioni pari almeno a euro 500.000,  con  riferimento  all'ultimo
esercizio contabile chiuso; il possesso  di  tale  requisito  non  e'
richiesto per le start-up innovative; 
  e) non aver beneficiato di un  importo  complessivo  di  aiuti  «de
minimis» che, unitamente all'importo delle  agevolazioni  concesse  a
valere sul presente decreto, determini il superamento  del  massimale
di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento de minimis; 
  f) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi all'art.
1 del Regolamento de minimis; 
  g) non aver ricevuto,  per  le  spese  oggetto  delle  agevolazioni
concesse a valere sul presente decreto, altri contributi pubblici che
si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai
sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno,  concessi  per
le  medesime  spese,  inclusi  quelli  attribuiti  sulla   base   del
Regolamento de minimis; 
  h) non  essere  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  2.  Possono  inoltre  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto, le PMI, in possesso dei requisiti di cui  al  comma
1, riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di  rete;  in
tal caso il possesso del requisito previsto al comma 1,  lettera  d),
puo' essere accertato con riferimento alla  somma  dei  ricavi  delle
vendite e delle prestazioni delle suddette PMI. 
                               Art. 5 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, nell'ambito  del  Regolamento  de
minimis, sotto forma di: 
  a) contributi  «voucher  early  stage»,  di  importo  pari  a  euro
10.000,00, a fronte di un contratto di servizio con  la  societa'  di
temporary  export  management  di  importo  almeno  pari,  al   netto
dell'IVA, ad euro 13.000,00; 
  b) contributi «voucher advanced stage»,  di  importo  pari  a  euro
15.000,00, a fronte di un contratto di servizio con  la  societa'  di
temporary  export  management  di  importo  almeno  pari,  al   netto
dell'IVA, ad euro 25.000,00. 
  2. Con  riferimento  al  «voucher  early  stage»,  per  i  soggetti
proponenti  gia'   assegnatari,   come   risultante   dagli   elenchi
beneficiari, delle agevolazioni di cui  al  decreto  direttoriale  23
giugno 2015, l'importo del voucher e' pari  a  euro  8.000,00,  fermo
restando l'importo minimo del contratto di cui al  comma  1,  lettera
a). 
  3. Al fine di assicurare un  piu'  efficace  sostegno  ai  soggetti
proponenti del «voucher advanced stage», e' prevista la  possibilita'
di richiedere un  contributo  aggiuntivo,  di  importo  pari  a  euro
15.000,00, il cui ottenimento e' subordinato alla presentazione di un
progetto di  internazionalizzazione,  da  realizzarsi  anche  con  il
concorso del TEM messo a disposizione  dalla  societa'  di  temporary
export management, in grado di produrre ricadute positive sui  volumi
di vendita all'estero; le modalita' e le condizioni di concessione ed
erogazione del suddetto contributo aggiuntivo  sono  definite  con  i
successivi provvedimenti direttoriali di cui all'art. 8, comma 1. 
  4. In sede di presentazione delle istanze di agevolazione,  ciascun
soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda, optando per una
delle tipologie di voucher di cui al comma 1. 
                               Art. 6 
        Elenco delle societa' di temporary export management 
 
  1.  Con  decreto  del  direttore  generale  per  le  politiche   di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi e' istituito,  in
sostituzione di quanto disposto  con  analogo  provvedimento  del  1°
settembre  2015,  l'elenco  delle  societa'   di   temporary   export
management, con le modalita' e sulla base dei requisiti  previsti  ai
commi successivi. 
  2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco  di  cui  al
comma 1  le  societa'  che,  al  momento  della  presentazione  della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) essere attive e risultare iscritte al registro delle imprese; 
  b) essere costituite nella forma di societa' di capitali ovvero  di
consorzi tra imprese; 
  c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria  e
non essere sottoposte  a  procedure  concorsuali,  quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria; 
  d)  risultare  in  regola  con   il   versamento   dei   contributi
previdenziali; 
  e)  aver  svolto  con  esito  positivo  e  attraverso  la  messa  a
disposizione di TEM, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino  alla  data
di  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  all'elenco   delle
societa'  di  temporary  export  management,  almeno  8  progetti  di
supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa; il  possesso
di tale requisito non e' richiesto per le societa' di  servizi  delle
associazioni imprenditoriali rappresentative ai  sensi  dell'art.  4,
della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
  3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco,  oltre  ai
requisiti di cui al  comma  2,  e'  necessario  che  sia  riscontrata
l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate all'art. 80 del
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 
  4. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  istanze  di
iscrizione all'elenco  di  cui  al  comma  1,  sono  definiti  con  i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 
  5. L'elenco delle societa' di temporary export management  riporta,
a partire dalla seconda edizione di cui ai provvedimenti direttoriali
previsti all'art. 8, comma 1, l'assegnazione delle medesime a  classi
di risultato, determinate sulla base del rapporto tra  il  numero  di
voucher correttamente rendicontati  e  il  numero  dei  contratti  di
servizio sottoscritti, tenuto anche conto della diversa tipologia  di
voucher di cui all'art. 5, comma 1.  I  criteri  e  le  modalita'  di
individuazione delle suddette classi di  risultato  sono  specificati
con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 
                               Art. 7 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili ai contributi di cui  al  presente  decreto  le
spese relative ai servizi di affiancamento all'internazionalizzazione
erogati da una delle societa' di temporary export management  per  il
tramite della figura  professionale  del  TEM  e  per  effetto  della
sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, la  cui  stipula
deve essere successiva alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art.
6. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  della  spesa,  il  contratto  di
servizio di cui al comma 1 deve risultare conforme a quanto stabilito
dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 
                               Art. 8 
       Presentazione domande e concessione delle agevolazioni 
 
  1.  Le  domande  di  ammissione  alle  agevolazioni  devono  essere
presentate  secondo  le  modalita'  e  nei  termini   stabiliti   con
successivi  decreti  del  direttore  generale  per  le  politiche  di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi. 
  2. Il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni secondo
l'ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei
limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve  di  cui
all'art. 2, comma 5, nonche' della completezza della domanda e  della
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4. 
  3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di  insussistenza
dei requisiti di ammissibilita' di  cui  all'art.  4,  si  procede  a
comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  4. Le agevolazioni sono concesse entro sessanta giorni dal  termine
ultimo per la presentazione delle domande di  agevolazione  stabilito
con i successivi provvedimenti di cui al comma 1. 
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data   di   concessione   delle
agevolazioni, i  soggetti  beneficiari  sono  tenuti  a  trasmettere,
secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al comma  1  e
pena la  decadenza  dalle  agevolazioni,  il  contratto  di  servizio
stipulato con una  delle  societa'  di  temporary  export  management
presenti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1. 
                               Art. 9 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate in  un'unica  soluzione,  a  fronte
della presentazione di titoli  di  spesa  quietanzati  e  secondo  le
modalita' previste dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 
  2. Ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni,  entro  sessanta
giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, fatta
salva la completezza della stessa ovvero i maggiori termini correlati
alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali
e tenuto  conto  di  quanto  previsto  all'art.  132  del  reg.  (UE)
1303/2013, si provvede a: 
  a) verificare la regolarita' e la completezza della  documentazione
presentata; 
  b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del  soggetto
beneficiario; 
  c)  riscontrare  la  coerenza  tra  la  documentazione   di   spesa
presentata e il contratto di servizio trasmesso ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 8, comma 5; 
  d) in caso di concessione del contributo aggiuntivo di cui all'art.
5, comma 3,  verificare  il  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al
medesimo comma 3. 
                               Art. 10 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto  degli  obblighi  gia'
previsti nel presente decreto, sono tenuti a: 
  a) consentire  e  favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero, anche ai sensi dell'art. 125 del reg. (UE)  1303/2013,
nonche' da organismi statali o sovrastatali  competenti  in  materia,
anche mediante sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato  di
avanzamento delle attivita' oggetto di concessione del voucher  e  le
condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio; 
  b) corrispondere a tutte  le  richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio  e  la  valutazione  degli  effetti  delle
agevolazioni concesse; 
  c) garantire, anche ai  sensi  di  quanto  previsto  all'art.  125,
paragrafo 4, lettera b), del  regolamento  (UE)  1303/2013,  che  sia
mantenuto  un  sistema  di  contabilita'   separata   o   un'adeguata
codificazione contabile atta a tenere separate tutte  le  transazioni
relative ai pagamenti alla societa' di temporary export management; 
  d) tenere a disposizione, in  occasione  delle  verifiche  disposte
dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore
a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art.
8,  comma  4,  tutta  la   documentazione   contabile,   tecnica   ed
amministrativa inerente alla  concessione  delle  agevolazioni  e  ai
servizi fruiti tramite le stesse; 
  e) conservare i predetti documenti giustificativi  sotto  forma  di
originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma  di  copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese
le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o  i  documenti
esistenti esclusivamente in versione elettronica; 
  f) soddisfare gli standard di sicurezza  accettati  per  i  sistemi
informatici  utilizzati,  laddove  i  documenti   siano   disponibili
esclusivamente in formato elettronico,  garantendo  che  i  documenti
conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini
dell'attivita' di audit; 
  g) aderire a tutte le  forme  di  informazione  e  pubblicizzazione
dell'intervento, con le modalita' allo scopo individuate,  anche  con
successivo provvedimento, dal Ministero, con particolare riferimento,
per quanto attiene alle agevolazioni concesse a valere sulle  risorse
finanziarie del PON I  &  C,  agli  obblighi  fissati  ai  sensi  del
paragrafo 2.2 dell'Allegato XII del regolamento CE 1303/2013; 
  h) per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse
del PON I&C, assicurare il rispetto di quanto stabilito  all'art.  71
del regolamento CE 1303/2013 in tema di stabilita' delle operazioni. 
                               Art. 11 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi: 
  a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di  ammissibilita'
previsti all'art. 4; 
  b)  fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura   nei
confronti del medesimo di una procedura concorsuale; 
  c) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 10; 
  d) in tutti gli  altri  casi  previsti  dai  provvedimenti  di  cui
all'art. 8, comma 1, nonche' dalla normativa di riferimento. 
      Roma, 17 luglio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 761 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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