Min.Salute: COVID-19 – Linee guida con le modalità organizzative nel trasporto pubblico
Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1 settembre 2021, l’Ordinanza 30 agosto 2021 con l’adozione delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 agosto 2021
Adozione delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche', alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9-quater; Visto, altresi', l'art. 10-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 31; Visto, altresi', l'allegato 15 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico», e il relativo allegato tecnico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico; Vista la nota prot. n. 31682 del 30 agosto 2021, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha trasmesso il documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; Preso atto del positivo avviso espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 27 agosto 2021 in merito al predetto documento; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», che aggiorna e sostituisce il documento di cui all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato tecnico; Emanano la seguente ordinanza: Art. 1 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, i servizi di trasporto pubblico devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27 agosto 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai sensi dell'art. 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato tecnico. 3. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, si applicano i coefficienti di riempimento previsti dalle linee guida di cui alla presente ordinanza, anche in deroga, laddove previsto, all'art. 31, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2021 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini __________ Avvertenza: A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241
Allegato L'allegato 15 al vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' sostituito dal seguente: Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico. Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi «Protocollo»), relativo a tutti i settori produttivi (successivamente aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica. In relazione al mutare della situazione epidemiologica, della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonche' ai recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia, si ritiene necessario aggiornare le presenti linee guida che stabiliscono le modalita' di informazione agli utenti, nonche' le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale e tutelati dalla Costituzione. Si premette che la tutela dei passeggeri che beneficiano del sistema dei trasporti non e' indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali «misure di sistema». Di conseguenza, si richiamano, di seguito, le principali misure di questo tipo, fatta salva la possibilita' per le regioni e province autonome di introdurre prescrizioni piu' restrittive nel sistema dei trasporti ex art. 32 della legge n. 833/1978, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici epidemiologici di riferimento. Misure «di sistema». L'articolazione dell'orario di lavoro, differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa, e' importante per modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilita' generale. Ugualmente, importante e' anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado. Al riguardo risulta fondamentale l'attivita' dei «Tavoli prefettizi», istituiti per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Nella stessa sede, potra' essere anche valutato il raccordo tra la programmazione dei servizi per la mobilita' locale e la differenziazione degli orari dei servizi pubblici, delle attivita' produttive e commerciali e degli orari di inizio e termine della didattica per assicurare la stessa in presenza. Gli stessi Tavoli potranno prevedere trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I Tavoli prefettizi sono integrati, rispetto all'attuale composizione, dalla partecipazione del dirigente regionale della prevenzione sanitaria. Inoltre, i Tavoli potranno contemplare, per una diversificazione degli orari di lavoro delle imprese piu' rilevanti sul territorio e impattanti sulla mobilita', anche la partecipazione del mobility manager di area. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria. E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita' sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.) e il piu' ampio coordinamento sinergico con i piani spostamenti casa-lavoro redatti dai mobility manager in attuazione del decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 maggio 2021. La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento interpersonale sulla base di specifiche prescrizioni; b) l'attuazione di corrette misure igieniche; c) per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. L'aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare: le disposizioni di cui all'art. 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento al comma 6-bis, ove si prevede che in deroga all'art. 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice; le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, concernenti le procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi. Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, sono considerati essenziali per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e a tal fine si e' provveduto con la legge di bilancio 2021 al finanziamento straordinario di 840 milioni di euro per le regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Tali servizi aggiuntivi, in base alle disposizioni di cui al citato art. 200, comma 6-bis di cui alla legge richiamata, possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale ferroviario. Si richiama, altresi', il rispetto delle sottoelencate disposizioni e raccomandazioni generali, valide per tutte le modalita' di trasporto: la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita', come ad esempio, con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati (cfr. l'appendice al presente allegato, nonche' il rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 «Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020»). L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi; nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e' necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri; sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani; all'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza; e' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici; nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e' opportuno installare punti vendita e distributori di mascherine chirurgiche e dispositivi di sicurezza; vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C, o nel caso di violazione dell'obbligo di accesso ai trasporti per mezzo di certificazione verde COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87; vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonche' ai comportamenti che la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo; vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti e ogni possibile occasione di contatto, assicurando, per quanto possibile, il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro; vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto. Si raccomanda per quanto possibile il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa dovra' essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria; vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessita' e sul corretto utilizzo, negli spazi chiusi della mascherina chirurgica o di dispositivi individuali di livello di protezione superiore e sulla necessita', ove possibile, di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro anche negli spazi aperti, e ove cio' non sia possibile, indossare sempre, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; nel caso in cui per accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Tale situazione puo' essere sempre autocertificata dall'interessato (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei contatti tra i predetti soggetti; al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separatori removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione. Le aziende di trasporto, le imprese e gli esercenti ferroviari possono, comunque, autonomamente, avviare ogni attivita' utile per individuare materiale, idoneo per consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS; va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto. Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico: non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore); acquistare i biglietti preferibilmente in formato elettronico, on-line o tramite app; usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale di livello superiore negli spazi al chiuso o anche all'aperto nel caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro; seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo, ove possibile, la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, ove cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza interpersonale di un metro; sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti; evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente; nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso. Allegato tecnico - singole modalita' di trasporto Settore trasporto aereo A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87, l'accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I vettori aerei, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge. Per il settore del trasporto aereo vanno, altresi', osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri riguardanti sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali. E' necessario osservare le seguenti misure da parte dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri: gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di: favorire la distribuzione e il distanziamento del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto; prevenire affollamenti in tutte le aree e in tutte le operazioni aeroportuali; previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; ingresso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad eccezione del personale che presta la propria attivita' lavorativa nella predetta area, consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87. Prima di accedere all'area sensibile tutti i passeggeri saranno sottoposti a misurazione della temperatura attraverso l'utilizzo di termocamere o di termometri a infrarossi senza contatto. Non sara' consentito l'accesso al passeggero la cui temperatura risulti superiore a 37,5°C; e' raccomandato di osservare, ove possibile, il distanziamento interpersonale di un metro all'interno dei terminal e in tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri), ove cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre obbligatorio se trattasi di spazi al chiuso indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria. In caso di trasporto tramite navetta bus va comunque evitato l'affollamento, prevedendo l'80% della capienza massima come disciplinata per gli automezzi, garantendo al tempo stesso il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo; vanno assicurate, anche tramite segnaletica, le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna; attivita' di igienizzazione e sanificazione in ogni area dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale. Misure da adottare a bordo degli aeromobili: le operazioni di imbarco e di sbarco devono avvenire evitando ogni assembramento e, comunque, ove possibile, nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, eccetto che tra persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre autocertificata dall'interessato; deve essere effettuata la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile e la salita a bordo deve essere vietata in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non deve essere superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori; devono essere disciplinate le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i viaggiatori nella fase di movimentazione; sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in on-line o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni e' ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati; sia assunto l'impegno, da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al vettore ed all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile; devono essere limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimita' delle cappelliere); gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc.), da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere; e' consentita la capienza massima prevista a bordo degli aeromobili, ferme restando l'adozione delle precedenti misure, nel caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria. Settore marittimo e portuale Trasporto marittimo di passeggeri. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza dell'80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il tpl marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I vettori marittimi, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n. 52/2021, al momento dell'imbarco. Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni sono dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave. In particolare, e' prevista l'adozione delle sottoelencate misure: evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo; e', comunque, raccomandato, ove possibile, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e ove cio' non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; e' sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini; l'attivita' di disinfezione va eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini. Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.); le imprese adottano misure organizzative per evitare ogni forma di affollamento e assembramento in tutte le fasi della navigazione, incluse le operazioni di imbarco e sbarco. Per i traghetti con trasporto di autoveicoli dovranno essere previste misure organizzative e di contingentamento per evitare che i passeggeri affollino le vie di accesso nella fase di recupero dei veicoli al momento dello sbarco; le imprese forniscono indicazioni e opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display; vanno evitati contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali; per il TPL marittimo e' necessario utilizzare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento dell'80% con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale. Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri. Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse: predisposizione di un apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da COVID-19; corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di: informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle necessarie misure di prevenzione, quali utilizzare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; l'igiene periodica delle mani; promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto; evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi, utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e l'uscita; raccomandare il rispetto, ove possibile, della distanza interpersonale di un metro tra le persone; ove cio' non sia possibile, indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani; programmare frequentemente un'appropriata sanificazione e igienizzazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici. Settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome. E' consentito, in ragione dell'attuale livello di popolazione vaccinata avverso l'infezione da COVID-19 e in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo coefficiente di riempimento e' applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale. La capacita' di riempimento dell'80% e' ammessa esclusivamente nelle regioni o nelle province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una regione/provincia autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio piu' elevato. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Il suindicato coefficiente di riempimento e' consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata. Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere aumentata la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS. Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: l'azienda responsabile del servizio di trasporto procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto dal citato protocollo. Si raccomanda un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione infragiornaliera per i mezzi a piu' elevata frequenza di utilizzo e capacita' di trasporto; i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire secondo flussi separati; negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile. Puo' essere utilizzata la porta in prossimita' del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida; vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche con un'eventuale apertura differenziata delle porte; per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo; nei vaporetti la separazione dei flussi va attuata secondo le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e lacuali; devono essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate. Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana e' necessario: prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti; prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di messaggi sonori/vocali scritti; installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Altre misure da adottare: adeguata attivita' informativa e realizzazione di campagne di divulgazione e di comunicazione da parte delle regioni e delle province autonome, nonche' delle aziende responsabili del servizio sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione alle nuove disposizioni e raccomandazioni previste dalle presenti Linee guida; adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; graduale riavvio delle attivita' di vendita dei titoli di viaggio a bordo, anche mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici; graduale riavvio delle attivita' di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l'attivita' di controllo potra' essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate. Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie) Per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie, anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalita' turistico commerciale, in relazione alle diverse tipologie di impianti, dovra' essere valutato il numero di persone che vi avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa: seggiovie: capacita' di riempimento del 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. La portata e' ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento; cabinovie: capacita' di riempimento non superiore al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; funivie: capacita' di riempimento non superiore al 50% della capienza massima e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; non sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di risalita. Le precedenti capienze massime di riempimento del 50% potranno essere elevate all'80% nel caso in cui disposizioni legislative introducano, per tali mezzi di trasporto, l'obbligatorieta' della certificazione verde covid-19. In caso di necessita' o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) e' consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli con capacita' di riempimento massima, sempre con l'uso della mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Per questo settore trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza in funzione delle diverse tipologie di impianti per la regione/provincia autonoma inserita sulla base dei parametri vigenti in zona bianca e gialla: a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le seguenti disposizioni: obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, anche inserita in strumenti (come fascia scalda collo in inverno) che ne facilitano l'utilizzabilita'; disinfezione sistematica dei mezzi; l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e assicurando il mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale; i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i finestrini aperti; nelle stazioni: si raccomanda la disposizione di tutti i percorsi, nonche' delle file d'attesa in modo tale da consentire il distanziamento interpersonale di un metro tra le persone e, ove cio' non sia possibile, le stesse persone dovranno indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; da tale obbligo sono escluse le persone che vivono nella stessa unita' abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre autocertificata dall'interessato; e' sempre obbligatorio se trattassi di spazi al chiuso indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; la disinfezione sistematica; l'installazione di dispenser di facile accessibilita' per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale. Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87, l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. All'atto della prenotazione il viaggiatore dovra': dichiarare, sotto la personale responsabilita', di essere in possesso, all'inizio del viaggio, della certificazione verde COVID-19. Dovra', inoltre, dichiarare con autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi, il termine di quattordici giorni e' ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati; assumere l'impegno, al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al vettore e all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio. I vettori ferroviari, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato decreto-legge n. 52/2021. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19 e' effettuata a bordo treno all'atto del controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il viaggiatore e' invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovra' scendere dal mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvedera' il prima possibile a trasmettere una apposita relazione alla polizia ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19. La capacita' di riempimento dei treni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste, e' dell'80% della capienza massima prevista. Misure supplementari: informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle Autorita' sanitarie; notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni; incentivazioni degli acquisti di biglietti on-line. Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni: gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; garanzia della massima accessibilita' alle stazioni e alle banchine per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso; interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; uso di mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per chiunque si trovi all'interno della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo; previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; installazione di dispenser di facile accessibilita' per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri; regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme raccomandando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro e ove cio' non sia possibile ricordare l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole, ove possibile, di distanziamento dei passeggeri di un metro che dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; ai gate, dove presenti, sono raccomandati controlli della temperatura corporea. Inoltre, e' sempre raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di un metro e nel caso non sia possibile i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre obbligatorio, se trattasi di spazi al chiuso, indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Nelle attivita' commerciali vanno previsti: il contingentamento delle presenze; la separazione dei flussi di entrata/uscita; l'utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria; la regolamentazione delle code di attesa; la possibilita' di effettuare acquisti on-line con la consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessita' di accedervi. A bordo treno e' necessario: posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove cio' sia possibile; eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie; sanificare in modo sistematico i treni; provvedere al potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro; individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa; che i passeggeri indossino necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori. Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione on-line): e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita' semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna «al posto» di alimenti e bevande da parte di personale dotato di guanti e mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore; e' obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori; vanno disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra' essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; rinnovare l'aria a bordo sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle fermate, prevedendo che i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni; nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, va prevista la misurazione, a cura del gestore, della temperatura dei passeggeri in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5° C; dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno. E' consentita la capienza massima a bordo dei treni a lunga percorrenza, ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive, esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni tre minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria. Servizi di trasporto commerciali e non di linea A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso, nel limite della capienza massima dell'80% dei posti consentiti, a: a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I vettori terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52/20121, e il controllo dovra' essere effettuato prima della salita. Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionale e di collegamento fra due regioni limitrofe, nonche' i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l'obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, e l'applicazione del medesimo coefficiente di riempimento. Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie: la misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C; l'autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quattordici giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; il termine di quattordici giorni e' ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati; l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al vettore e all'Autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio; l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori. Per i taxi e NCC fino a nove posti: a) e' raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili; b) il passeggero non puo' occupare il posto vicino al conducente; c) nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore piu' di due passeggeri; d) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili. Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre autocertificata dall'interessato. Per i servizi taxi e NCC di navigazione fino ai venti posti il personale a bordo dovra' essere collocato nel seguente modo: a) tre persone nella panca di poppa all'aperto; b) il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti in modo sfalsato); c) due persone a prua (di cui uno il conducente). Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualita' puo' essere sempre autocertificata dall'interessato. Appendice Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro. Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue: sanificazione. L'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del commercio definisce sanificazione «quelle attivita' che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidita' e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore»; igienizzazione, equivalente di detersione, consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perche' lo sporco e' ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre l'attivita' dei disinfettanti; disinfezione. Attivita' che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unita' di quello iniziale. Per le attivita' di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi. Poiche' lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell'ambiente e' necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate. Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n. 12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di tossicita' per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile. La frequenza deve essere intesa come «almeno giornaliera», essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa frequenza piu' alta non dovrebbe interferire con le attivita' di servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari nei mezzi di trasporto. Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, del Ministero della salute.