Ministero del Lavoro: utilizzo dell’esonero contributivo nei casi di cambio di appalto
Il Ministero del Lavoro, per il tramite del sottosegretario Luigi Bobba, ha risposto alla Commissione Lavoro della Camera, ad una interrogazione presentata presentata da alcuni onorevoli (n. 5-05828), in merito all’utilizzo dell’esonero contributivo nei casi di cambio di appalto (di cui all’articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014).
Il testo della risposta:
Con riferimento all’atto parlamentare degli onorevoli Maestri ed altri, concernente casi di utilizzo improprio del beneficio dell’esonero contributivo da parte di imprese operanti nel settore degli appalti, faccio presente quanto segue.
Preliminarmente, voglio ricordare che l’articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 ha introdotto, «al fine di promuovere forme di occupazione stabile», l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di quei datori di lavoro che, nel corso del 2015, provvedono ad effettuare nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il predetto esonero non spetta, tuttavia, in talune ipotesi fra le quali quella relativa «all’assunzione dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro». In altri termini – come anche chiarito dall’INPS nella circolare n. 17 del 2015 – l’esonero dal versamento dei contributi «è rivolto all’assunzione dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
Ciò posto, tengo subito a precisare che la problematica evidenziata dagli interroganti è nota al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su segnalazione dei propri uffici territoriali, ha dato impulso a specifiche azioni ispettive finalizzate a contrastare fenomeni di fruizione indebita dell’esonero contributivo.
In particolare, si è riscontrato che alcune imprese committenti, dopo aver receduto da un contratto di appalto, continuano ad utilizzare gli stessi lavoratori impiegati nell’appalto attraverso un contratto di somministrazione di almeno sei mesi, per poi farli assumere a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, appositamente costituita per godere dei benefici contributivi.
Tali comportamenti, formalmente non in contrasto con la disciplina introdotta dal legislatore, realizzano, di fatto, una condotta «elusiva», finalizzata a godere indebitamente del beneficio contributivo di cui all’articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014.
Proprio al fine di scoraggiare tali condotte, il Ministero che rappresento, con circolare del 17 giugno 2015, ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative alle quali devono attenersi gli ispettori nell’esercizio delle proprie funzioni in collaborazione con le competenti sedi INPS ed ha dato corso su tutto il territorio nazionale a specifici accertamenti volti a individuare le condotte elusive.
Al riguardo, faccio presente che, qualora i fenomeni in questione trovassero conferma nelle risultanze dell’attività ispettiva, fermo restando l’accertamento dell’omissione contributiva, il personale ispettivo provvederà a redigere informativa di reato, comunicando all’Autorità giudiziaria i fatti costituenti il reato di truffa in danno degli enti previdenziali.
Preciso altresì che l’attività di vigilanza finora svolta ha determinato per alcune imprese operanti nella provincia di Padova la revoca dei benefici contributivi indebitamente ottenuti nonché la trasmissione dei relativi atti alle sedi territoriali INPS ai fini dell’adozione degli atti di competenza afferenti al recupero contributivo e alla irrogazione delle sanzioni civili connesse all’omissione contributiva.
Rappresento, ancora, che la predetta circolare ha svolto anche una funzione deterrente nei confronti di possibili comportamenti elusivi.
Voglio pertanto rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare le attività di controllo sinora svolte, anche nella prospettiva di intraprendere ulteriori e più mirate iniziative di vigilanza.
Fonte: Commissione Lavoro della Camera