Min.Salute: Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, l’Ordinanza del 9 maggio 2022, con l’adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri».

Le prescrizioni si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

L’Ordinanza produce effetti dal 16 maggio e fino al 31 dicembre 2022.

 

 

Fonte: Min. Salute


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 maggio 2022

Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri». (22A02978)

(GU n.113 del 16-5-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52,  rubricato  «Disciplina  del  potere  di  ordinanza  del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale
e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla  pandemia
da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'epidemia
da COVID-19 concernenti  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100; 
  Visto  il  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento   della   diffusione   del   COVID-19   nei   cantieri»,
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  le
parti sociali; 
  Visto il documento recante «Linee guida per  la  prevenzione  della
diffusione del COVID-19 nei cantieri», proposto dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili in data 27 aprile  2022,
condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  in
cui si da' atto dell'adesione delle parti sociali; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e internazionale; 
  Ritenuto necessario adeguare le misure  per  la  prevenzione  della
diffusione  del  COVID-19  nei  cantieri,  all'interno   del   quadro
normativo  vigente  e  in  considerazione   dell'attuale   situazione
epidemiologica; 
  Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai  sensi  dell'art.  10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  il  documento
recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19
nei cantieri»; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle
attivita' nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel  rispetto  del
documento recante «Linee guida per la  prevenzione  della  diffusione
del COVID-19 nei cantieri», che costituisce  parte  integrante  della
presente ordinanza. 
                               Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti  a  decorrere  dalla  data
della sua adozione e  fino  al  31  dicembre  2022,  fatte  salve  le
specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
   La presente ordinanza e' trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma,  9 maggio 2022 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1475 
                                                             Allegato 
 
                LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA 
                DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI 
 
    Il Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili
condivide con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
ANCI,   UPI,   Anas   S.p.A.,   RFI   S.p.A.,   ANCE,    Associazioni
Anaepa-Confartigianato,  Cna  Costruzioni,   CLAAI   Edilizia,   Fiae
Casartigiani e Confapi Aniem Alleanza delle Cooperative Produzione  e
Servizi, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, il seguente: 
    PROTOCOLLO CONDIVISO SULLE LINEE GUIDA PER LA  PREVENZIONE  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 
    In relazione alla cessazione dello  stato  di  emergenza  e  alla
percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale,  si  ritiene
di adottare, ai sensi dell'art. 10-bis del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge  24  marzo
2022, n. 24, le seguenti  Linee  guida,  al  fine  di  consentire  lo
svolgimento delle attivita' in cantiere  nella  consapevolezza  della
necessita' di contemperare, in relazione  al  rientro  nell'ordinaria
attivita' economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto  del
rischio sanitario da infezione COVID-19. 
    Le Linee guida contengono le misure di precauzione  e  seguono  e
attuano  le   prescrizioni   del   Legislatore   e   le   indicazioni
dell'Autorita' sanitaria, con specifica  attenzione  all'ambiente  di
lavoro «cantiere». Tali misure si estendono ai datori di  lavoro,  ai
lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti  i  soggetti
che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la  sicurezza,
ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
provvede a integrare il Piano di sicurezza e di  coordinamento  e  la
relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee
guida. I committenti vigilano affinche' nei cantieri  siano  adottate
le predette misure di sicurezza anti-contagio. 
    In particolare, si raccomanda l'adozione delle seguenti misure: 
      utilizzo da parte delle imprese di modalita'  di  lavoro  agile
per  i  lavoratori  i  portatori  di  particolari  patologie  per  le
attivita' di supporto al  cantiere  che  possono  essere  svolte  dal
proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
      adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; 
    I  datori  di  lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di
regolamentazione all'interno del cantiere, applicando,  per  tutelare
la  salute  delle  persone  presenti  e   garantire   la   salubrita'
dell'ambiente  di  lavoro,  le   misure   di   precauzione   disposte
dall'autorita'  sanitaria  da  integrare  eventualmente   con   altre
equivalenti o piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e
le   caratteristiche   del   cantiere,   previa   consultazione   del
coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori,  ove  nominato,  e  delle
rappresentanze sindacali. 
    INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE 
    Il datore di lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
bilaterale Formazione -  Sicurezza  del  settore  delle  costruzioni,
informa tutti i lavoratori sulle  disposizioni  delle  Autorita',  in
particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
      rispetto di tutte le disposizioni delle Autorita' e del  datore
di lavoro per l'accesso in cantiere  (in  particolare:  utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le
lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti); 
      informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  datore  di
lavoro della  comparsa  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  o  simil
influenzale. 
    L'impresa    affidataria,    in     collaborazione     con     il
Committente/Responsabile dei  lavori  e  con  il  Coordinatore  della
sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le  modalita'
di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere  (es.
tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.). 
    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
    L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
e' di fondamentale importanza ed e' necessario l'uso delle mascherine
secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. 
    MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
    Per le necessarie attivita' di approntamento delle  attivita'  di
carico e scarico, il trasportatore dovra' far uso del dispositivo  di
protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove,
per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto  si
possano verificare contatti stretti per  un  tempo  superiore  ai  15
minuti. 
    PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE 
    Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con  prodotti
igienizzanti  degli  spogliatoi  e  delle  aree   comuni,   limitando
l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini  della  igienizzazione
vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o
di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona  con  COVID-19  si
procede alla pulizia e  sanificazione  dei  locali,  alloggiamenti  e
mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono
adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il  frequente
lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica. 
    GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
    L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi
deve essere organizzato, di concerto con il  Committente/Responsabile
dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine  di  evitare
assembramenti e con la previsione di una  ventilazione  adeguata  dei
locali. 
    GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
    Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi  febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione
respiratoria (come la tosse), lo deve  dichiarare  immediatamente  al
proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione che dovra'  procedere  al  suo  isolamento  in  base  alle
disposizioni dell'autorita' sanitaria. 
    SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
    Nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST, nonche' con  il  direttore  di  cantiere  e  il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    Il medico competente -  nel  rispetto  della  privacy  -  segnala
situazioni di particolare fragilita' al datore di  lavoro,  il  quale
dispone  le  idonee  misure  di  tutela  del  lavoratore;  il  medico
competente applichera' le indicazioni delle Autorita' sanitarie.
La Redazione

Autore: La Redazione

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