Ministero dell’Interno: rinnovo del ps per attesa occupazione – chiarimenti
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, del Ministero dell’Interno, ha emanato la circolare prot. n. 40579 del 3 ottobre 2016, con la quale fornisce chiarimenti operitivi in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998 (rinnovo del Permesso di soggiorno per gli stranieri in attesa di occupazione).
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
La norma, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha posto limiti all’eventuale rinnovo del titoto autorizzatorio conferito, per tale motivazione, rendendo possibile, da parte dell’interessato, anche il successivo rinnovo nelle annnualità successive alla prima concessione.
Le Questure, comunque, dovranno valutare caso per caso, effettuando un esame della relativa inclusione sociale, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio.
Proprio l’ultima parte del comma 11, dell’articolo 22, ha chiarito che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisitii reddituali di cui all’art. 29, comma 3, lettera b), ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Fonte: Ministero dell’Interno