Min.Salute: COVID-19 – misure per il contenimento del virus in alcune Regioni

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022, l’Ordinanza 4 febbraio 2022 con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

 

Fonte: Min. Salute

 

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 febbraio 2022 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni  Abruzzo,
Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  16-septies,  del  citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le  regioni
nei cui territori alternativamente: 1)  l'incidenza  settimanale  dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni  100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nella  lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari  o  superiore  a  150
casi ogni 100.000 abitanti e  si  verifica  una  delle  due  seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30  per  cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro  cinque  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'; c) "Zona arancione": le  regioni  nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore
a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano  le  condizioni
indicate nelle lettere a), b) e d);»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 9-bis, comma 2-bis, ai sensi  del  quale:  «Nelle
zone gialla e arancione, la fruizione  dei  servizi,  lo  svolgimento
delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi  della
normativa vigente, sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti  in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui  all'art.
9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3,
primo periodo, nel rispetto della disciplina della  zona  bianca.  Ai
servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette
zone, si applica il presente comma ad eccezione  delle  mense  e  del
catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano  le
disposizioni di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309; Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022,  n.  1,
recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza  COVID-19,  in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2022, recante «Individuazione  delle  esigenze  essenziali  e
primarie per il soddisfacimento  delle  quali  non  e'  richiesto  il
possesso di una  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24  gennaio  2022,
n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  21  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Abruzzo,  Friuli-Venezia  Giulia,  Piemonte,   Puglia,   Sardegna   e
Sicilia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 22 gennaio 2022, n. 17; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  21  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Calabria,  Emilia  Romagna  e  Toscana»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2022, n. 17; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  28  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto  e
nelle Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 gennaio 2022, n. 23; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  31  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° febbraio 2022, n. 26; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto il verbale del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia  di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
unitamente al report n. 89, e, in particolare, il  documento  recante
«Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021,  n.
65, art. 13», allegato al citato verbale; 
  Visto il verbale  del  4  febbraio  2022  della  Cabina  di  regia,
unitamente al report n. 90, nel quale si rileva che: «Si conferma una
situazione epidemica acuta nella settimana di  monitoraggio  corrente
con una elevata incidenza  settimanale  e  una  forte  pressione  sui
servizi assistenziali in un contesto in cui i parametri  di  relativi
ad incidenza, trasmissibilita' e occupazione dei posti letto in  area
medica e terapia intensiva mostrano segnali di miglioramento  e,  con
essi, anche la valutazione complessiva del rischio  di  una  epidemia
non controllata e non gestibile. Mentre si censisce una tendenza alla
diminuzione della pressione  sui  servizi  assistenziali,  e'  ancora
elevato il numero di persone ricoverate»; 
  Visto  il  documento  recante  «Indicatori  decisionali   come   da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale del 4 febbraio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta,
tra  l'altro,  che  le  Regioni  Calabria,  Emilia  Romagna,  Puglia,
Sardegna e Toscana presentano dati compatibili con la «zona gialla» e
la Regione Friuli-Venezia Giulia presenta  dati  compatibili  con  la
«zona arancione», e che, pertanto, per tali regioni, non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 1,  comma  16-ter,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33; 
  Considerato, altresi', che, come si  evince  dai  citati  documenti
recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del  18  maggio
2021, n. 65, art. 13», allegati ai verbali del 28 gennaio 2022 e  del
4 febbraio 2022 della  Cabina  di  regia,  per  le  Regioni  Abruzzo,
Piemonte e Sicilia, in mancanza di un accertamento  della  permanenza
per quattordici giorni in uno scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  dell'art.  1,
comma  16-bis,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,   come
verificato dalla Cabina di regia, continuano ad applicarsi le  misure
di cui alla «zona arancione» per un periodo di quindici giorni, ferma
restando la possibilita' di una nuova classificazione; 
  Visto, altresi', che,  sulla  base  del  citato  documento  recante
«Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021,  n.
65, art. 13», allegato al verbale del 4 febbraio 2022 della Cabina di
regia, si evince che per la Regione Marche sussistono  i  presupposti
di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, con  la  conseguente  applicazione  delle  misure
previste per la «zona arancione»; 
  Sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Calabria,  Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte,  Puglia,  Sardegna,
Sicilia e Toscana; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna
e Toscana continuano ad applicarsi le misure di cui alla  c.d.  «zona
gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini  di  cui
all'art. 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  per  un
periodo di quindici giorni, ferma restando  la  possibilita'  di  una
nuova classificazione. 
                               Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per la Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e
Sicilia continuano ad applicarsi le misure di  cui  alla  c.d.  «zona
arancione», come definita dalla normativa vigente e  nei  termini  di
cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  per  un
periodo di quindici giorni, ferma restando  la  possibilita'  di  una
nuova classificazione. 
                               Art. 3 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                        nella Regione Marche 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nella Regione Marche si  applicano,  per  un  periodo  di
quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di  cui  alla
c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa  vigente  e  nei
termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le  misure  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio  2022,  citata  in
premessa. 
                               Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, registrazione n. 240 

 

La Redazione

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