Ministero dell’istruzione: autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato

MIURE’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2016, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016 con l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 6.750 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2015/2016 e 4.051 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017, nonché 25.198 unità di personale docente su posto comune, 7.221 unità di personale docente di sostegno, 285 dirigenti scolastici e 53 unità di personale educativo per l’anno scolastico 2016/2017.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 2016

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a tempo indeterminato, sui  posti  effettivamente
vacanti e disponibili, 6.750  unita'  di  personale  ATA  per  l'anno
scolastico 2015/2016 e 4.051  unita'  di  personale  ATA  per  l'anno
scolastico 2016/2017, nonche' 25.198 unita' di personale  docente  su
posto comune, 7.221 unita' di  personale  docente  di  sostegno,  285
dirigenti scolastici e 53 unita' di personale  educativo  per  l'anno
scolastico 2016/2017.  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante misure per la stabilizzazione  della  finanza  pubblica,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  e  in  particolare  l'art.  64  che   reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria   e   in
particolare l'art. 19, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma  1,  che  nell'ambito  della  disciplina  delle   facolta'   di
assunzione   da   parte   di   alcune   amministrazioni,    ribadisce
l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008) e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  414,  come
modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del  2013,
che prevede la rideterminazione della dotazione organica  di  diritto
relativa ai docenti di sostegno, incrementando la  percentuale  della
consistenza,   rispetto   al   numero   dei   posti    di    sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007,  in  misura
pari al 75% per  l'anno  scolastico  2013/2014,  al  90%  per  l'anno
scolastico 2014/2015 e  al  100%  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2015/2016; 
  Visto l'art. 15, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013 che
prevede il regime delle assunzioni del personale docente ed educativo
per gli anni 2014-2016  e  l'autorizzazione,  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo  indeterminato  docenti  di
sostegno  a  copertura  di  tutti  i  posti  vacanti  e   disponibili
nell'organico di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria  di
cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del  testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), ed in  particolare  l'art.  1,  comma  257,  che
prevede, al fine di assicurare continuita'  alle  attivita'  previste
negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi
stranieri, il  personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e
riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo'
chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non piu' di due anni; 
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  la  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 75, della legge n.  107  del
2015,  in  base  al  quale  l'organico  dei  posti  di  sostegno   e'
determinato nel limite previsto dal sopra richiamato  art.  2,  comma
414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007,  e  dall'art.  15,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del  2013,  ferma  restando  la
possibilita' di istituire posti in  deroga  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art.  1,  comma
605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n.  104  del  2013,
come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7  aprile
2014, n. 58, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2014,  n.  87,  che  prevede  la  trasformazione  in  graduatorie  ad
esaurimento delle graduatorie  regionali  del  concorso  a  dirigente
scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del  15
luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi; 
  Visto l'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, che  prevede
che per garantire  la  tempestiva  copertura  dei  posti  vacanti  di
dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di  mobilita'  e
previo parere  dell'ufficio  scolastico  regionale  di  destinazione,
fermo restando l'accantonamento dei posti destinati  ai  soggetti  di
cui al comma 88, i posti autorizzati per  l'assunzione  di  dirigenti
scolastici sono conferiti nel limite  massimo  del  20%  ai  soggetti
idonei inclusi  nelle  graduatorie  regionali  del  concorso  per  il
reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie  speciale,
n.  56   del   15   luglio   2011.   Il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone  le
necessarie misure applicative; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 27 agosto 2015 n. 635, che disciplina le  procedure
per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico  ai  sensi
dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Visto il decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165  recante
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista le legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  del  riordino  delle
funzioni delle province; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015), ed in particolare l'art. 1, commi da 420 a  428,
riguardanti le procedure per la ricollocazione  del  personale  delle
province; 
  Visto, in particolare, il comma 425 dell'art. 1 della legge n.  190
del  2014  che,  nel  prevedere  il  divieto  di   effettuare   nuove
assunzioni, ha espressamente escluso il personale non  amministrativo
del comparto scuola dalle suddette procedure di mobilita'; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione  del  14  settembre  2015,  recante  criteri  per  la
mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato  degli  enti
di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
dicembre  2015,  con   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  e'  stato  autorizzato,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad  avviare,  per  il  triennio   scolastico   2016/2018,   procedure
concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828  docenti  comuni,
n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca dell'11 giugno 2015, n.  16644,  recante  richiesta  di
autorizzazione, ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis,  della  legge  n.
449 del 1997, per l'anno scolastico 2015/2016, alle nomine in  ruolo,
tra l'altro, di n. 6.243 unita' di personale amministrativo,  tecnico
ed ausiliario (A.T.A.), a fronte di un pari numero di cessazioni  con
decorrenza 1° settembre 2015; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca dell'11 maggio  2016,  n.  12255,  con  la  quale,  con
riferimento al numero delle cessazioni comunicato con  la  precedente
nota dell'11 giugno 2015,  n.  16644,  si  specifica  che  nel  corso
dell'anno scolastico 2015/2016, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  264,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in deroga al principio per  cui
le cessazioni hanno decorrenza  dal  1°  settembre  di  ciascun  anno
scolastico, si sono verificate ulteriori cessazioni per n. 507 unita'
di  personale  ATA  e  che  tali   posti   saranno   destinati   alla
ricollocazione del personale interessato dalle procedure di mobilita'
di cui alla legge n. 190 del 2014; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, del 30 giugno 2016, n.  16492,  recante  richiesta  di
autorizzazione, per l'anno scolastico 2016/2017, alla nomina in ruolo
di personale docente della scuola, per un contingente  totale  di  n.
32.419 unita', di cui n. 25.198 unita'  di  personale  docente  e  n.
7.221 unita' di personale docente  da  destinare  al  sostegno  degli
alunni con disabilita', a fronte di cessazioni pari a n. 16.419 per i
posti comuni e n. 522 per i posti di  sostegno  e  di  disponibilita'
residue pari a 8.779 per i posti comuni e n. 6.699  per  i  posti  di
sostegno; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 1° luglio 2016,  n.  16568,  recante  richiesta  di
autorizzazione, per l'anno  scolastico  2016/2017,  a  fronte  di  un
numero di posti di dirigente scolastico vacanti al 1° settembre  2016
pari a n. 1.020 unita', alle nomine in  ruolo  di  n.  285  dirigenti
scolastici, di cui n. 73 unita' per immissione in ruolo dei  soggetti
inclusi nelle graduatorie del concorso di cui  al  D.D.G.  13  luglio
2011 delle regioni Abruzzo e Campania, n. 1 unita'  per  riammissione
in servizio, n. 21 unita' per  trattenimento  in  servizio  ai  sensi
dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n.  190  unita'
ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 27  luglio  2016,  n.  20559,  recante  l'ulteriore
richiesta  di  autorizzazione  ad  assumere,  per  l'anno  scolastico
2016/2017, di n. 4.051 unita' di personale ATA, a fronte di  un  pari
numero di cessazioni; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 27  luglio  2016,  n.  20558,  recante  l'ulteriore
richiesta  di  autorizzazione  ad  assumere,  per  l'anno  scolastico
2016/2017, di n. 53 unita' di personale educativo,  a  fronte  di  un
pari numero di cessazioni e un numero complessivo  di  posti  vacanti
per tale anno scolastico pari a n. 255 unita'; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disponibilita' in
organico  dei   posti   interessati   alle   immissioni   in   ruolo,
l'autorizzazione ad assumere: 
      a) n. 6.750 unita' di personale  ATA,  di  cui  n.  507  unita'
destinate alle procedure di mobilita' di cui alla legge  n.  190  del
2014, per l'anno scolastico 2015/2016; 
      b) n. 4.051 unita'  di  personale  ATA  per  l'anno  scolastico
2016/2017; 
      c) n. 32.419 unita' di personale  docente,  di  cui  n.  25.198
unita' di personale docente e n. 7.221 unita' di personale docente da
destinare al sostegno degli alunni con disabilita'; 
      d) n. 285  dirigenti  scolastici,  di  cui  n.  73  unita'  per
immissione in  ruolo  dei  soggetti  inclusi  nelle  graduatorie  del
concorso di cui al D.D.G. 13 luglio  2011  delle  regioni  Abruzzo  e
Campania, n. 1 unita' per riammissione in servizio, n. 21 unita'  per
trattenimento in servizio ai sensi  dell'art.  1,  comma  257,  della
legge n. 208 del 2015 e n. 190 unita' ai sensi dell'art. 1, comma 92,
della legge n. 107 del 2015; 
      e) n. 53 unita' di personale educativo; 
  Viste le nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 5 agosto 2016, n. 66361/2016, con  la  quale  si  esprime
parere favorevole alle autorizzazioni  ad  assumere,  in  favore  del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
personale docente ed educativo, ATA e dirigenti scolastici; 
  Visto l'art. 4 del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  come
modificato dall'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13  maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine  entro  il  quale
effettuare le immissioni in ruolo, salvo  quanto  previsto  dall'art.
1-ter del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n.  89,  secondo  cui  per
l'anno scolastico 2016/2017 le assunzioni a tempo  indeterminato  del
personale docente della scuola statale sono effettuate  entro  il  15
settembre 2016 e la decorrenza  economica  del  contratto  di  lavoro
consegue alla effettiva presa di servizio; 
  Visto l'art. 1-quater del medesimo decreto-legge 29 marzo 2016,  n.
42, che ha previsto - fino all'approvazione delle  graduatorie  della
scuola dell'infanzia del concorso di cui all'art. 1, comma 114, della
legge 13 luglio 2015 n. 107 - l'assunzione secondo le  modalita'  ivi
previste dei soggetti inseriti a pieno titolo  nelle  graduatorie  di
merito della scuola dell'infanzia del concorso, bandito  con  decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'Universita'  e  della
Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, che non sono stati  assunti  nei
ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'art. 399,
comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei mjinistri; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e  disponibili,  per
l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere  a  tempo  indeterminato  n.
6.750 unita' di personale ATA, di cui n. 507  unita'  destinate  alle
procedure di mobilita' di cui alla legge n. 190 del 2014. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e  disponibili,  per
l'anno scolastico 2016/2017, ad assumere  a  tempo  indeterminato  n.
4.051 unita' di personale ATA. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la decorrenza giuridica
delle immissioni in ruolo e' a partire dal 1° settembre 2016,  mentre
quella economica consegue alla  presa  di  servizio  presso  la  sede
assegnata. 
  4. Le assunzioni in esito alle procedure di mobilita' di  cui  alla
legge n. 190 del 2014 avranno  decorrenza  dalla  data  di  presa  di
servizio. 
                               Art. 2 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e  disponibili,  per
l'anno scolastico 2016/2017, ad assumere  a  tempo  indeterminato  un
numero di unita' pari a: 
    a) n. 25.198 per il personale docente su posto comune; 
    b) n. 7.221 per il personale docente  da  destinare  al  sostegno
degli alunni con disabilita'; 
    c)  n.  285  dirigenti  scolastici,  di  cui  n.  73  unita'  per
immissione in  ruolo  dei  soggetti  inclusi  nelle  graduatorie  del
concorso di cui al D.D.G. 13 luglio  2011  delle  regioni  Abruzzo  e
Campania, n. 1 unita' per riammissione in servizio, n. 21 unita'  per
trattenimento in servizio ai sensi  dell'art.  1,  comma  257,  della
legge n. 208 del 2015 e n. 190 unita' ai sensi dell'art. 1, comma 92,
della legge n. 107 del 2015; 
    d) n. 53 unita' di personale educativo. 
                               Art. 3 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
trasmette, entro il 31 dicembre 2016, per  le  necessarie  verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  ragioneria  generale   dello   Stato,   i   dati
concernenti il personale assunto ai sensi degli articoli 1  e  2  del
presente decreto, in relazione alle graduatorie utilizzate. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri 
reg.ne - prev. n. 2543 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su