Min.Salute: COVID-19 – misure per il contenimento e la gestione dell’epidemia

Il Ministero della Salute ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, l’Ordinanza del 27 dicembre 2023 con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

In particolare, la disposizione proroga, sino al 30 giugno 2024, l’Ordinanza del 28 aprile 2023

 

 

Fonte: Min. Salute

 

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 aprile 2023 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della  sanita'  puo'  emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»; 
  Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,  n.
199; 
  Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria
prot. n. 0013515 del 28 aprile 2023-DGPRE; 
  Tenuto conto della maggiore  pericolosita'  del  contagio  connessa
alle   situazioni   di   fragilita'   nelle   strutture    sanitarie,
socio-sanitarie  e  socio-assistenziali  in   relazione   all'attuale
scenario della pandemia da COVID-19; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   e   urgente   prevedere   misure
concernenti  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie   sull'intero   territorio   nazionale   in    relazione
all'accesso   alle    strutture    sanitarie,    socio-sanitarie    e
socio-assistenziali; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni in premessa, e' fatto  obbligo  di  indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori,  agli
utenti e ai visitatori  delle  strutture  sanitarie  all'interno  dei
reparti che ospitano  pazienti  fragili,  anziani  o  immunodepressi,
specialmente se  ad  alta  intensita'  di  cura,  identificati  dalle
direzioni sanitarie delle strutture sanitarie  stesse.  L'obbligo  e'
esteso ai lavoratori, agli utenti e  ai  visitatori  delle  strutture
socio-sanitarie  e  socio-assistenziali,  comprese  le  strutture  di
ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli
hospice, le strutture riabilitative, le  strutture  residenziali  per
anziani,  anche  non  autosufficienti,  e   comunque   le   strutture
residenziali di cui  all'art.  44  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. 
  2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati
al comma 1 e nelle sale di  attesa,  la  decisione  sull'utilizzo  di
dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  da  parte   di
operatori  sanitari  e  visitatori  resta  alla   discrezione   delle
direzioni sanitarie, che  possono  disporne  l'uso  anche  per  tutti
coloro che presentino sintomatologia respiratoria. 
  3.  Non  sono  previste  analoghe  misure  per  quanto  riguarda  i
connettivi e gli spazi ospedalieri comunque  siti  al  di  fuori  dei
reparti di degenza. 
  4.  Per  quanto  riguarda  gli  ambulatori  medici,  la   decisione
sull'utilizzo di dispositivi di  protezione  delle  vie  respiratorie
resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta. 
  5.  La  decisione  sull'esecuzione  di  tampone   diagnostico   per
infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso  e'  rimessa
alla  discrezione  delle  direzioni  sanitarie  e   delle   autorita'
regionali. Si rammenta infatti che non  sussiste  obbligo  a  livello
normativo dal  31  ottobre  2022,  in  quanto  l'art.  2-bis  «Misure
concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e  socio-sanitarie»
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 4,
comma 1  lettera  b)  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  e'  stato  abrogato  dall'art.
7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022,  n.  162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 
  6. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una
persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del
dispositivo. 
  7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono  tenuti  a
verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma. 
                               Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023  al  31
dicembre 2023. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 aprile 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 
La Redazione

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