Min.Salute: COVID-19 – misure di contenimento nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 29 maggio 2021, l’Ordinanza 28 maggio 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle “zone bianche”» del 26 maggio 2021.

 

L’Ordinanza produce effetti dal 31 maggio 2021.

 

Fonte: Min. Salute

 

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 maggio 2021

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza   epidemiologica    da    COVID-19    nelle    Regioni
Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi  16-bis  e  seguenti,  come   modificati   dall'art.   13   del
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi  del  quale  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 13 e l'art. 16, ai sensi del quale  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio
2021, continuano ad applicarsi le  misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il documento  recante  «Indicazioni  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021(21/72/CR04/COV19); 
  Visti i verbali del 14, 21 e 28 maggio 2021 della Cabina  di  regia
di cui al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  30  aprile
2020, unitamente agli allegati report n.  52,  53  e  54,  dai  quali
risulta, tra l'altro, che le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise  e
Sardegna presentano, per tre settimane consecutive, uno  scenario  di
«tipo 1» con un livello di rischio basso; 
  Visto, in particolare, il verbale del 28 maggio 2021  della  Cabina
di regia dal quale  si  rileva  che:  «Si  conferma  una  diminuzione
dell'incidenza per la decima settimana consecutiva (cinquantuno  casi
per 100.000 abitanti, dati flusso  ISS),  che  ha  raggiunto  livelli
(cinquanta per 100.000) che possono consentire  il  contenimento  dei
nuovi casi. (...) Nessuna  regione/PA  presenta  nella  settimana  di
monitoraggio una stima di Rt maggiore di  1  nel  suo  valore  medio.
Nessuna regione/PA supera la soglia critica di occupazione dei  posti
letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione  in
terapia intensiva ed in aree mediche e' pari rispettivamente al 15% e
al 14%. Per la seconda settimana consecutiva tutte le regioni/PA sono
classificate a rischio basso di una epidemia da virus SARS-CoV-2  non
controllata e non gestibile.»; 
  Visto  il  documento   recante   «Aggiornamento   nazionale   Focus
incidenza», allegato al citato  verbale  del  14  maggio  2021  della
Cabina di regia nonche' i documenti recanti  «Indicatori  decisionali
come da decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65, art. 13», allegati ai
citati verbali del 21 e 28 maggio 2021 della  Cabina  di  regia,  dai
quali si evince che, nelle tre settimane oggetto di monitoraggio,  le
Regioni  Friuli-Venezia  Giulia,   Molise   e   Sardegna   presentano
un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a cinquanta casi  ogni
100.000 abitanti; 
  Vista  le  note  del  14,  21  e  28  maggio  2021   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che l'art. 13, comma 2,  del  citato  decreto-legge  18
maggio 2021,  n.  65,  prevede  che:  «Fino  al  16  giugno  2021  il
monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla  base  delle
disposizioni di cui all'art. 1  del  decreto-legge  n.  33  del  2020
vigenti al giorno antecedente  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' delle disposizioni di cui al comma  1  del  presente
articolo»; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
commi 16-sexies e 16-septies,  del  citato  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, vigente al 17 maggio 2021 e come modificato  dal  citato
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, ai fini  dell'applicazione  alle
Regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Molise  e  Sardegna  delle   misure
previste per le «zone bianche»; 
  Sentiti i Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise  e
Sardegna; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nelle Regioni Friuli-Venezia
Giulia, Molise e Sardegna si applicano le misure  di  cui  alla  c.d.
«zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n.
65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza  delle
regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021  (21/72/CR04/COV19),  monitorate  dal  tavolo  tecnico  di   cui
all'art. 7, comma  2,  del  richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 maggio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
1853 
La Redazione

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